I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 giugno all'8 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni esenti

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 4 luglio 2022, nn. 360, 361, 362, 363 e 364

Attività di consulenza finanziaria: regime Iva applicabile

Attraverso alcune Risposte l'agenzia delle Entrate delinea l'ambito applicativo del regime Iva di attività di consulenza finanziaria. Con la Risposta 360 viene analizzato il regime di esenzione Iva per attività svolte da un advisor finanziario, il quale ritiene che tali attività riguardino operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, e pertanto assoggettate al regime di esenzione Iva previsto dall'articolo 10, comma 1, numeri 4 e 9, Dpr 633/1972, in quanto finalizzate alla conclusione di una compravendita di quote di partecipazione al capitale di un veicolo societario. Se l'advisor eroga delle prestazioni complesse – attività di consulenza che include un incarico di assistenza e consulenza in operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions) – tali operazioni non potranno beneficiare dell'esenzione Iva. Inoltre, al caso di specie non sono applicabili le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa in materia (es. Rm 267/E/2009 e Risposta Interpello 852/2021), in quanto la società interpellante non svolge un'attività riservata ai sensi del Testo unico della finanza, ma un'attività di consulenza societaria, né prestazioni effettuate e descritte nell'istanza di interpello sono immediatamente riconducibili a quelle rese da un broker. Analoga conclusione (Risposta 361) deve giungersi nel caso in cui l'oggetto del contratto non sia dettagliato, ma risulta generico: se non è possibile distinguere le caratteristiche proprie di mandato, mediazione e intermediazione, il rapporto sarà inquadrabile nella collaborazione, ossia in una prestazione generica imponibile ai fini Iva. L'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, numero 9, Dpr 633/1972, relativa alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione – inerenti ad operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli (non rappresentativi di merci) e a quote sociali – ha natura oggettiva. Dette prestazioni si sostanziano nel fare il necessario perché le due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Se l'imparzialità del mandatario dovesse mancare, allora non si ravviserà un'attività di mediazione e la sua prestazione andrà inquadrata tra le obbligazioni di «fare, non fare e permettere», da assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria (Risposta Interpello 437/2020). Anche nella Risposta 362 si analizza il caso di una prestazione complessa, per cui solo se il contribuente riesce a dimostrare l'esistenza di una prestazione principale con i caratteri propri dell'attività d'intermediazione, potrà godere dell'esenzione Iva. Se, invece, l'attività di intermediazione costituirà uno dei servizi svolti nell'ambito di un'attività complessa, non idonea ad attribuire la natura di consulenza dell'intera prestazione, allora i corrispettivi saranno da assoggettare ad Iva. La risposta è in linea con la Risposta Interpello 437/2020, ove è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-235/00, CSC Financial Services, in materia di negoziazione di titoli e delle relative attività di mandato, mediazione ed intermediazione. Nel caso di specie, l'istante non ha svolto delle attività propedeutiche affinché venisse concluso un contratto, bensì si è limitato a compiere un'attività di assistenza e consulenza finanziaria, quale prestazione complessa (Risposta Interpello 299/2022). La Risposta 363 analizza i requisiti – soggettivo e oggettivo – necessari affinché possano ritenersi esenti le prestazioni di consulenza fornite da un advisor ad una società di gestione di fondi comuni di investimento. In linea con la Risposta Interpello 206/2022, l'agenzia afferma che, per ottenere il beneficio dell'esenzione, tali attività devono essere riconducibili, sotto il profilo meramente oggettivo, a quelle di cui all'articolo 10, comma 1, numero 1, Dpr 633/1972 e devono essere riferibili, quanto al profilo soggettivo, a fondi comuni di investimento annoverabili tra gli OICVM destinatari dell'agevolazione. Sono tali quelli che, anche se non costituiscono OICVM, hanno le caratteristiche identiche a costoro e svolgono le medesime operazioni, ossia, presentano tratti comparabili tanto da porsi in rapporto di concorrenza (Risposta Interpello 628/2020 e Corte di Giustizia Ue 28 giugno 2007, causa C-363/05, JP Morgan Fleming). Secondo la Risposta 364, anche la concessione in licenza d'uso di un software per la gestione di fondi comuni d'investimento potrà beneficiare dell'esenzione riservata ai servizi riconducibili alla gestione dei fondi comuni d'investimento, purché lo strumento informatico sia fornito esclusivamente per la gestione dei fondi e alla condizione che vi sia un nesso intrinseco per la gestione (Corte di Giustizia Ue, cause C-58/20 e 59/20, K–DBKAG, le quali chiariscono l'ambito applicativo del regime di esenzione previsto dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), Direttiva 2006/112/Ce).

