I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 16 al 25 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Decreti Ucraina e accise/Agevolazioni

Dl 21 marzo 2022, n. 21, GU 21 marzo 2022, n. 67 e Dm 18 marzo 2022, GU 21 marzo 2022, n. 67

Decreti Ucraina e accise: misure di contrasto degli effetti economici causati dalla guerra tra Russia e Ucraina

Il Decreto legge introduce disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivanti dalla crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina. Tra le misure adottate si segnalano le seguenti.

Benzina e gasolio

Viene ridotta l'aliquota di accisa su benzina e gasolio destinato ad autotrazione. La riduzione – di 25 centesimi di euro al litro – opera per un periodo di 30 giorni (dal 22 marzo al 20 aprile 2022), ma è previsto che fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale. A questa riduzione si affianca quella prevista dal Dm 18 marzo 2022, il quale prevede – al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio – una riduzione delle accise, a decorrere dal 22 marzo (giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in GU) e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione (quindi fino al 21 aprile 2022). Le aliquote di accisa sono ridotte alle seguenti misure: 1) benzina, 643,24 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante, 532,24 euro per mille litri; 3) GPL usato come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.

Buoni benzina

Per il 2022, i buoni benzina (per l'acquisto di carburanti) nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta confermata anche la soglia di 258,23 euro per i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir. In pratica, i lavoratori che non fruiscono di altri beni e servizi gratuiti possono ottenere buoni carburanti fino alla soglia di 458,23 euro (258,23 + 200,00), senza assoggettare a contributi ed imposte tale erogazione. Si evidenzia che la concessione non dev'essere generalizzata ma può essere dedicata individualmente a singoli dipendenti. Inoltre, non è legata ad un obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Bollette energia delle imprese

Viene disposta l'assegnazione di un credito d'imposta a favore delle imprese (diverse da quelle energivore), pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il beneficio spetta alle aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall'impresa (se il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019) per l'acquisto dell'energia nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta va utilizzato entro il 31 dicembre 2022, ed è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. È riconosciuto un analogo credito d'imposta, ma pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) consumato nel secondo trimestre 2022. Il beneficio alle imprese (diverse da quelle energivore) spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Inoltre, si prevede una rateizzazione delle bollette (a richiesta) per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, da parte delle imprese – clienti finali di energia elettrica e di gas naturale – che hanno sede in Italia, per un numero massimo di 24 rate mensili. A tal fine SACE Spa può sostenere specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, mediante il rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ovvero concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale. Per le imprese energivore, destinatarie degli aiuti contenuti nel Dl 4/2022 e nel Dl 17/2022, viene stabilito che il credito d'imposta per l'energia elettrica passa dal 20% al 25% e quello per il gas naturale dal 15% al 20%.

Caro energia dei privati

Spetta un bonus sociale «elettricità e gas» riferito al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022 per i titolari di ISEE pari ad 12.000 euro.

Agricoltura e pesca

È previsto un credito d'imposta (cedibile), a favore delle imprese agricole e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. I medesimi soggetti possono anche rinegoziare i mutui agrari – prevedendo che tali operazioni siano assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) – fruendo di un rimborso fino a 25 anni.

Turismo

Per le imprese turistico-ricettive viene previsto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata Imu dell'anno 2021 per gli immobili in categoria catastale D/2. L'agevolazione spetta a condizione che i proprietari: 1) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 2) abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. I beneficiari del credito d'imposta sono: a) le imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica; b) le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; c) le imprese dei comparti fieristico e congressuale; d) i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Integrazione salariale

Per l'anno 2022 vengono stanziati 150 milioni di euro al fine di attuare misure di integrazione salariale. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG (articolo 10, Dlgs 148/2015), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. I datori di lavoro con meno di 15 dipendenti con codici Ateco rientranti in quelli indicati dal Decreto (Allegato I al Dl 21/2022) possono accedere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale (77,5 milioni di euro stanziati per l'anno 2022).

