Imposte

Collaborazione, asset reputazionale

di Bruno Ferroni

Le regole di applicazione e di funzionamento del nuovo regime di adempimento collaborativo si completano e si definiscono con il nuovo provvedimento dell’agenzia delle Entrate sulle disposizioni attuative, segnalato sul Sole 24 Ore del 27 maggio. La cooperative compliance raggiunge finalmente un quadro ordinamentale chiaro e completo e diventa uno strumento di cui la pianificazione aziendale delle grandi imprese dovrà necessariamente tener conto. Peraltro, la previsione di una via d’accesso privilegiata al regime, indipendente dalla dimensione dell’impresa, anche per soggetti che utilizzano il nuovo strumento dell’accordo preventivo per nuovi investimenti produttivi, attesta come l’istituto sia attraente in particolare per le imprese, italiane ed estere, che abbiano un programma significativo e stabile di investimenti nel Paese.

La cooperative compliance rappresenta il campo d’azione naturale dei gruppi di imprese, visti come organizzazioni aziendali in cui la cultura del risk management è ormai un presupposto imprescindibile delle scelte gestionali. Infatti, uno dei requisiti fondamentali dell’attendibilità del tax control framework è la sua integrazione col sistema di controllo interno del gruppo, in modo che gli organi di gestione possono effettuare l’esame e la valutazione del rischio fiscale, individuando altresì le aree di criticità e le relative opportune azioni correttive. L’adesione al regime di adempimento collaborativo, che mira a conseguire la “certezza fiscale” sulle scelte dell’impresa, va opportunamente inquadrata in una prospettiva di corporate social responsability: cioè di una cultura aziendale virtuosa che promuove la consapevolezza a tutti i livelli aziendali dei valori di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto delle regole. In questi termini, la cooperative compliance è anche espressione dei valori a cui l’impresa si ispira e costituisce un asset reputazionale nei confronti del mercato.

Quanto alle modalità di funzionamento della relazione fisco/contribuente, il provvedimento fornisce importanti conferme e novità. Viene sancita in tutta la sua ampiezza la competenza esclusiva attribuita alle Entrate per il controllo delle dichiarazioni e del corretto adempimento degli altri obblighi tributari cui sono tenuti i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia. Questa competenza, in fase di prima applicazione e cioè fino a tutto il 2019, è esercitata dall’ufficio Cooperative compliance della direzione centrale Accertamento e, ad esempio, assorbe nel complesso delle attività e dei controlli di carattere preventivo svolti da tale ufficio anche il tutoraggio per grandi contribuenti.

Opportunamente viene, altresì, previsto, che l’ufficio compia un’azione di monitoraggio e coordinamento delle attività espletate dalle direzioni regionali e dagli uffici territoriali competenti per il controllo delle dichiarazioni presentate in relazione ai periodi di imposta antecedenti all’ingresso al regime. Un altro profilo di grande interesse per le grandi imprese è dato dalla previsione che le materie competenza dell’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali (ad esempio, il transfer pricing internazionale) costituiscono oggetto di interlocuzione costante e preventiva nell’ambito dell’adempimento collaborativo, mediante pareri motivati e altri strumenti idonei a garantire al contribuente la certezza preventiva sulle fattispecie esaminate. Tuttavia, laddove l’impresa lo ritenga opportuno, per le medesime materie resta ferma la facoltà di adire l’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali (ad esempio quando si voglia conseguire un accordo congiunto tra due o più Paesi). Comunque, per tutte le operazioni, anche di natura straordinaria, l’impresa e l’ufficio possono addivenire a una comune valutazione che sarà formalizzata in un documento denominato «accordo di adempimento collaborativo», che recepirà in modo vincolante la soluzione condivisa tra le parti.

In generale, il provvedimento ribadisce che il modello di relazione tra impresa e Agenzia sarà improntato sulla centralità del controllo preventivo, sulla non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate e risolte nel corso delle interlocuzioni preventive e sulla garanzia dell’interfaccia unica per i contribuenti in cooperative compliance: si prospetta, in tal modo, un vero e proprio “sportello unico” fiscale per le grandi imprese, che risponde a esigenze di efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa, nonché di coerenza con le indicazioni Ocse in materia di cooperative compliance. Tale prospettiva (in senso lato, una business partnership tra autorità fiscale e imprese) è appena agli esordi ma se, dopo il periodo di prima applicazione, si riuscirà a semplificarla e a diffonderla gradualmente a un ambito di imprese sempre più ampio, non potrà che contribuire a migliorare le condizioni di attrattività per gli investimenti nel territorio e, in definitiva, sostenere l’auspicato recupero di competitività.

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