I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 17 al 26 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 novembre 2021, n. 785

Eredi del professionista deceduto: obbligo di fatturazione

La risposta conferma l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate circa l'obbligo, in capo agli eredi del professionista che incassano corrispettivi per prestazioni effettuate dal de cuius, di emettere fattura, qualora questa non sia stata emessa dal professionista mentre era ancora in vita.La fattura va emessa sia quando il committente è un soggetto passivo Iva sia quando ha lo status di consumatore privato.Si ricorda che, secondo l'articolo 35-bis, Dpr 633/1972, gli obblighi in materia di Iva relativi alle «operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data». Anche la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 aprile 2016, n. 8059 ha affermato il seguente principio: «il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione».Il ragionamento posa sul fatto che, secondo la norma unionale, il fatto generatore dell'imposta sorge con la materiale esecuzione della prestazione, per cui il rinvio al pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972) va inteso nel senso che il percepimento del corrispettivo, da parte del professionista, non coincide con l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione, «solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione». Ne deriva che, a seguito della materiale esecuzione della prestazione (che identifica il fatto generatore dell'imposta), al momento del pagamento del corrispettivo occorre emettere la fattura; e tale obbligo, ai sensi del citato articolo 35-bis, grava sugli eredi, che emetteranno la fattura non in nome proprio ma in nome del professionista defunto.Qualora, presumendo non dovessero esserci incassi da fatturare, fosse stata chiusa la partita Iva del de cuius, sarà necessario riaprire la partita Iva.Fra i documenti di prassi richiamati dall'agenzia vi sono: la Cm 11/E/2017, secondo cui l'attività del professionista non si può considerare cessata finché non sono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti che, nel caso di decesso, passano agli eredi; la Rm 11 marzo 2019, n. 34/E, secondo cui «in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella», salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

Imposta sulle assicurazioni/Imposta a credito

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 786

Gruppo assicurativo: trasferimento del credito da versamento di acconto alla branch italiana

Una compagnia assicurativa con sede legale a Malta, interamente controllata da una società inglese, opera anche in Italia, tramite una sede secondaria. Questa, fino al Brexit day (31 dicembre 2020), ha operato nel Paese tramite la compagine inglese in regime di «libertà di stabilimento» (articolo 24, Dlgs 209/2005). I premi assicurativi incassati nell'anno 2020 sono stati regolarmente assoggettati a imposta sulle assicurazioni (legge 29 ottobre 1961, n. 1216). Inoltre, è stato effettuato un versamento a titolo di acconto a titolo di Ipt (imposta sui premi assicurativi) per l'anno 2021.Da quest'anno, però, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue, il gruppo assicurativo ha avviato un processo di riorganizzazione societaria finalizzato a consentire agli operatori assicurativi residenti in uno Stato membro Ue di esercitare la propria attività in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri e/o dello Spazio economico europeo.Nell'ambito di tale riorganizzazione, la società inglese ha trasferito un ramo di azienda – costituito dal complesso dei contratti generici, dalle persone e dalle attrezzature – alla nuova filiale italiana e costituito la società che la controlla. Il ramo di azienda trasferito all'impresa italiana non include, però, i contratti assicurativi.Pertanto, viene chiesto se il credito derivante dal versamento in acconto dell'imposta sulle assicurazioni possa intendersi trasferito all'impresa italiana ancorché la stessa non sia beneficiaria delle polizze (circostanza che differenzia la questione posta all'agenzia delle Entrate che ha risposto con Interpello 181/2021 e Interpello 447/2020).In pratica, s'intende sapere se sia possibile includere il credito in argomento nella denuncia annuale e scomputarlo dai versamenti dell'imposta dovuti per il 2021 (articolo 9, comma 1-bis, legge 1216/1961).L'agenzia precisa che, il credito Ipt, derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per il 2021, può essere incluso nel ramo di azienda (il business italiano) assegnato all'istante. Infatti, il trasferimento del ramo di azienda non è trasferito con atto autonomo e separato dal trasloco del business aziendale composto da attività e passività correnti, produzione, personale dipendente e crediti (tra cui quello Ipt) e debiti complessivi. L'assegnazione del credito di Ipt rimane, pertanto, connessa all'attività assicurativa. Quindi, è possibile scomputare il credito in questione, nel presupposto che il versamento dell'imposta sia, comunque, effettuato dal soggetto tenuto all'incasso dei premi assicurativi al quale, pertanto, dev'essere imputato il credito generato dal versamento dell'acconto. In altre parole, il credito Ipt rimane connesso all'attività assicurativa, che prosegue tramite la filiale italiana.Infine, per il perfezionamento del trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti notifichino un'apposita comunicazione all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente (provvedimento 5 febbraio 2013), nella quale devono essere indicati i crediti trasferiti, gli estremi dei versamenti effettuati, i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore del destinatario del ramo di azienda trasferito.