Agevolazioni contributive

Si prevede l'esonero contributivo totale per l'assunzione di personale già dipendente di imprese in crisi. In particolare, l'esonero contributivo in vigore per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

Aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti pubblici si può disporre la sospensione o la proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Può trattarsi di aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore. Se gli aumenti impediscono di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione. Sempre nell'ambito dei contratti pubblici, anche la difficoltà di reperimento dei materiali – che potrebbe determinare ritardi nella consegna dei lavori – costituisce una causa di forza maggiore (come tale riconosciuta dal Rup-Responsabile unico del procedimento) e, dunque, sono eliminate le penalità inserite nei contratti.

Autotrasporto

Oltre ai fondi destinati ad incentivare il trasporto via mare o via ferrovia (cd. mare bonus e ferro bonus), per le aziende che effettuano il trasporto su strada – particolarmente colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti – si prevede che nei contratti di trasporto venga inserita una clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto di tale aumento. In particolare, nei contratti stipulati: 1) in forma scritta, dev'essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato; 2) in forma non scritta, si deve prevedere che il corrispettivo sia determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Inoltre, un fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2022 potrà essere utilizzato, tra l'altro, per erogare alle imprese un contributo a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per concedere la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli. Infine, le imprese di trasporto merci per conto terzi – con fatturato pari o superiore ai 5 milioni di euro annui – sono esonerate, per l'anno 2022, dall'effettuare il versamento del contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 121

Cessioni di integratori alimentari: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota del 10% alle cessioni di integratori alimentari (numero 80 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). Nel caso, si tratta di integratori alimentari con un'alta concentrazione di fermenti lattici vivi che, secondo il parere dell'agenzia delle Dogane, vanno classificati alla voce 21.06.90 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) della Tariffa doganale. La Risposta è in linea con altri interventi di prassi (Rm 153/E/2005; Rm 290/E/2008; Rm 383/E/2008, Risposte Interpello 269 e 270 del 2020).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 122

Servizi di gestione dei rifiuti urbani: aliquota applicabile

L'agenzia si esprime in relazione all'aliquota Iva applicabile ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi. In particolare, si tratta della costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari (realizzati mediante ristrutturazione edilizia e nuova costruzione) e dei servizi di gestione e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, nonché dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Si applica l'aliquota del 10% alla costruzione degli impianti e ai servizi di gestione e di stoccaggio dei rifiuti (numeri 127-septies, 127-quaterdecies e 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972), mentre per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'aliquota del 10% è applicabile purché sussista il nesso di accessorietà tra tali interventi e la gestione dell'impianto e gli interventi siano eseguiti dallo stesso soggetto che gestisce gli impianti.

Iva/Separazione delle attività

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 123

Applicazione separata dell'imposta in caso di più attività: ammessa anche per i fondi immobiliari

L'articolo 36, comma 3, Dpr 633/1972 consente di esercitare l'opzione per l'applicazione separata dell'Iva: i soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa possono optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate. La facoltà è concessa anche in relazione alle attività di un fondo immobiliare, potendo distinguere le attività di sviluppo e riqualificazione degli immobili propri rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare, nel presupposto che le attività presentino elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali tali da poter essere considerate distinte e autonome. Per quanto riguarda gli immobili oggetto di interventi di riqualificazione e ristrutturazione, per i quali è prevista la possibilità che siano locati prima di essere ceduti, viene evidenziato che, in linea di principio, detti immobili dovranno essere imputati a ciascuna delle diverse attività separate, in base a criteri oggettivi, coerenti con la classificazione catastale degli immobili in questione e con l'utilizzo dei medesimi nell'ambito di ciascuna delle suddette attività.

