Imposte

R&S e patent box, doppio bonus solo per le attività innovative

di Pagina a cura diDavide Cagnoni, Angelo D'UgoPagina a cura diDavide Cagnoni, Angelo D'Ugo

Con la pausa estiva, e in vista della ripresa di settembre, per le imprese che stanno investendo in ricerca e innovazione è utile fare un check-up sui benefici fiscali applicabili. La possibilità di cumulare il nuovo patent box e il bonus R&S è una chance interessante, ma va ben costruita, in attesa dei chiarimenti di prassi e dei potenziali rischi di contenzioso che incombono.
Il regime opzionale del nuovo patent box, previsto dall’articolo 6 del Dl 146/2021, prevede la maggiorazione del 110% (cosiddetta superdeduzione) delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), ai fini della determinazione della variazione in diminuzione del reddito imponibile delle imprese e del valore della produzione netta per l’Irap.
Le attività qualificate

Per l’applicazione dell’incentivo è richiesto lo svolgimento di attività di R&S finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili (articolo 6, comma 4). Di conseguenza, risulta fondamentale un corretto inquadramento delle attività di R&S svolte dall’impresa, anche per individuare il confine con quelle a carattere ordinario, non incentivabili.
A tal fine, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 48243/2022, attuativo della nuova agevolazione, rinvia al decreto del Mise del 26 maggio 2020 – relativo al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione – definendo come attività rilevanti quelle di:
Oricerca industriale e sviluppo sperimentale (articolo 2 del Dm Mise);

Oinnovazione tecnologica (articolo 3);

Odesign e ideazione estetica (articolo 4);

Otutela legale dei diritti sui beni immateriali.

A queste attività – in relazione alla possibilità di recuperare le spese di R&S sostenute negli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa (“recapture”, punto 5.2 del provvedimento) – si aggiungono anche le attività di:
Oricerca fondamentale (articolo 2, lettera a, del decreto Mise);

Oideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

Tenuto conto dello schema adottato dal legislatore e dei chiarimenti forniti dalla prassi in tema di credito R&S (da ultimo la risoluzione 41/E del 26 luglio scorso), il discrimine è rappresentato dalla classificazione o meno delle attività di R&S condotte dall’impresa nelle definizioni individuate in ambito Ocse nel Manuale di Frascati o, per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, nel Manuale di Oslo.
Nel dettaglio, le attività qualificabili come R&S sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento. In sostanza, deve trattarsi di attività caratterizzate da elementi di novità e creatività, oltre che da incertezza o rischio d’insuccesso.

L’ESEMPIO

Per questo motivo, all’interno delle attività condotte – siano esse svolte internamente o commissionate a soggetti terzi, indirizzate all’introduzione di nuovi beni o servizi o di un nuovo processo di produzione di un prodotto o comunque finalizzate ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – vi dev’essere un reale contenuto di ricerca e sviluppo destinato a superare un ostacolo scientifico o tecnologico non oltrepassabile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico (risoluzione 40/E/2019).
Tecnologie e relazione tecnica

Da quanto sopra ne deriva che, stando ai criteri definiti dal Manuale di Frascati, non possono essere ricomprese tra quelle agevolabili le attività che derivano in sostanza da investimenti realizzati dalle imprese per l’introduzione di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza, a prescindere da quale sia il settore in cui l’impresa opera (risposta 188 del 17 marzo 2021).
Fondamentale importanza assume dunque la corretta redazione della relazione tecnica, che andrà predisposta all’interno dell’allegato A della documentazione prevista dal provv. 48243/2022, attraverso la quale andranno illustrati le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, e in cui dovrà essere data indicazione sia delle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare e sia delle attività direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali agevolati.

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