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 luglio 2022, n. 365

Cessione di un fabbricato in costruzione: applicazione dell'imposta

Il trasferimento di fabbricati in corso di costruzione si qualifica come cessione di terreni, in quanto il bene è ancora accatastato come area edificabile. Ai fini Iva, l'articolo 10, comma 1, numero 8-bis) e 8-ter), Dpr 633/1972 – diversamente da quanto avviene nell'ambito di altre imposte – nell'individuare il regime applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati non ultimati. Ne deriva, secondo l'agenzia, che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo sia esclusa dall'ambito applicativo dei citati numeri 8-bis) e 8-ter), con l'effetto che sia da assoggettare ad Iva. Il regime di tassazione ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente. In forza del principio di Iva/registro, l'atto sarà assoggettato ad imposta registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Accise/Carburanti

Dm 24 giugno 2022, GU 4 luglio 2022, n. 154

Accisa sui carburanti: riduzione

Il Mef ha disposto, per il periodo 9 luglio - 2 agosto 2022, la riduzione delle imposte su alcuni prodotti energetici usati come carburanti. In particolare, il Decreto prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e Gpl, utilizzati come carburanti. Il Decreto prevede, inoltre, l'esenzione dall'accisa e la riduzione al 5% dell'Iva per il gas naturale usato per autotrazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° luglio 2022, n. 358

Superbonus: credito utilizzato parzialmente

Nel 2022 un contribuente ha utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, parte di una rata annuale del credito spettante per il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020). Poi ha provato a cedere alle banche il credito residuo, le quali si sono rifiutate di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione; pertanto, il contribuente chiedeva come poter ricostituire l'originario credito spettante. Secondo l'agenzia, in relazione al tema dell'utilizzo parziale in compensazione del bonus, non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità. La normativa di riferimento, applicabile al caso di specie, non vieta la cessione parziale del credito, per cui l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'agenzia delle Entrate non può interferire). Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dall'articolo 121, comma 1-quater, Dl 34/2020 secondo cui «I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni […], non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'agenzia delle Entrate». Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022». Ad ogni modo, la soluzione prospettata dal contribuente (ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario) non è contemplata dalle disposizioni di legge, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 29 aprile 2022, GU 5 luglio 2022, n. 155

Contributi a fondo perduto alla ristorazione: disposizioni attuative

Il Decreto – in attuazione dell'articolo 1, commi da 17-bis a 17-qunquies, Dl 6 novembre 2021 n. 152 – contiene i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per le imprese operanti nel settore della ristorazione. I fondi stanziati integrano il contributo riconosciuto ai sensi del Dm 30 dicembre 2021. Beneficiarie sono le imprese ammesse ai contributi a fondo perduto riconosciuti dall'articolo 1-ter, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), come previsto dal citato Dm 30 dicembre 2021. Nello specifico, si tratta di quelle imprese che svolgono, quale attività prevalente (secondo quanto comunicato all'agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9), una delle attività individuate dai seguenti codici ATECO: 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati, catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina).

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 23 giugno 2022, GU 30 giugno 2022, n. 151

Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione

A partire dal 1° luglio 2022, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese, è pari all'1,02%.