Immobili/Bonus facciate

Mef, Interrogazione parlamentare 17 novembre 2021, n. 5-07055

Bonus facciate: ok a pagamenti entro il 2021 e lavori nel 2022

La risposta conferma che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, spettante nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, è possibile che il pagamento da parte del committente (non operante nell'esercizio di impresa) avvenga entro il 31 dicembre 2021. Ciò al fine di fruire della detrazione nella misura del 90%.Ricordiamo che per le spese sostenute a partire dal 2022 la detrazione, secondo il disegno di Legge di bilancio, dovrebbe ridursi alla misura del 60%.Ovviamente, in caso di sconto in fattura, il pagamento sarà limitato al 10% della fattura.L'emissione della fattura, con indicazione dello sconto, e il pagamento consentono la detrazione anche se i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati. Infatti, le detrazioni edilizie sono correlate al sostenimento delle spese, mentre risulta indifferente la data di ultimazione degli interventi.Resta inteso che comunque è dovuta, successivamente, l'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese. In caso contrario il diritto alla detrazione fiscale viene meno ab origine, con possibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di recuperare il beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, Dlgs 471/1997.Secondo la risposta del Mef, il recupero della detrazione può avvenire anche verso gli altri soggetti coinvolti nell'operazione: nel momento in cui il fornitore applica lo sconto in fattura al committente, maturando il relativo credito d'imposta, con riguardo a spese sostenute per interventi agevolati con il bonus facciate che non sono stati ancora realizzati, si assume la responsabilità solidale con il committente, qualora i lavori non vengano poi effettivamente realizzati. Inoltre, la responsabilità solidale si allarga anche al terzo cessionario che acquista il credito d'imposta, corrispondente alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario, a fronte delle spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate non ancora realizzati.

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 790

Cedolare secca: condominio che loca l'appartamento del custode

Una persona fisica concede in locazione ad un condominio l'unità immobiliare destinata al portiere. Il locatore non agisce nell'esercizio di imprese, arti e professioni e, quindi, può optare per la cedolare secca (articolo 3, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23).Il modello Rli va presentato all'agenzia delle Entrate nel termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto o di subentro al contratto di locazione in essere.Secondo la Cm 26/E/2011, la possibilità di optare per il regime della cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni. Il regime si applica in relazione a immobili a uso abitativo, censiti nel Catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10) o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa, locati per finalità abitative e relative pertinenze. L'opzione esercitata dal locatore esplica effetti anche nei confronti del conduttore, che non è più tenuto, per il periodo di durata dell'opzione, al versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione concluso. Secondo questo documento di prassi, l'opzione è ammessa se il conduttore è una persona fisica che non agisce nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale (provvedimento agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, n. 55394, paragrafo 1); di contro, sono esclusi da questo regime fiscale i contratti conclusi con conduttori che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se gli immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.Anche la Cm 12/E/2016, paragrafo 1.2 ha escluso dal regime opzionale gli immobili adibiti all'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (si ricorda che questa interpretazione restrittiva e non fedele alla lettera della norma è stata avversata dalla giurisprudenza di merito; tra le tante si vedano Ctr Emilia-Romagna n. 1236/7/19; Ctr Lombardia n. 754/19/17).Nel caso in esame - poiché il conduttore è un condominio (rappresentante una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile) che non esercita attività di impresa o arti e professioni e l'immobile oggetto di locazione è «destinato al custode del Condominio ... il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del di lui nucleo familiare» - l'agenzia ritiene che il locatore possa optare per il regime della cedolare secca.L'unità immobiliare locata sarà oggetto di compravendita. Sul punto, viene precisato che, poiché il trasferimento per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato comporta il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, non sussiste alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto e, quindi, il nuovo proprietario (persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione) può optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello Rli entro l'ordinario termine di 30 giorni decorrente dalla data del subentro.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 791

