Imposte

E-fattura dei forfettari: ravvedimento da valutare per errori o ritardi

Valutazioni caso per caso: non sempre la correzione spontanea è la strada più conveniente. Se ci sono più violazioni, rilevate dall’ufficio, si può beneficiare dell’istituto della continuazione

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Dal 1° ottobre anche i forfettari devono rispettare le tempistiche ordinarie per l’emissione delle fatture elettroniche. Eventuali ritardi possono essere sanati con ravvedimento operoso, ma la convenienza delle correzioni spontanee va verificata in base alle singole situazioni. Nel predisporre le e-fatture bisogna anche tenere conto delle specifiche tecniche aggiornate.

Per consentire ai forfettari di adeguarsi alla fattura elettronica, è stato previsto un periodo di moratoria che ha riguardato le operazioni eseguite dal 1° luglio al 30 settembre scorso: l’emissione del documento (e, quindi, la trasmissione via Sdi) poteva avvenire anche oltre i tempi ordinari purché entro il mese successivo a quello di effettuazione. Così, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a settembre, c’è ancora tempo sino a fine ottobre per provvedere senza sanzioni.

Per le operazioni eseguite dal 1° ottobre si devono invece rispettare i termini ordinari. Per esempio, la fattura per una cessione va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione dei beni, fatto salvo il termine più ampio del 15 del mese successivo al ricorrere dei requisiti per la fatturazione differita.

Per coloro che sono rimasti alla carta, invece, le tempistiche sono da sempre quelle ordinarie.

Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni

In caso di ritardata o mancata emissione del documento, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 500 euro (articolo 6, commi 2 e 4, Dlgs 471/1997). Tuttavia, se la violazione non rileva per la determinazione del reddito, la penalità diventa fissa: da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, ultimo periodo, Dlgs 471/1997).

Le sanzioni possono comunque ridursi nell’ipotesi di correzione spontanea dell’errore mediante il ravvedimento operoso. In questo caso, basta emettere il documento (se non già emesso, ancorché tardivamente) e procedere col versamento della sanzione ridotta in funzione del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Ma non sempre la regolarizzazione è la strada più conveniente. Infatti, in presenza di più infrazioni si dovrebbe procedere a tante regolarizzazioni quante sono le violazioni commesse, generando quindi un effetto moltiplicativo. Invece, quando le violazioni sono rilevate dall’ufficio si può beneficiare dell’istituto della continuazione, ossia di una sanzione unica (se più favorevole al contribuente) pari a quella più grave, aumentata da 1/4 al doppio (articolo 12, Dlgs 472/1997).

Specifiche tecniche e nuovi controlli

Dal 1° ottobre, poi, anche i forfettari applicano le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (1.7.1 per operazioni B2B e B2C; 1.3.2 per il B2G). La novità più importante è l’introduzione di un nuovo Tipo Documento, il «TD28», da usare in caso di fattura cartacea con addebito d’imposta da parte di soggetti sanmarinesi minori (sono tali quelli con ricavi dell’anno precedente inferiori a 100mila euro), i quali sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo codice va utilizzato per rispettare l’obbligo di comunicazione dei dati con soggetti non residenti (in altri termini, l’esterometro). Va da sé che, in generale, chi intende gestire i documenti con modalità telematiche può usare il medesimo codice: in questo caso, l’obbligo di comunicazione dei dati risulterebbe assorbito.

Come evidenziato nella guida alla fatturazione elettronica e all’esterometro aggiornata il 30 settembre scorso, il codice «TD19» va usato per assolvere l’Iva ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura elettronica ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta. In caso di acquisto di beni provenienti da San Marino documentati con e-fattura, l’assolvimento dell’imposta da parte del cessionario residente avviene quindi obbligatoriamente con questo Tipo Documento.
Per i servizi vale il «TD17».

È stato introdotto un nuovo controllo che, se non superato, fa scattare lo scarto del documento (Codice errore «00476»). In particolare, non è ammessa una fattura che riporta contemporaneamente nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT.

È bene infine ricordare che non tutti i forfettari sono obbligati alla e-fattura. Quelli che nel 2021 non hanno superato la soglia dei 25mila euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, possono continuare a gestire il processo di fatturazione in modalità analogica fino a tutto il 2023.

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