Irap/Soggetti esclusi

Risposta Interrogazione parlamentare 16 marzo 2022, n. 5-07710

Persone fisiche imprenditori e professionisti: esclusione solo dal 2022

Per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni l'esclusione Irap prevista dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, legge 234/2021) si applica dal periodo d'imposta 2022. Pertanto, stante la norma attuale, l'agenzia delle Entrate non ha possibilità di sospendere l'attività di riscossione per coloro che, fino al 2021, hanno svolto la propria attività avvalendosi di un'autonoma organizzazione (presupposto applicativo del tributo). Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2022, l'esclusione dall'Irap si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.

Canone unico patrimoniale/Ambito di applicazione

Risoluzione Mef 22 marzo 2022, n. 3/DF

Produzione di energia elettrica: si applica il canone

Il canone unico patrimoniale ha sostituito, dal 1° gennaio 2021, una serie di tributi locali tra cui Tosap, Cosap, Icp-Dpa (Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni), Cimp (Canone installazione mezzi pubblicitari) e canone per l'occupazione delle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il Mef precisa che, tra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità che beneficiano del pagamento del canone unico patrimoniale nella misura minima di 800 euro (articolo 1, commi 816 e 831, legge 160/2019), è compresa l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale. Sulla base dell'interpretazione autentica, fornita dall'articolo 5, comma 14-quinquies, Dl 146/2021, il citato comma 831 s'interpreta nel senso che per "occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete" devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni, dunque, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Successioni e donazioni/Rapporti finanziari

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 marzo 2022, n. 147

Successione mortis causa: rapporti finanziari autorizzati dal giudice

Secondo la regola generale, a seguito del decesso vengono inibiti i rapporti finanziari con l'istituto di credito con cui sono intrattenuti. Infatti, viene previsto un blocco immediato, al momento del decesso, dei rapporti intestati al de cuius, impedendo a qualunque interessato qualsiasi operazione su tali rapporti, finché non viene fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o che non vi è obbligo di presentarla (articolo 48, comma 4, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 - Tus). La violazione è punita con la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 53 del Tus. Se, però, interviene l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziale (nel caso, autorizzazione data all'amministratore di sostegno) è possibile addebitare sul conto corrente bancario intestato al de cuius determinate spese (es. quelle per il funerale o per l'ultima mensilità della badante), anche se non è stata ancora presentata la dichiarazione di successione o provato il relativo esonero. In tal caso, la banca che gestisce il conto può eseguire le operazioni autorizzate, senza violare le regole del Tus.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 119

Regime speciale impatriati e distacco del lavoratore all'estero

Lo speciale regime di favore applicabile ai lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) non si applica in assenza di discontinuità contrattuale e sostanziale. In particolare, l'agevolazione viene negata al lavoratore dipendente rientrato in Italia, il cui distacco all'estero è avvenuto contemporaneamente all'assunzione e il cui rapporto di lavoro, una volta rientrato, è regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell'assunzione, presso lo stesso datore di lavoro. Già la Cm 23 maggio 2017, n. 17/E aveva escluso l'accesso al beneficio in quanto il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa, salvo che il rientro – non derivante dalla naturale scadenza del distacco – sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio legis, come nel caso in cui il distacco sia più volte prorogato, la sua durata nel tempo determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano, nonché un radicamento all'estero, e il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il ruolo aziendale al rientro è diverso rispetto a quello originario (Rm 5 ottobre 2018, n. 76/E; Riposte Interpello 11 ottobre 2018, nn. 32, 33 e 34). Come chiarito con la Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E questa interpretazione restrittiva è finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 marzo 2022 e Risoluzione agenzia delle Entrate 22 marzo 2022, n. 15/E

Impianti pubblicitari: percentuale del credito d'imposta e codice tributo per l'utilizzo

Il provvedimento ha determinato la percentuale del credito d'imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (articolo 67-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73). Il beneficio è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. L'ammontare del credito d'imposta, utilizzabile da ciascun beneficiario, è pari al 100% dell'importo dovuto, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le richieste complessive del bonus sono state, infatti, inferiori rispetto alla dotazione complessiva (20 milioni di euro) e, dunque, tutti potranno vedersi riconosciuto per intero l'importo domandato. Ciascun beneficiario può visualizzare l'importo del credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale. Qualora il credito d'imposta sia superiore ad 150.000 euro, il suo utilizzo è concesso solo a seguito di verifiche antimafia di cui al Dl 159/2011 ed al successivo rilascio, da parte della agenzia delle Entrate, di apposita autorizzazione. La risoluzione ha istituito il codice tributo 6973 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in esame.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 131