Superbonus: percentuale dei lavori da effettuare entro il 30 giugno 2022

L'intervento rappresentato dall'istante riguarda la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, di cui l'istante è comproprietario, formato da tre appartamenti di categoria A/4 e un deposito pertinenziale di categoria C/2. A fine lavori, dall'immobile si ricaveranno cinque appartamenti e tre box auto.La realizzazione completa dell'opera – incluse le finiture e le parti impiantistiche – richiede parecchio tempo, ma comunque avverrà nell'arco di validità triennale del permesso di costruire. Diversamente, i lavori strutturali saranno effettuati per il loro 60% entro giugno 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2022.L'istante intende beneficiare, per gli interventi descritti, del Super sisma bonus (e non del Super ecobonus) e chiede se: 1) per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori da realizzare entro il 30 giugno 2022 (articolo 119, comma 8-bis, Dl 34/2020) si debba fare riferimento soltanto alle opere con valenza strutturale (finalizzate al miglioramento sismico); 2) il limite di detrazione fiscale sia di 96.000 euro per le quattro unità immobiliari originarie.Il comma 8-bis dell'articolo 119, Dl 34/2020 stabilisce che le persone fisiche possono, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, usufruire del Superbonus 110% per i lavori agevolabili (Super sisma bonus, Super ecobonus, e relativi interventi «trainati») realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, appartenenti a un unico proprietario o in comproprietà, anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che, al 30 giugno dello stesso anno, sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo. Quanto al primo quesito, l'agenzia chiarisce che, ai fini del Superbonus, il requisito dell'ultimazione del 60% dei lavori alla data del 30 giugno 2022 dev'essere calcolato tenendo conto dell'intero intervento e non soltanto dei lavori strutturali antisismici realizzati per quella data. Circa il secondo quesito, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (in linea con quanto affermato nella Cm 30/E/2020). Nel caso di specie, il calcolo dev'essere effettuato sulle quattro unità immobiliari originarie. La detrazione, quindi, è pari a 96.000 euro moltiplicati per 4, per un totale di 384.000 euro.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 789

Controesodati: durata dell'iscrizione all'Aire e regime fiscale di favore

Coloro che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) – ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'opzione – se sono stati iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta.Il caso riguarda una cittadina italiana che si trova all'estero, prima per motivi di studio e poi per lavoro, sin dal 2009. Fino al 2013, data in cui rientra in Italia, è stata iscritta all'Aire e ha goduto del regime dei «controesodati».Nel novembre 2019 acquista, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui ha fissato la propria residenza, insieme alle due figlie minorenni.Inoltre, ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, Dlgs 147/2015, per usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati fino al 31 dicembre 2020.Vengono chiesti chiarimenti circa la possibilità di potere accedere all'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), quale cittadina italiana che durante la permanenza all'estero è stata iscritta all'Aire, ferme restando tutte le altre condizioni richieste dalla norma in questione.L'agenzia chiarisce quanto segue.

