Adempimenti

Dichiarazione aiuti Covid per 3 milioni di partite Iva

Il Fisco non ha a disposizione tutti i dati: per incrocio e analisi occorrono 6 mesi. Proroga legata al Temporary framework e alle informazioni da inserire nel Registro nazionale aiuti

di Marco Mobili e Giovanni Parente

L’autodichiarazione sugli aiuti di Stato in scadenza il 30 giugno coinvolge circa 3 milioni di partite Iva. Si tratta di tutte quelle attività e delle imprese che nel 2020 e nel 2021 in piena pandemia e conseguenti lockdown e restrizioni hanno beneficiato di bonus, crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, esenzioni dall’Imu o dall’Irap. Un’autodichiarazione per la quale associazioni di categoria e professionisti hanno chiesto a più riprese una proroga, con i l neopresidente dei commercialisti Elbano de Nuccio (si veda l’articolo «Aiuti Covid, i commercialisti chiedono al Governo di prorogare l'autodichiarazione») che l’avrebbe già individuata nel 31 ottobre. Il differimento del termine di fine giugno richiede però un’attenta valutazione sulla compatibilità di una proroga con le norme comunitarie e soprattutto richiede una doppio differimento autorizzato da Bruxelles. Occorre infatti ricordare che la decisione Ue con cui è stato ampliato fino al termine del mese di giugno il Temporary framework si riferisce anche al termine per gli «adempimenti amministrativi» tra i quali rientra, viene fatto notare dall’amministrazione, anche la dichiarazione richiesta alle imprese italiane.

Alla possibile proroga del termine del 30 giugno, dovrebbe poi seguire a ruota un contestuale differimento del termine di registrazione degli aiuti da parte delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), scadenza oggi fissata al 31 dicembre 2022. Sei mesi che solo all’apparenza possono sembrare tanti tenuto conto che la tempistica di lavorazione non è di fatto comprimibile per l’elevato numero di aiuti da registrare e con la necessità di incrociare le informazioni con diverse banche dati.

Se da una parte le Entrate non richiedono i dati già in possesso come quelli sul contributo a fondo perduto perequativo erogato dall’Agenzia anche perché ottenute tempo per tempo attraverso le autodichiarazioni già inviate dalle imprese, o perché presenti nelle banche dati a sua disposizione, è pur vero che i dati esterni al perimetro di gestione del Fisco devono essere consolidati e verificati con le informazioni disponibili. Dalle analisi e dall’incrocio delle informazioni, ad esempio, potrebbero emergere duplicazioni, sforamenti di tetti o limiti agli aiuti o altre tipologie di errori che andranno risolte caso per caso. Solo dopo l’amministrazione potrà, dunque, procedere all’inserimento delle informazioni raccolte nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Eventuali errori potrebbero infatti portare alla richiesta di recupero da parte di Bruxelles delle agevolazioni concesse.

Un lavoro di analisi e riscontro puntuale, dunque, che richiede il suo tempo, anche perché non tutti i dati sono in mano al Fisco. Con l’autodichiarazione l’amministrazione finanziaria chiede alle partite Iva e alle imprese di indicare le informazioni fuori dalla sua disponibilità. Tra le misure di aiuto di cui hanno beneficiato moltissime imprese, soprattutto quelle del settore turistico e alberghiero o attive sul versante della recettività, completamente sconosciuta al Fisco è l’esenzione Imu così come l’esonero dal canone Tv per ristoranti e bar. Ci sono alcuni buchi informativi sui requisiti soggettivi che però hanno la loro rilevanza per le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Tra queste, ad esempio, quelle relative alle imprese con cui il beneficiario dell’aiuto si trova in una situazione di controllo rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Non solo. Altro requisito di cui non ha visione il Fisco è quello sulla differente allocazione degli aiuti nelle due differenti sezioni del Temporary framework, ossia nella sezione 3.1 o in quella 3.12. è il contribuente, infatti, che sceglie nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella sezione 3.12, sussistendone i requisiti. E ancora di più per le Entrate è di fatto impossibile, senza autodichiarazione, poter verificare il rispetto dei requisiti fissati dalle due sezioni del piano di aiuti, tra cui i differenti tetti ai massimali che sono stati oggetto dal 19 marzo 2020 di ben sei modifiche successive. Infine altra informazione di rilievo per le Entrate è quella che potrà emergere dalle modalità con cui il beneficiario intende sanare l’irregolarità conseguente al superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/o 3.12: con riversamento tramite modello F24 oppure con lo scomputo da aiuti successivi.

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