Crisi di impresa/Codice

Dlgs 17 giugno 2022, n. 83 , GU 1° luglio 2022, n. 152

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: modifiche

Sono previste modifiche al CCII (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) di cui al Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, in vista della prossima entrata in vigore prevista per il 15 luglio 2022. Tra le varie novità vanno segnalate quelle relative: 1) alla nuova definizione di crisi, ossia come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 14/2019). Il periodo prospettico di osservazione è ampliato, rispetto ai 6 mesi previsti nell'originaria formulazione dell'articolo 13, Dlgs 14/2019 sugli indicatori e gli indici della crisi. Costituiscono segnali di crisi: l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni e pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, di cui si dirà a breve); 2) all'eliminazione del sistema di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi – come in origine concepiti – nonché degli OCRI. La segnalazione della crisi viene ora fatta da creditori pubblici qualificati, come ad esempio l'agenzia delle Entrate (articolo 25-octies e seguenti, Dlgs 14/2019). Questi invieranno ai creditori una lettera di compliance per esposizioni debitorie rilevanti (articolo 25-novies, Dlgs 14/2019), che è funzionale alla composizione negoziata della crisi (già disciplinata dal Dl 152/2021). Il meccanismo non fa venir meno, evidentemente, la responsabilità degli amministratori, dei revisori e dei sindaci, a livello civilistico e penale, qualora decidessero di rimanere inerti di fronte alla segnalazione. In questi casi, infatti, risulterà evidente la mancata applicazione, da parte dei soggetti interessati, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, Dlgs 14/2019 (l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte) ed in particolare dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 2086, Codice civile (l'adozione di un adeguato assetto organizzativo), in vigore sin dal 16 marzo 2019. In particolare, l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi, le misure e gli assetti di cui sopra devono consentire di: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale del debitore; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.Inoltre, ora il Dlgs 14/2019 contiene – nell'articolo 12 e seguenti – la disciplina della composizione negoziata della crisi (spostando nel CCII gran parte delle norme che erano contenute nel Dl 118/2021). È pure previsto il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (già disciplinato dal Dl 118/2021), ora regolato dall'articolo 25-sexies, Dlgs 14/2019. Infine, si segnalano le norme sul nuovo piano di ristrutturazione da omologare (articolo 64-bis e seguenti, Dlgs 14/2019), ove viene previsto che crediti professionali sorti in funzione del nuovo strumento rientrano tra quelli prededucibili (articolo 6, Dlgs 14/2019) nel limite del 75% del credito accertato, a condizione che il piano sia omologato.

Accertamento delle imposte/Indagini finanziarie

Dm 28 giugno 2022, GU 1° luglio 2022, n. 152

Archivio dei rapporti finanziari: norme attuative del trattamento dei dati

Il Decreto attua le disposizioni dell'articolo 1, comma 683, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), relativo al trattamento dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1. La Legge di bilancio 2020 ha stabilito che per le attività di analisi del rischio – ai sensi dell'articolo 11, comma 4, Dl 201/2011 – con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, l'agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili per far emergere le posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Al fine del rispetto della privacy e, nel contempo, di assicurare l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, viene stabilito che i dataset sono conservati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi. Nel corso dei due anni successivi a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva, l'Amministrazione finanziaria deve adottare adeguate misure di garanzia atte ad escludere il trattamento dei dati contenuti nei dataset per finalità diverse dall'esercizio del diritto di accesso. Decorsi tali periodi di conservazione, i dataset vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nelle banche dati dell'agenzia delle Entrate, secondo i criteri di conservazione stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 luglio 2022

Adempimento spontaneo: comunicazioni di anomalia in caso di omessa dichiarazione Iva

In attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di bilancio 2020) – concernente la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo – vengono previste le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2021 o la presentazione della stessa senza il Quadro VE. In particolare, si tratta delle informazioni riguardanti le fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi. In questo modo, l'agenzia fornisce al contribuente i dati necessari al fine di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (quindi è possibile ravvedersi entro il 29 luglio 2022; l'agenzia delle Entrate fa decorrere il calcolo dal 30 aprile 2022, ancorché lo stesso cada di sabato) o di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettere a-bis) e c), Dlgs 472/1997). Le comunicazioni di anomalia verranno trasmesse al domicilio digitale del soggetto passivo e saranno consultabili all'interno del Cassetto fiscale e nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà, attraverso i medesimi canali utilizzati dall'agenzia, chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 luglio 2022

Adempimento spontaneo: comunicazioni di anomalia sul quadro VF della dichiarazione Iva