1)L'articolo 5, comma 1, Dl 34/2019 ha modificato – in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019 – alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile. Sul punto, la Cm 33/E/2020 ha precisato che con l'articolo 16, comma 3-bis, Dlgs 147/2015 (inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), Dl 34/2019), il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi d'imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente, l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento». La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

2) L'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 ha inserito nel predetto articolo 5, Dl 34/2019, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lettera c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all'Aire o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, Dlgs 147/2015. L'opzione di cui al citato comma 50 (attuata con il provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021) si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o almeno tre figli minorenni (in questo caso l'aliquota è pari al 5%) ovvero è diventato proprietario (oppure l'acquisto è stato effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà con il lavoratore) di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni. Viene evidenziato che l'opzione in argomento non può essere esercitata:a) da coloro che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l'articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019 fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto; b) dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 91/1981. In altre parole, l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).L'agenzia prosegue puntualizzando che l'articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019 non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei controesodati, i quali sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 238/2010.Quindi, l'agenzia ritiene che l'opzione in argomento possa essere esercitata anche dai controesodati che essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall'articolo 16, comma 4, Dlgs 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal Dl 34/2019. Lo stesso vale per i soggetti che, avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, legge 238/2010, hanno fruito del regime impatriati ante Dl 34/2019 avvalendosi dello stesso comma 4 dell'articolo 16, Dlgs 147/2015.Inoltre, l'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 restringe la platea dei potenziali fruitori dell'opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione: a) coloro che non sono stati iscritti all'Aire; b) i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati. Oltretutto, l'iscrizione all'Aire non era un requisito di accesso agli incentivi per i controesodati dalla legge 238/2010, né era un requisito per esercitare l'opzione sopradetta.

In conclusione, i soggetti controesodati, iscritti all'Aire, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all'articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019.Nel caso di specie, sussistendo – in capo all'istante – i requisiti previsti (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'esercizio dell'opzione), con iscrizione all'Aire durante la sua permanenza all'estero, la stessa può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta.

Accertamento delle imposte/Doppie imposizioni

Comunicato ministro degli Affari esteri, GU 19 novembre 2021, n. 276

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Colombia

Viene annunciata l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eleminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.La Convenzione è in vigore dal 7 ottobre 2021, a seguito del perfezionamento della procedura per l'entrata in vigore: la ratifica è stata autorizzata con la legge 17 luglio 2020, n. 92 e in conformità all'articolo 30 la Convenzione è entrata in vigore nella data indicata.La Convenzione si applica alle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati e riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente e nel caso dell'Italia per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 novembre 2021

Aiuti «de minimis»: comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo

In attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire l'adempimento spontaneo, vengono definite le modalità con le quali l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative al rifiuto delle registrazioni nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) per via del superamento della soglia «de minimis» (di cui al Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407). Il rifiuto alla registrazione deriva dal superamento dell'importo complessivo concedibile nei tre esercizi di riferimento degli aiuti di Stato, indicati nella dichiarazione Modello Irap 2019 (Quadro IS, sezione «aiuti di Stato»).Ricordiamo che le disposizioni sull'adempimento spontaneo hanno introdotto una particolare forma di collaborazione tra contribuente e agenzia delle Entrate, per incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e per far emergere spontaneamente base imponibile (la cd. «compliance»). A questo scopo, vengono messi a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in possesso dell'agenzia riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, come pure a deduzioni e detrazioni d'imposta.Raggiunto dalla comunicazione, il contribuente può comunicare all'ufficio eventuali elementi, fatti e circostanze che non sono stati considerati e sanare la violazione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).La comunicazione oggetto di analisi, oltre ad essere consultabile nell'area riservata del contribuente («Cassetto fiscale», «L'Agenzia scrive», «Comunicazioni relative all'invito alla compliance»), viene inviata al domicilio digitale del contribuente. Qualora l'indirizzo Pec non risulti attivo o non registrato nell'elenco pubblico (INI-PEC) istituito presso il Mise, l'invio viene effettuato mediante posta ordinaria.La comunicazione contiene le seguenti informazioni: codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta; data e protocollo telematico della dichiarazione Irap 2019; aiuti di Stato «de minimis» relativi al periodo d'imposta 2018, indicati nella dichiarazione Irap 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro (importi eccedenti al limite massimo del triennio); dati relativi all'impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione Irap; visura degli aiuti «de minimis» rilasciata dal Registro.Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile sia imputabile a errori di compilazione della sezione «aiuti di Stato» della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.Se, invece, il superamento non deriva da errori di compilazione della suddetta sezione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Accertamento delle imposte/Monitoraggio fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2021, n. 788