Bonus Mezzogiorno: esclusi gli investimenti di mera sostituzione

Con riguardo al credito d'imposta per il Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208, esteso dall'articolo 18-quater, Dl 8/2017 alle zone del Centro-Italia colpite dal terremoto a decorrere da agosto 2016) viene chiarito che sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, giacché questi non possono essere considerati investimenti iniziali (Cm 34/E/2016). Essendo privi del carattere di novità – in quanto non sono diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo – non possono fruire del credito d'imposta. La risposta vale anche per l'acquisto di nuovi componenti finalizzati a migliorare il processo produttivo, aumentare la produttività ed evitare la chiusura dello stabilimento interessato dagli interventi.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 143

Bonus pubblicità nei gruppi multinazionali

Il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis, Dl 50/2017) spetta, dal punto di vista soggettivo, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è autonomo rispetto alla modalità di determinazione del reddito e rispetto al trattamento di tale spesa in capo al soggetto beneficiario e, pertanto, può essere fruito da tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile in Italia. Ne deriva che ne possono beneficiare anche i soggetti che non svolgono attività commerciali i quali non deducono i costi ai fini della determinazione del reddito imponibile. Nel caso analizzato nel quesito, le spese sostenute rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa, poiché inerenti all'attività della società istante. Quest'ultima, ha contrattualmente assunto l'onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto agisce in nome proprio anche se su incarico della capogruppo. Anche se, dal punto di vista economico, tali spese sono di fatto sostenute dalla capogruppo (alla quale vengono ribaltati i costi), secondo l'agenzia è la società del gruppo che ha sottoscritto il contratto che ne assume i rischi (il contratto è sottoscritto a proprio nome ma per conto e su incarico della capogruppo) e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite (ancorché, come detto, l'esborso finanziario è posto in capo alla capogruppo). L'agenzia precisa, inoltre, che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

Professionisti/Codici Ateco

Informativa CNDCEC 21 marzo 2022, n. 33

Codici Ateco 2022: cambiamenti per i commercialisti

A seguito dell'aggiornamento 2022 effettuato dall'Istat circa la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007), sono state modificate le sottocategorie all'interno del codice 69.20.1 (Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile). In particolare, la modifica riguarda i codici 69.20.11 (servizi forniti da dottori commercialisti), che ora include i servizi forniti da commercialisti. Con tale modifica, pertanto, sono stati inclusi tutti gli iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, quindi, anche i ragionieri commercialisti (i quali precedentemente identificavano l'attività con il codice Ateco 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali). La modifica riguarda, pertanto, anche il codice 69.20.12, che ora accoglie i servizi forniti da esperti contabili, ossia da soggetti iscritti nella Sezione B dell'Albo Unico. La nuova classificazione è adottata dal 1° aprile 2022. Le novità determinano l'obbligo, per i soggetti che risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all'attività da loro esercitata, di presentare all'agenzia delle Entrate – a partire dal mese di aprile 2022 – una dichiarazione di variazione dati per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell'Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (Redditi, Iva, Isa, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata all'agenzia delle Entrate), dovrà essere riportato il nuovo codice attività. Ad esempio, con decorrenza 1° aprile 2022, i ragionieri commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12, dovranno comunicare all'agenzia delle Entrate la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (REA) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere.