L'agenzia mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell'articolo 1, Dlgs 127/2015, e delle bollette doganali di importazione con l'importo dell'Iva portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale Iva. Gli avvisi di anomalia sono inviati per segnalare l'incongruenza dovuta al fatto che l'Iva detratta (nel quadro VF) risulta superiore alle e-fatture e alle bollette doganali di importazione. I dati riguardano, nella sua prima applicazione, il periodo d'imposta 2019. Il contribuente viene, così, posto in condizione di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Gli avvisi vengono trasmessi agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti (ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, Dl 185/2008 e dell'articolo 5, comma 1, Dl 179/2012); inoltre, sono consultabili dal contribuente all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Dichiarazione dei redditi/Presentazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2022, n. 367

Dichiarazione dei redditi del de cuius: soggetto tenuto alla presentazione

L'agenzia chiarisce che la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può essere presentata solo dall'erede e non anche dal legatario. Ciò anche se, come nel caso oggetto di interpello, il de cuius ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo (non nominando alcun erede), non ha avuto prole in vita e ha una sorella e un fratello i quali risultano entrambi legatari. Per i beni non contemplati nel testamento operano le norme della successione legittima; pertanto, nel caso in esame, potrebbero essere considerati come eredi la sorella e il fratello del de cuius che sarebbero chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento. In questo caso – il de cuius non ha disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio – coesistono la successione legittima e la successione testamentaria. L'agenzia ricorda che gli eredi (e non anche i legatari) rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Inoltre, gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, anche ai fini della notifica degli atti (articolo 65, Dpr 600/1973). La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso s'intende fatta nel giorno di spedizione.Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Dichiarazione dei redditi/Detrazioni e deduzioni

Circolare agenzia delle Entrate 7 luglio 2022, n. 24/E

Circolare "Caf": guida sugli oneri detraibili e deducibili

L'agenzia delle Entrate ha diramato la prima parte della circolare-guida (elaborata congiuntamente alla Consulta dei Caf), che aggiorna la precedente circolare 25 giugno 2021, n. 7/E emanata in relazione al periodo d'imposta 2020, relativa ai controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021. In particolare, vengono trattati i seguenti argomenti:- spese che danno diritto a detrazioni d'imposta. Si annuncia che le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e Superbonus) saranno oggetto di trattazione in un successivo documento di prassi. In tale contesto, le novità riguardano (lettera e-quater) dell'articolo 15 del Tuir, introdotto dall'articolo 1, comma 346, lettera a), legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020) le spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a: conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); scuole di musica iscritte nei registri regionali; cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica; - spese che danno diritto a deduzioni dal reddito; - crediti d'imposta; - altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità. L'obiettivo è quello di offrire a tutti gli operatori, in ossequio ai principi della trasparenza e della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, uno strumento operativo (l'esposizione argomentativa per paragrafi segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2022) che, tra l'altro, fornisce indicazioni uniformi circa le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Fiscalità internazionale/Redditi di pensione

Principio di diritto, agenzia delle Entrate 6 luglio 2022, n. 2

Pensioni italiane pagate in Francia: tassazione

Il documento prende in esame il regime fiscale dei redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia. L'analisi trae spunto dalle norme nazionali e dalle disposizioni convenzionali. Quanto alle norme nazionali, l'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir prevede che le pensioni siano imponibili quale reddito di lavoro dipendente. Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, va applicato il criterio di territorialità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Quanto alle norme convenzionali, si applica l'articolo 18 della Convenzione Italia-Francia, secondo cui sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano. Quanto al concetto di sicurezza sociale, l'agenzia richiama l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20 dicembre 2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Rientrano in tale accordo, tra l'altro, le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale, le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'Inps per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai, ecc.). Anche la giurisprudenza ha sancito che il concetto di «sicurezza sociale» ricomprende non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello previdenziale, con il risultato che appartengono al sistema generale di sicurezza sociale anche le pensioni di anzianità (non volontaria), la cui finalità di sicurezza sociale è accresciuta dal versamento obbligatorio dei contributi durante la vita lavorativa (Corte di Cassazione 12 novembre 2010, n. 23001). Invero, la Risposta Interpello 35/2019 ha incluso le pensioni erogate agli ex autonomi nell'articolo 21 del modello OCSE (Altri redditi) – e non nell'articolo 18 – con l'effetto che le somme sarebbero tassate solo nello Stato di residenza del percipiente. Nel caso di cui al Principio di diritto in esame viene fatto riferimento all'articolo 18 del modello OCSE. Nello specifico, il paragrafo 1 stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza; a tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l'eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l'Italia) ove le stesse siano pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato. Come precisato dal Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni – a cui aderiscono le Convenzioni approvate dall'Italia (Risposte Interpello 12 febbraio 2019 n. 40, 16 luglio 2019 n. 246 e 29 agosto 2019 n. 351) – la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell'ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata. Pertanto, rientrano tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. Inps) ove il diritto alla pensione sia maturato a seguito di un rapporto di lavoro di carattere privato. I trattamenti pensionistici rientranti nel suddetto elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale, secondo l'agenzia, sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli articoli 49, comma 2, lettera a) e 23, comma 2, lettera a) del Tuir, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).

