Imposte

Cessione crediti deteriorati, Iva legata al valore effettivo

Per l’agenzia delle Entrate sull’imponibile incidono anche valutazioni e aspettative del cessionario

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Fine anno densa di contributi interpretativi. Con la risoluzione 79/E del 31 dicembre, le Entrate affrontano il tema della determinazione della base imponibile Iva nelle cessioni di crediti in sofferenza (non performing loans – Npls) eseguite a prezzi inferiori al loro valore nominale. Dopo aver premesso che le operazioni in questione rappresentano prestazioni di servizi (se eseguite a titolo oneroso) e, più specificamente, che si tratta di prestazioni di natura finanziaria rese dal cessionario al cedente del credito deteriorato, l’agenzia ammette che la relativa base imponibile sia influenzata dal valore effettivo dei crediti ceduti. Se, in via di principio, la base imponibile è data dalla differenza fra il valore nominale del credito e il prezzo di vendita (risoluzione 32/E/2011 in relazione al factoring), quando l’oggetto della cessione è un credito deteriorato non può non tenersi conto del suo valore effettivo. In altri termini, non si può prescindere dal valore economico del credito sulla cui determinazione incidono la valutazione e le aspettative del cessionario, fondate sui costi stimati di recupero, sui flussi di cassa attesi e su tutti gli altri elementi relativi alla gestione del portafoglio acquisito. Tutti fattori che sono valutabili e riscontrabili (anche a posteriori, in caso di controllo) e che, essendo riconducibili alla libertà negoziale delle parti, non possono non influire nella determinazione della base imponibile. La base imponibile della cessione di tali crediti è quantificabile nella differenza fra il loro valore economico (inferiore al nominale) e il prezzo pagato al cedente, rilevando l’operazione in ambito nazionale nel momento del pagamento del prezzo.

Apprezzabile per lo sforzo di adeguare l’individuazione della base imponibile alle concrete modalità di svolgimento dell’operazione, il contributo delle Entrate lascia tuttavia sullo sfondo la soluzione di rilevanti questioni di principio che andrebbero esaminate alla luce della pertinente giurisprudenza unionale (si veda l’approfondimento in pagina). Datate 31 dicembre anche due risposte a interpello. Con la risposta 894, le Entrate confermano le pregresse indicazioni per le cessioni di tablet pc e laptop, compreso il caso della vendita a esportatori abituali o a soggetti in split payment. In particolare, è ribadita la linea interpretativa anticipata dalla risposta 643/2021. Il reverse charge trova quindi applicazione anche nei casi in cui il cessionario soggetto passivo si atteggia quale “consumatore finale” destinando i beni a un uso strumentale o a fini di noleggio o leasing (portava a ragionare diversamente la circolare 21/E/2016 e i precedenti documenti di prassi in essa richiamati).

Nella risposta 897 è invece esaminata l’esenzione Iva per la cessione di oro da investimento attuata sulla base di contratti di vendita riconducibili (anche) alla categoria dei trasferimenti di cose determinate solo nel genere (articolo 1378 del Codice civile).

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