Società/Società di comodo

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, nn. 124, 127, 128, 136 e 141

Società non operative e riporto delle perdite in caso di fusione

Possono essere riportate le perdite fiscale di una società operativa, mentre il diritto al riporto è negato se l'attività economica – cui tali perdite si riferiscono – non esiste più. In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione – così come si ricava dal dato letterale – ma devono permanere fino al momento in cui la fusione è attuata. I chiarimenti riguardano anche la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite previsti dall'articolo 172, comma 7 del Tuir (test di vitalità) nell'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del Codice civile (cd. MLBO). Con riguardo al citato test di vitalità (verifica che nel Conto economico delle società, che partecipano alla fusione, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata si registri un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei due esercizi precedenti), viene richiamata la Cm 30 marzo 2016, n. 6/E secondo cui, in capo alla società veicolo, costituita ad hoc per l'acquisto della partecipazione, il requisito della vitalità può essere desunto da altri fattori; in particolare, ad avviso dell'agenzia, la società veicolo può essere qualificata come vitale in considerazione del suo ruolo strumentale alla realizzazione dell'operazione di MLBO, con la conseguenza che, in tali casi, il test di operatività non si applica. Ciò, in quanto i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi fisiologici nell'ambito di un'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a «consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali» (cfr. anche Cm 9/E/2010).

Consolidato fiscale/Ambito di applicazione

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, nn. 125, 129 e 140

Consolidato fiscale nazionale: quesiti vari

In relazione al consolidato fiscale nazionale l'agenzia chiarisce quanto segue.

1. Accesso al regime (Risposta 125)

Ai fini dell'accesso al regime del consolidato fiscale è necessario l'esercizio congiunto dell'opzione tra la società o l'ente controllante e almeno una società controllata. La società o l'ente controllante deve disporre, fin dall'inizio del periodo di esercizio dell'opzione, del controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1, Codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120 del Tuir. Ciò detto, una società non può esercitare l'opzione in qualità di consolidante con la sua controllante se la controllante intermedia difetta dei requisiti di controllo nei confronti della propria controllante. Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla medesima società.

2. Perdite residue al momento dell'interruzione del regime (Risposta 129)

Con riguardo all'interruzione anticipata (revoca dell'opzione prima del triennio di durata) e conseguente utilizzo delle perdite fiscali residue in assenza di remunerazione, occorre rifarsi agli articoli 125, 124, comma 4, e 118, comma 4 del Tuir, oltre che agli articoli 13, comma 7, e 14, comma 2, Dm 1° marzo 2018. Per il caso descritto, l'agenzia precisa che le perdite del consolidato permangono nell'esclusiva disponibilità della società o dell'ente controllante, salvo che non siano attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo – o è revocata l'opzione per la tassazione di gruppo – secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio per l'attribuzione delle perdite valido al momento dell'interruzione è applicato a tutte le perdite che, in modo indistinto rispetto alla loro formazione, si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.

3. Modifica della compagine sociale (Risposta 140)

Come previsto dall'articolo 11, comma 4, Dm 1° marzo 2018, la scissione totale o parziale della consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione per la tassazione di gruppo. In tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'articolo 117, comma 1 del Tuir.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 13/E

Imprese energivore: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene istituito il codice tributo 6960 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta (20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022) a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 15, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Energia).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 14/E

Riduzione dei canoni di locazione: codici tributo per la restituzione del contributo

Sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), del contributo a fondo perduto – erogato mediante accredito su conto corrente – non spettante di cui all'articolo 9-quater, comma 1, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori). Si tratta del contributo che è stato riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che hanno accordato al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021 (provvedimento agenzia delle Entrate 6 luglio 2021, n. 180139). La delega di versamento riporterà i seguenti codici tributo: 8143 per la quota capitale; 8144 per gli interessi; 8145 per la sanzione. Il contributo spettava a condizione che la locazione avesse una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risultasse in essere alla predetta data e che l'immobile adibito ad uso abitativo fosse situato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituisse l'abitazione principale del locatario. Il contribuente, a fronte della rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso, ha potuto comunicare, entro il 31 dicembre 2021, all'agenzia delle Entrate – tramite il modello RLI – la rinegoziazione, avente una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.