Imposte

Servizi, beni digitali e fisici: l’Iva «misura» gli Nft ceduti

L’inquadramento dell’imposta cambia a seconda del tipo di asset e del suo abbinamento al certificato digitale

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Un aspetto di estrema attualità legato alle opere d’arte riguarda il “fenomeno” degli Nft (non fungible token), che crea numerosi interrogativi ai fini dell’Iva.
Si può dire che l’Iva, forse più di tutti i tributi, porta proprio a scandagliare l’effettiva “portata” degli Nft. Questi sono dei token crittografici che incorporano un diritto su beni e servizi digitali, ma anche su beni materiali (si pensi al caso dell’Alfa Romeo Tonale o della bicicletta da corsa Colnago).

Per gli Nft si può coniare la definizione di una rappresentazione digitale – che può essere trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente – la quale incorpora un diritto su un asset non fungibile o, comunque, scarso (considerati, in quest’ultima ipotesi, alcuni progetti di “utilità” che vengono definiti Nft, ma che tecnicamente non sarebbero proprio degli Nft).In pratica, l’Nft è una sorta di certificato digitale inserito in una blockchain che consente di dimostrare il proprio diritto (di utilizzo, di proprietà, eccetera) su un bene, che sia digitale o meno, o su dei particolari servizi (in particolare, rivolti agli aderenti di certe community). Va detto, per maggiore comprensione, che il bene (ovviamente) digitale non sta nell’Nft, così come non sta nella blockchain.

Si condivide pienamente quanto riportato dalla risposta a interpello n. V0486-22 del 10 marzo scorso dell’amministrazione finanziaria spagnola. Secondo la quale, per quanto riguarda le opere digitali legate a un Nft, ci sono due asset digitali: da un lato, il file digitale sottostante e, dall’altro, il token non fungibile. Inoltre, l’autorità spagnola specifica che gli Nft non sono equiparabili a criptovalute o a valute.

Le diverse situazioni

Posto ciò, vediamo alcune casistiche sotto il profilo Iva.

1. L’Nft consente di partecipare a una community: qui non ci sono particolari problematiche, considerato che si verifica una sorta di “osmosi” tra l’Nft e i servizi che (generalmente) vengono messi a disposizione dei partecipanti. Quindi ciò che rileva dal punto di vista Iva è la prestazione di servizi sottostante (modello voucher).

2. L’Nft è riferito a un bene fisico (ad esempio, la bicicletta da corsa). Ci potrà essere – è vero – chi teoricamente acquista soltanto l’Nft, che in tal caso porta l’operazione ad essere annoverata tra le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici.Qualora, invece, venga ceduta la bicicletta congiuntamente all’Nft, si tratterà di un’unica operazione Iva (rileva anche qui il sottostante), a cui si applicheranno le regole previste per la vendita di biciclette realizzate da operatori economici (se chi la vende è tale), considerato che l’Nft viene ad assumere funzione “ancillare” di “certificato” che attesta la titolarità del diritto vantato sul bene trasferito.

3. L’Nft è legato a un’opera digitale. Anche in questo caso occorrerà verificare se viene trasferito soltanto l’Nft o anche alcuni ovvero tutti i diritti sull’opera (si veda l’articolo a lato).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©