Contabilità

Derivati di copertura, requisiti da rispettare già alla stipula

Per mettersi al riparo dall’instabilità dei prezzi esistono strumenti a disposizione delle imprese: il valore della copertura deve variare in senso opposto all’elemento coperto

di Franco Roscini Vitali

Il periodo d’instabilità di prezzi e tassi che stiamo vivendo costituisce per le imprese un’incognita notevole: il rimedio può essere trovato nella copertura contro la fluttuazione di tali elementi.

Si tratta di stipulare dei derivati di copertura, una sorta di assicurazione contro i rischi causati dall’andamento dei prezzi e dei tassi.

L’articolo 2426, n. 11-bis, del Codice civile prevede la rilevazione in bilancio degli strumenti derivati: il principio contabile Oic 32 contiene le regole applicative.

Per la sussistenza della relazione di copertura è richiesta l’esistenza, fin dall’inizio, di due requisiti: il primo “sostanziale”, relativo alla «stretta correlazione» tra elemento coperto e strumento di copertura il secondo “formale”, relativo alla «documentata correlazione» tra gli stessi.

Per il requisito “sostanziale” la copertura è efficace se il valore dello strumento di copertura varia, in relazione al rischio coperto, nella direzione opposta di quella dell’elemento coperto.

Le relazioni di copertura sono di due tipi: coperture delle variazioni di fair value e dei flussi finanziari.

I casi ricorrenti riguardano derivati a copertura di flussi finanziari, per esempio l’interesse variabile pagato periodicamente per un debito finanziario, l’impegno all’acquisto o alla vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale emergerà un acquisto o una vendita di beni.

Coperture di flussi finanziari

Per esempio, nel caso di copertura del rischio di tasso d’interesse su un debito finanziario a tasso variabile, stipulando un contratto interest rate swap (Irs) a ogni scadenza di pagamento degli interessi si incassano dalla controparte del derivato gli interessi calcolati al tasso variabile e si pagano quelli calcolati a un tasso fisso. Così si annulla il rischio connesso alla futura variazione dei tassi perché l’aumento di questi e, pertanto degli interessi da pagare sul finanziamento, è compensato dallo stesso ammontare degli interessi incassati dalla controparte del derivato: in sostanza, si pagano, a ogni scadenza, interessi calcolati in base al tasso fisso.

Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato patrimoniale al fair value con contropartita la «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» (che viene così alimentata) iscritta nel patrimonio netto, al netto degli effetti fiscali differiti, che può accogliere solo la parte efficace della copertura: questa modalità di contabilizzazione perché la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzatisi che si manifesteranno in futuro. Negli esercizi futuri, le variazioni del derivato saranno correlate alle variazioni degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza: la Riserva sarà rilasciata nel conto economico, nel caso specifico nella voce C.17, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o passivi (in altre situazioni, quando si verifica l’operazione programmata non finanziaria: in questi casi la riserva è eliminata nel valore contabile dell’attività o della passività).

La documentazione

Deve esistere una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura che include l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, compresa l’analisi delle fonti di inefficacia della copertura: quest’ultimo è l’aspetto più complesso che impone a volte calcoli matematici.

La documentazione serve per considerare il derivato di «copertura ai fini contabili»: se la tenuta della stessa è ritenuta onerosa, il derivato può essere considerato sostanzialmente di copertura ai fini gestionali, ma è trattato come derivato non di copertura con imputazione delle variazioni di fair value nel conto economico.

La scelta si riflette anche fiscalmente con applicazione delle diverse regole dell’articolo 112 del Tuir relative agli strumenti finanziari di copertura o non di copertura.

La scelta di considerare il derivato di copertura deve essere fatta e documentata “fin dall’inizio” per evitare comportamenti non corretti.

Coperture semplici

L’Oic 32 contiene alcuni paragrafi relativi alle «coperture semplici», poste in essere mediante derivati che hanno caratteristiche simili a quelle dell’elemento coperto quali, scadenza, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e sottostante: la relazione di copertura si considera efficace verificando, in via qualitativa, la sussistenza di tali elementi. Non è necessario effettuare calcoli complessi, anche di natura matematico-statistica per determinare la componente di inefficacia della copertura.

IN SINTESI

L’identikit - I derivati di copertura

Per mettersi al riparo dall’instabilità e dalla fluttazione di prezzi e tassi una strada percorribile dalle imprese è quella della stipula di derivati di copertura. In pratica, una specie di assicurazione contro i rischi coinnessi all’andamento di tassi e prezzi. Il Codice civile (articolo 2426, n. 11-bis) detta le regole generali degli strumenti derivati, mentre il principio Oic 32 contiene le regole contabili

In bilancio - L’iscrizione

Secondo il n.11-bis dell’articolo 2426 del Codice civile gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.

La correlazione - Valutazione simmetrica

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

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