Enti locali/Bilancio

Dm Interno 28 giugno 2022, GU 4 luglio 2022, n. 154

Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024: proroga del termine

Viene differito al 31 luglio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali. La proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, come: le delibere Tari, il cui termine di approvazione è ora allineato a quello di approvazione del bilancio (articolo 43, comma 11, Dl 50/2022), qualora quest' ultimo sia fissato in data successiva al 30 aprile di ciascun anno; le delibere relative alle aliquote dell'addizionale comunale Irpef e con esse l'adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla Legge di bilancio 2022 (si ricorda che l'articolo 20, Dl 73/2022 ha previsto il differimento al 31 luglio 2022 dei termini per l'approvazione delle delibere da parte dei Comuni, correlato all'adeguamento ai nuovi scaglioni).

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 5 luglio 2022, n. 155

Indice dei prezzi al consumo di maggio 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,8%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 6,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti dell'8,1%.

Riscossione/Codici tributo

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 luglio 2022 e Risoluzione agenzia delle Entrate 5 luglio 2022, n. 34/E

Credito d'imposta R&S: codici tributo per il riversamento del beneficio non spettante

Sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello F24 Elide (non è ammessa la compensazione), delle somme indebitamente utilizzate del credito d'imposta (non spettante) per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, Dl 145/2013. La procedura di regolarizzazione è stata prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, Dl 21 ottobre 2021, n. 146. A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione. Si ricorda che la sanzione per il credito inesistente indebitamente compensato va dal 100% al 200% del credito stesso, mentre è pari al 30% se il credito risulta solo non spettante.In caso di sanatoria, il reato di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, Dlgs 74/2000 non è punibile. I contribuenti interessati ad aderire alla procedura di riversamento del credito devono presentare entro il 30 settembre 2022 apposita domanda utilizzando il modello approvato con Provvedimento agenzia delle Entrate 1° giugno 2022. Con apposito provvedimento l'agenzia ha anche approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello. Il versamento va eseguito, alternativamente:- in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. In questo caso il contribuente dovrà indicare nel modello F24 Elide il codice tributo 8170;- in tre rate annuali. In tal caso il versamento si esegue entro il 16 dicembre 2022, utilizzando il codice tributo 8171, entro il 16 dicembre 2023, utilizzando il codice tributo 8172 ed entro il 16 dicembre 2024, utilizzando il codice tributo 8173. In ipotesi di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022, includendo gli interessi unitamente al tributo dovuto per la seconda e la terza rata (Rm 34/E/2022).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 5 luglio 2022, n. 35/E

Aiuti di Stato eccedenti i massimali: codici tributo per la restituzione

Vengono istituiti i codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti eccedente il massimale spettante, ai sensi dell'articolo 4, Dm 11 dicembre 2021. La citata norma prevede che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 dello stesso Decreto, l'importo dell'aiuto eccedente possa essere volontariamente restituito dal fruitore, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento Ce 21 aprile 2004, n. 794/2004. Le somme eccedenti vanno restituite con il modello F24 Elide (è esclusa la compensazione), come previsto dal Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, paragrafo 1.4. A tal fine, sono stati istituiti i codici tributo 8174 e 8175 per restituire, rispettivamente, capitale e interessi. Nel campo «tipo» si indica la lettera «R», mentre il «codice aiuto» va individuato nell'apposita tabella presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework. Infine, quale anno di riferimento va indicato quello nel quale è stato riconosciuto l'aiuto da riversare.