imu e leasing, zero sanzioni al locatore pre-consegna
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26057 del 5 settembre 2022, si è espressa a favore di una società di leasing in merito alla disapplicazione delle sanzioni irrogate con gli accertamenti emessi ai fini Imu, relativi alla individuazione della soggettività passiva in caso di risoluzione del contratto di locazione senza riconsegna dell’immobile.
La questione controversa attiene all’applicazione dell’articolo 9, primo comma, Dlgs 23/2011 (comma abrogato dall’articolo 1, comma 780, legge 160/2019, ma poi riproposto nel contenuto nel comma 743 della stessa legge), il quale prevede che per gli immobili concessi in leasing il soggetto passivo sia il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Una società di leasing proponeva ricorso per Cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado, che aveva confermato la pretesa fiscale fondata sul principio per cui – a seguito della risoluzione del contratto – la soggettività d’imposta tornerebbe in capo al locatore, non rilevando il fatto che l’immobile sia stato o meno riconsegnato. La società, invece, reclamava, in via principale, l’annullamento dell’imposta sul presupposto che, dopo la risoluzione del contratto, la soggettività passiva rimarrebbe in capo al locatario sino alla riconsegna dell’immobile.
In via subordinata, contestava l’applicazione delle sanzioni, vista la situazione di obiettiva incertezza normativa. Sul punto, infatti, sono intervenute numerose sentenze di merito e la pronuncia della Cassazione n. 19166/2019, tutte nel senso che «per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, cosicché soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing».
I giudici di legittimità confermano che l’imposta è dovuta, in ragione del principio per cui, in caso di risoluzione del contratto, il soggetto passivo torna ad essere il locatore, anche se non ancora rientrato nella materiale disponibilità del bene; tuttavia annullano le sanzioni, stante il principio per cui «per la violazione di obblighi tributari, l’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l’avviso costituisce presupposto per l’esistenza di una condizione di incertezza nell’interpretazione delle norme violate» (Cassazione n. 15866/21), in linea con quanto previsto dagli articoli 6, secondo comma, Dlgs 472/1997 e 8 del Dlgs 546/1992. Principio che nel caso in esame risulterebbe supportato dal quadro giurisprudenziale contrastante. L’ordinanza è così l’ultima di una serie di decisioni (tra le più recenti, 26247/22, 25978/22 e 25321/22) pronunciate dalla Suprema Corte a favore dei Comuni, ma è la prima ad affrontare e risolvere in senso favorevole ai contribuenti la questione della debenza delle sanzioni.