Imposte

Imposta di registro, modifiche all’articolo 20 del Tur con natura innovativa

di Antonio Zappi


In conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si sono sviluppati nel corso dell’anno sulla decorrenza temporale della modifica all’articolo 20 del Dpr 131/1986 (disposta dall’articolo 1, comma 87, della legge 205/2017), con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018 in commissione Finanze alla Camera ( clicca qui per consultarla ), il Mef ha ribadito che tale novella modificativa ha natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma.

Tale posizione è avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato detta natura della nuova previsione (Cassazione 2007/2018, 4407/2018, 4590/2018, 29084/2018). Viene confinata così nell’angolo quella rara, ma non isolata, giurisprudenza di merito (Ctp Reggio Emilia 4/2/2018, Ctp Pesaro n. 480/2/2018 e Ctp Milano 4159/7/2018) che nel corso del 2018 si è discostata da tale visione ed ha valorizzato la natura interpretativa della portata “chiarificatrice” della nuova formulazione dell’articolo 20 per come affermata nella relazione illustrativa della legge, ma che ormai sembra sempre più destinata ad infrangersi nella non marginale circostanza che il legislatore ha omesso di qualificare espressamente la novella come norma interpretativa (come invece vorrebbe l’articolo 1, comma 2, della legge 212/2000).

Nondimeno, sia uno Studio del Notariato (17-2018/T) che la circolare 3/2018 di Assonime hanno sostenuto che la riforma avrebbe potuto/dovuto esplicare effetti anche sugli atti posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, sempreché su tali rapporti non si fosse già formato un giudicato o che l’accertamento non fosse divenuto definitivo.
Diversamente, anche dopo la risposta del Mef, i contribuenti che ante-2018 hanno pianificato vantaggi tributari non indebiti potranno continuare a vedersi contestare riconversioni giuridiche degli atti, a subirne la tassazione degli effetti economici e a vedersi sanzionare come comportamento elusivo anche quello di chi, tra percorsi alternativi legittimi, avesse solo scelto il più vantaggioso.

Nella risposta all’interrogazione, peraltro, si afferma che il momento spartiacque per l’applicazione della riforma normativa è individuato non già nella data di stipula o di registrazione degli atti, bensì nella data dell’attività di controllo delle Entrate. Quindi, con indubbio vantaggio per il contribuente, le modifiche troverebbero applicazione con riferimento all’attività accertatrice e di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti: peraltro la stessa Agenzia, in una risposta a Telefisco 2018 e nell’escludere la natura interpretativa delle modifiche, avevano fornito la stessa indicazione.

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