Imposte

Fondazione estera, attribuzioni ai beneficiari con verifica antielusiva

Interpello 221: esclusi i criteri forfettari per distinguere tra patrimonio e reddito

di Andrea Sbardella e Gabriele Sepio

Fondazione estera, estesa l’applicazione delle regole antielusive sul trattamento fiscale delle attribuzioni ai beneficiari del trust. È quanto emerge dalla risposta a interpello 221/2023, con cui l’agenzia delle Entrate approfondisce il tema legato alla disciplina fiscale dei trust.

Il caso riguarda l’inquadramento ai fini delle imposte sui redditi delle somme attribuite a una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein. Più precisamente, il beneficiario chiede di sapere in che misura l’attribuzione in suo favore del fondo residuo della fondazione debba essere considerata reddito (di capitale in capo a lui tassabile) oppure patrimonio (privo di rilevanza ai fini delle imposte dirette). Il quesito sorge in considerazione di quanto previsto dagli articoli 45, comma 4-quater e 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir: due norme antielusive, secondo le quali, si presume, salvo prova contraria, che le attribuzioni provenienti da un trust estero (o istituto avente analogo contenuto) sito in Paese a fiscalità privilegiata costituiscono reddito di capitale in capo al percettore.

Dalla risposta a interpello due gli aspetti di rilievo. Il primo riguarda l’assimilazione della fondazione a un trust estero a fiscalità privilegiata che in linea di principio, qualifica l’attribuzione del fondo quale reddito di capitale tassabile secondo la normativa italiana. Il secondo, invece, attiene ai chiarimenti forniti per distinguere in che misura questa attribuzione debba essere considerata reddito oppure patrimonio. Un dato rilevante poiché in questi casi spetta al contribuente dimostrare che si tratti di un’attribuzione patrimoniale, per non incorrere nella presunzione di legge sulla rilevanza reddituale.

Nella difficoltà di distinguere la quota del patrimonio rispetto al reddito l’istante proponeva di poter fare ricorso a un criterio di determinazione forfettario (articolo 6 del Dl 167/1990).

Soluzione quest’ultima disattesa dall’Ufficio secondo cui la parte di patrimonio o reddito non può essere calcolata in base a criteri presuntivi o proporzionali ma deve necessariamente emergere da documentazione contabile o extra-contabile (rendicontazioni bancarie, finanziare eccetera), secondo i criteri forniti con la circolare 34/E del 2022.

Tenuto conto di ciò, la risposta a interpello conclude che l’attribuzione finale a favore dell’istante costituisce reddito di capitale, dalla quale tuttavia potrà eliminare «per differenza» tutto ciò che costituisce apporto patrimoniale, come la dotazione iniziale della fondazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©