Controlli e liti

Accise, mora non cumulabile con le sanzioni

La Cgt Lombardia: l’indennità, che è frazione del tributo non pagato, ha già natura sanzionatoria

di Massimo Romeo

Secondo i principi dell’ordinamento europeo, all’indennità di mora, prevista dal Testo unico sulle accise, va ascritta una funzione sanzionatoria perché il suo ammontare non è commisurato all’entità del ritardo, ma è predeterminato come frazione (6%) del tributo non pagato. Pertanto, non è cumulabile con le sanzioni previste dalla disciplina generale. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 951 del 9 marzo 2023.

Una società, fornitore di energia elettrica e gas, si opponeva a un pvc, avviso di pagamento e atto di irrogazione delle sanzioni per omesso e/o ritardato versamento delle rate di accise (2019) e conguaglio a debito (2018). L’agenzia Dogane e Monopoli aveva emesso avviso di pagamento per ilrecupero dell’imposta omessa e degli oneri accessori e con l’irrogazione immediata della sanzione. La società aveva eccepito la non irrogabilità della sanzione in presenza di contestuale liquidazione dell’indennità di mora. I giudici respingevano l’impugnazione sottolineando la differente natura dell’indennità di mora rispetto alla sanzione.

I giudici di secondo grado riformano la sentenza in ossequio ai principi generali dell’ordinamento europeo. In particolare, viene richiamata la giurisprudenza della Corte Ue (18 dicembre 1997, Cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Garage Molenheide e altri contro Stato Belga) secondo la quale nell’ipotesi di cumulabilità, la sussistenza di plurime obbligazioni fiscali, con la medesima funzione, conseguenti al ritardato adempimento, contrasterebbe con il principio di proporzionalità: «Se è legittimo che i provvedimenti degli Stati membri tendano a preservare i diritti dell’erario, essi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine». È proprio la Corte Ue che ha più volte chiarito che il giudice nazionale deve valutare se le sanzioni effettivamente irrogate appaiono così sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione.

In materia di infrazioni doganali gli Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto dei principi generali del diritto e in particolare del «principio di proporzionalità della sanzione». L’articolo 5 del Trattato Ue consente, poi, al giudice di disapplicare eventualmente la norma nazionale incompatibile con quella europea: «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità».

Con questa premessa, la Corte lombarda ha ritenuto che all’indennità di mora vada ascritta una funzione sanzionatoria e non già risarcitoria, tenuto conto che a fronte dell’intempestivo versamento dell’imposta, mentre gli interessi tendono a garantire una piena reintegrazione patrimoniale all’erario, la finalità delle sanzioni è ravvisabile nella prevenzione/repressione degli illeciti. Nel caso di specie, la natura sanzionatoria dell’indennità di mora è ravvisabile proprio avuto riguardo alla struttura e al contenuto della stessa, poiché il suo ammontare non è commisurato all’entità del ritardo nell’adempimento ma è predeterminato come frazione percentuale (6%) del tributo non pagato, riproducendo la struttura «di una misura sanzionatoria predeterminata». Pertanto, i giudici hanno accolto la doglianza della società circa la non cumulabilità della sanzione con l’indennità di mora ritenendo che, nel caso di tardivo versamento dell’imposta di consumo sul gas, trovi applicazione l’articolo 3, comma 4, del Testo unico e non anche l’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

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