Controlli e liti

La sola dichiarazione 770 non basta per provare le omissioni sulle ritenute

La Suprema corte interviene dopo la parziale illegittimità costituzionale

di Antonio Iorio

Per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto è necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 43238 depositata il 15 novembre, dopo la conferma di incostituzionalità parziale del delitto in questione da parte della Consulta.

Il legale rappresentante di una società veniva condannato, in entrambi i gradi di merito, per aver omesso il versamento di ritenute per un ammontare superiore alla soglia di legge.

I giudici di legittimità, a cui aveva fatto ricorso l’imputato, hanno preliminarmente ricordato che la Corte costituzionale (sentenza n. 175/2022) ha recentemente dichiarato la parziale illegittimità del reato in questione a seguito delle modifiche intervenute nel 2015.

La versione iniziale dell’articolo 10-bis (precedente alle modifiche) prevedeva la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non avesse versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo.

La Cassazione, dopo aver ripercorso la disciplina normativa sulla rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute, ha ricordato che il Dlgs 158/2015 ha modificato il delitto, non soltanto con riferimento alla soglia di punibilità, ma anche aggiungendo il possibile riscontro del debito mediante la dichiarazione annuale (e non solo dalle certificazioni). L’oggetto materiale della condotta omissiva, prima della modifica limitata solo alle ritenute risultanti dalla certificazione, è stato così esteso anche al debito del modello 770.

Secondo il Tribunale di Monza, che aveva interessato a suo tempo la Consulta, la legge delega per l’emanazione del decreto per la revisione anche del sistema sanzionatorio penale, prevedeva la possibilità di ridurre le sanzioni per fattispecie meno gravi o applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Il successivo Dlgs 158/2015, tuttavia, modificava il citato delitto, non soltanto con riferimento alla soglia di punibilità, ma anche aggiungendo il riscontro del debito delle ritenute rispetto alla dichiarazione annuale. Da qui il dubbio di incostituzionalità per eccesso di delega.

La Consulta (sentenza 175/2022) ha confermato l’illegittimità costituzionale della “nuova” parte inserita e precisamente per le ritenute «dovute sulla base della stessa dichiarazione».

Alla luce della dichiarata incostituzionalità, la Cassazione ha ora ritenuto applicabili i principi già espressi dalla giurisprudenza (ad esempio, Sezioni unite n. 24782/2018) prima della modifica normativa. In particolare, quindi, per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto per importi superiori a 150mila euro (nuova soglia) è necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770.

Per tali ragioni, la decisione è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello per la nuova valutazione della configurabilità del reato, rispetto alle prove presenti in atti.

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