Imposte

Imu nel turismo, la seconda ricevuta è decisiva per il credito d’imposta del 50%

Autodichiarazione da inviare tra il 28 settembre 2022 e il 28 febbraio 2023. Nei 10 giorni successivi alla trasmissione l’Agenzia riconosce o nega l’agevolazione

di Stefano Vignoli

Mercoledì 28 settembre si aprono i termini per la presentazione dell’autodichiarazione relativa ai requisiti del Temporary framework da parte delle imprese turistico-ricettive necessaria per fruire del credito di imposta del 50% della seconda rata Imu dell’anno 2021 introdotto dal Dl 21/2022 (decreto Taglia prezzi).

L’agevolazione

L’articolo 22 del Dl 21/2022 ha infatti previsto un’agevolazione in materia Imu (e delle imposte immobiliari delle province di Trento e Bolzano) in favore delle imprese, con partita Iva attiva alla data del 22 marzo 2022, che operano nel settore turistico-ricettivo comprese le imprese agrituristiche (in base alla legge 96/2006 e delle pertinenti norme regionali). Rientrano inoltre tra i destinatari dell’agevolazione le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Le condizioni

Alle imprese di questi comparti che hanno registrato un pesante calo del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% della seconda rata Imu dell’anno 2021 versata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva se ricorrono (entrambe) queste condizioni:

• i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• le imprese devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

L’efficacia dell’agevolazione è stata inizialmente sospesa, in attesa all’autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione arrivata il 21 giugno 2022 con la decisione C (2022) 4363 final.

L’autodichiarazione

Con il provvedimento 356194/2022 l’agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

L’autodichiarazione, sostitutiva di atto notorio, va inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o attraverso intermediario, dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, ma il credito di imposta può essere fruito soltanto a partire dal giorno successivo a quello in cui è trasmessa la (seconda) ricevuta. L’Agenzia rilascia infatti entro 5 giorni una prima ricevuta che attesta la presa in carico della domanda e, nei 10 giorni dalla presentazione, una seconda ricevuta con cui riconosce (o nega) la spettanza del credito di imposta.

Ai fini del monitoraggio dei limiti di aiuti previsti dal Quadro temporaneo occorre aver riguardo alla nozione europea di impresa unica e, quando sussistono relazioni di controllo, occorre compilare anche il quadro B del modello riportando i codici fiscali degli altri soggetti appartenenti all’impresa unica.

L’agevolazione non prevede importi massimi, ma se superiore a 150 mila euro, il credito è utilizzabile solo a seguito delle verifiche antimafia previste dal Dlgs 159/2011 e l’Agenzia (ovvero il Centro operativo servizi fiscali di Cagliari), se lo ritiene, rilascia un’ulteriore ricevuta con la quale richiede l’integrazione dei dati.

L’utilizzo in compensazione

Il credito di imposta, per il cui utilizzo si attende la risoluzione dell’Agenzia che istituisca uno specifico codice tributo, è fruibile, senza limitazioni, esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e beneficia della non imponibilità ai fini Ires/ Irpef/Irap come le altre agevolazioni Covid.

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