Criptovalute: obblighi di monitoraggio fiscale

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, se detengono valute virtuali (cd. criptovalute; cfr. Rm 72/E/2016), devono compilare il quadro RW, riportando i dati delle valute possedute su wallet presso un exchange estero in hardware wallet e in desktop wallet con disponibilità diretta di chiave privata.I wallet sono portafogli elettronici consistenti in una coppia di chiavi crittografate, una pubblica e una privata.In assenza di una specifica normativa in materia di valute virtuali, le criptovalute sono assimilate alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio (Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14; articolo 135, paragrafo 1, lettera e), Direttiva 2006/112/Ce). Pertanto, dalle operazioni possono derivare capital gain di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), Dpr 917/1986.Se la giacenza media dei wallet supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (comma 1-ter del citato articolo 67), le cessioni di criptovalute concorrono a determinare redditi diversi quali plusvalenze. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo d'imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Considerato che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo d'imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.La giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).Considerato che per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (criterio LIFO), per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la suddetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.Se il reddito è percepito da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva del 26% (articolo 5, Dlgs 461/1997).Quanto agli adempimenti dichiarativi, le persone fisiche residenti devono compilare il quadro RW (articolo 4, Dl 167/1990) anche nel caso in cui detengano in Italia le attività finanziarie estere al di fuori del circuito degli intermediari residenti (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.3.1). Ne consegue che le persone fisiche residenti che detengono valute virtuali devono compilare il quadro RW, in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria assimilate alle valute estere e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Diversamente, le valute virtuali non sono soggette all'Ivafe, in quanto l'imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.

Terzo Settore/Registro Unico Nazionale

Comunicato ministero del Lavoro 23 novembre 2021

RUNTS: online il portale per l'iscrizione degli enti del Terzo Settore

Il ministero del Lavoro ha annunciato che è online, sul sito istituzionale, il portale del «Registro Unico Nazionale del Terzo Settore» sviluppato da Infocamere.Il portale – raggiungibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it – è utilizzabile sia per gli uffici del ministero, sia per le Regioni e le Province autonome, al fine di trasferire i dati degli enti già iscritti, alla data del 22 novembre 2021, ai registri delle Odv e delle Aps (articolo 34, comma 11, Dm 106/2020).Le verifiche da parte dei predetti enti inizieranno il 22 febbraio 2022 e termineranno nel mese di ottobre dello stesso anno.Dal giorno successivo a quello in cui il portale è messo in linea, l'accesso viene consentito (tramite Spid o Cie) anche agli enti finora non iscritti ai predetti registri, al fine di presentare le richieste di iscrizione.La domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di questo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce, il quale sottoscrive con firma digitale nel formato p7m (CADES) la pratica e i relativi allegati (preferibilmente in formato PDF/A). Per gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS, l'intero procedimento di iscrizione è gestito dal notaio.

Riscossione/Avvisi di addebito

Messaggio Inps 24 novembre 2021, n. 4131

Avvisi di addebito Inps: termine di pagamento fissato a 60 giorni

Non si applica la dilazione a 150 giorni – prevista per le cartelle di pagamento (articolo 2, Dl 146/2021) – agli avvisi di addebito Inps. La norma ha stabilito che le cartelle di pagamento notificate dall'agente della Riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, possono essere pagate entro 150 giorni (invece degli ordinari 60 giorni) dalla notifica, senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l'agente della Riscossione non può iniziare attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.Secondo l'Inps, l'esclusione dal prolungamento del termine in favore dei suoi avvisi di addebito è dovuta all'assenza, nella formulazione della norma, di qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito.Pertanto, per gli avvisi di addebito Inps resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento dell'importo richiesto.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 novembre 2021, n. 281

Indice dei prezzi al consumo di ottobre 2021

Il comunicato Istat individua l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, relativi al mese di ottobre 2021, da utilizzarsi per le rivalutazioni monetarie.L'indice del mese di ottobre è 105,1 e segna una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente di +3,0 e una variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti di +2,6.