Adempimenti

Ravvedimento speciale esteso ai redditi di fonte estera

La norma di interpretazione autentica arriva con il decreto Bollette: ravvedimento anche per l’Ivie e l’Ivafe

di Michela Folli e Marco Piazza

È stata necessaria una interpretazione autentica per confermare che il «ravvedimento speciale» può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivie e all’Ivafe non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione.

Il dubbio nasceva dalla circostanza che l’articolo 1, comma 176, della legge 197/2022 preclude l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato tramite il ravvedimento speciale, il che ha fatto pensare che non solo l’omessa comunicazione nel quadro RW delle attività detenute all’estero, ma anche l’omessa dichiarazione dei relativi redditi non fosse regolarizzabile con il ravvedimento speciale.

Il chiarimento è giunto con l’articolo 21 del Dl 34 del 30 marzo 2023 (cosiddetto decreto Bollette).

La relazione tecnica che accompagna il testo specifica che il legislatore ha voluto precisare che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per l’emersione delle attività costituite o detenute al di fuori dello Stato, ma può essere utilizzato, anche in presenza di violazioni dei predetti obblighi di monitoraggio, per la regolarizzazione delle violazioni relative ai redditi Irpef di fonte estera, all’Ivafe e all’Ivie, sempre che si tratti di violazioni non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Quindi le sanzioni relative alle imposte sui redditi (Irpef e sostitutive) e le attività detenute all’estero (Ivie ed Ivafe) sono ridotte a un diciottesimo, mentre per quelle relative alle violazioni del quadro RW l’unica possibilità resta di procedere al ravvedimento operoso con le regole ordinarie che tuttavia, nella maggior parte dei casi, ha costi proibitivi.

Il decreto Bollette, con l’articolo 19 ha anche opportunamente prorogato fino al 30 settembre prossimo, la scadenza del regime speciale di ravvedimento.

Ricordiamo che, a condizione che le violazioni non siano già state contestate, il contribuente può regolarizzare le violazioni commesse nelle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, beneficiando di una maggior riduzione sanzionatoria, rispetto al ravvedimento ordinario di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Come nel caso del ravvedimento ordinario, per sanare la violazione è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione rettificando la dichiarazione e pagando la maggior imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni, ma queste ultime queste ultime sono ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Un altro importante vantaggio del ravvedimento speciale è la possibilità di rateizzare il versamento dell’importo dovuto. A questo proposito, sono state rimodulate le scadenze degli eventuali versamenti rateali.

Restano ferme le otto rate di pari importo e l’entità degli interessi (due per cento annuo) sulle rate successive alla prima. Quanto alle scadenze: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Da non dimenticare che anche nel caso in cui sia stato ricevuto entro il 31 marzo, un invito ex articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, con conseguente possibilità di definizione con sanzioni ridotte a un diciottesimo, l’opzione del ravvedimento speciale consente di corrispondere gli interessi al saggio legale anziché nella misura del 3,5%. Si tratta di una differenza spesso determinante.

Gli effetti della tregua fiscale sulle violazioni relative al Quadro RW sono disomogenei.

Da un lato non è possibile procedere al ravvedimento speciale, né, in caso di atto di contestazione, era ammessa la definizione agevolata. Tuttavia, a queste sanzioni resta applicabile la «rottamazione quater», ossia la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Pertanto, ad esempio, un contribuente che abbia ricevuto la constatazione di una sanzione per omessa compilazione del quadro RW, poi trasfusa in un atto di irrogazione divenuto definitivo e quindi affidato all’agente della riscossione può legittimante sanare la propria posizione versando solo le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (circolare 6/E del 2023, par. 8.1); quindi con sgravio integrale delle sanzioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©