Imposte

Bonus Sud nel settore telecomunicazioni, quando la diramazione territoriale è agevolata

Due interpelli delle Entrate (il 68 e il 69 del 2022) consentono di definire le condizioni di applicabilità dell’agevolazione a livello settoriale

Mario Caruso on Unsplash

di Carlo Maria Andò

La verifica della presenza di una struttura produttiva non può prescindere dall’analisi della fattispecie concreta. L’agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello 68/2022 e 69/2022, è intervenuta sull’applicabilità del bonus Sud nell’ambito del settore delle telecomunicazioni negando, nei casi prospettati, l’ammissibilità all’agevolazione degli investimenti effettuati.

Non è stata rinvenuta tecnicamente la presenza di una “struttura produttiva” nelle aree agevolabili, presenza che – come noto – costituisce uno dei requisiti fondamentali per poter ottenere il beneficio fiscale. Tali posizioni possono, a prima vista, apparire come una sorta di “bocciatura” per le imprese operanti nel settore: in realtà, oltre al chiaro indirizzo contenuto nella risoluzione 222/E/2009 che ammetteva al beneficio (pur se nella precedente edizione) le strutture composte da apparati di rete radio e di rete fissa, l’applicabilità dell’agevolazione dipende piuttosto da valutazioni tecniche caso per caso, anche alla luce delle caratteristiche del ciclo produttivo della singola impresa.

Facendo un passo indietro, si ricorda in estrema sintesi che, affinché gli investimenti risultino agevolabili, è necessario che gli stessi:

● facciano parte di un progetto di investimento iniziale secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, punto 49, lettera a), del Regolamento (Ue) 651/2014;

● riguardino l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature);

siano destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

La struttura produttiva nelle telecomunicazioni

Tornando ai casi trattati, così come prospettati dall’istante, l’Agenzia è stata chiamata a pronunciarsi sulla presenza di una “struttura produttiva” con riguardo a:

1) una sede operativa localizzata in un’area agevolabile a cui fanno capo funzionalmente varie antenne/stazioni Bts (“Base Transceiver Station”) anch’esse al Sud, destinate ad essere integrate nella rete fissa e mobile di altri operatori di telecomunicazioni (da sottolineare come, in questo caso, l’istante ponga il focus sulla sede operativa ai fini dell’identificazione della “struttura produttiva” ai quali ricondurre gli investimenti effettuati);

2) strutture operative localizzate nelle aree agevolabili consistenti in siti di telecomunicazione (Pop) necessari all’erogazione di servizi di connettività wireless e 5g (inclusa la tecnologia “Fixed Wireless Access”, che permette la connessione a banda larga o ultra larga via radio) e servizi di connettività tramite la rete fissa.

In entrambi i casi, è stata disconosciuta la presenza di una struttura produttiva autonoma in quanto:

1) nella prima fattispecie, anche per via di insufficiente documentazione probatoria, non è stato rinvenuto un processo produttivo autonomo in capo alla sede operativa, in quanto svolgente solo “funzioni di coordinamento” nell’attività, svolta su scala nazionale, di progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazioni (antenne/stazioni Bts al fine di offrire ad altri operatori di telecomunicazioni servizi di connessione radio;

2) nella seconda fattispecie, i Pop, localizzati in aree agevolabili, pur contribuendo all’erogazione dei servizi di connettività e di messa a disposizione dei contenuti digitali agli utenti situati in una determinata area geografica, non svolgono in autonomia tutte e quattro le macro-funzioni facenti parte dell’intero processo di trasmissione e ricezione dei dati tipiche dell’operatività dei sistemi di telecomunicazioni (così come elencante dallo stesso istante), bensì fanno parte di un processo produttivo più ampio espletato in parte da sistemi centralizzati.

Per la definizione di “struttura produttiva” vale ancora come riferimento quanto chiarito nella circolare 38/e/2008 dell’ambito della precedente “edizione” dell’agevolazione (definizione richiamata ed ulteriormente declinata nella circolare 34/e/2016).

Per struttura produttiva si intende, quindi:

a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;

b) una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Per entrambe le declinazioni, risulta quindi fondamentale che il processo svolto nella struttura localizzata nel Mezzogiorno sia effettivamente autonomo.

Le condizioni per l’agevolazione

Anche alla luce dei casi analizzati nell’interpello, si possono fare alcune considerazioni:

per la sussistenza di un processo produttivo autonomo è necessario avere riguardo al ciclo produttivo specifico della singola impresa, in modo da identificare le “fasi” chiave che la struttura produttiva deve svolgere nel suo complesso (che potrebbero coincidere tra imprese del medesimo settore);

in caso di struttura produttiva nella forma di autonoma diramazione territoriale, perché si abbia un processo produttivo autonomo rispetto a quello relativo al medesimo perimetro aziendale, non è necessario che si conduca un business differente rispetto a quello svolto su scala nazionale, ma piuttosto che, anche nell’ambito dello stesso business, la struttura possa considerarsi un centro autonomo di imputazione di costi.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che se il focus ai fini dell’individuazione della struttura produttiva autonoma è sulla sede operativa di coordinamento di Bts anziché sulle Bts singolarmente individuate (o meglio, l’insieme delle Bts insistenti nel territorio di ciascun comune) si potrebbe giungere a conclusioni differenti a seconda del processo produttivo svolto dalla singola impresa: è tecnicamente sostenibile che anche una singola Bts possa considerarsi una diramazione autonoma, come centro di imputazioni di costi (ma anche di ricavi), svolgente un processo produttivo autonomo con dati in input e una clientela target ben identificabile al fine di gestire il processo di erogazione del servizio in maniera mirata e declinata alle esigenze della clientela relativa all’area territoriale di competenza (in linea peraltro con gli indirizzi già espressi nella risoluzione 222/E/2009).

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