Imposte

Mai abusivo l’acquisto di quote per integrare il controllo

L’ulteriore partecipazione dell’1% non fa venir meno la neutralità fiscale. La manovra non è elusiva se punta a una governance più efficiente

di Alessandro Germani

La conferma che l’acquisto di un 1%, accanto al 50% già detenuto, consente di raggiungere il controllo di diritto e di effettuare un conferimento neutrale ex articolo 177, comma 2, del Tuir senza ravvisare alcun profilo di abuso del diritto è importante sotto differenti profili. Il principio si legge nella risposta a interpello delle Entrate 374/2022 del 13 luglio. Vediamone i risvolti.

Si parte da una situazione di potenziale stallo, in quanto un 50% è detenuto dall’istante persona fisica, mentre l’altro 50%, a seguito della morte dell’altro socio, è detenuto in regime di comunione ereditaria fra i suoi eredi. E costoro hanno una visione differente dall’istante, probabilmente essendo interessati a cedere la partecipazione detenuta in comunione. L’istante mira, dunque, ad acquisire una quota ulteriore dell’1% che gli consentirebbe:

• di raggiungere il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1 numero 1 del Codice civile;

• di effettuare un conferimento che beneficia del realizzo controllato, senza dunque effetti di tassazione, a favore di una holding da lui integralmente detenuta, avendo integrato il controllo e quindi in base all’articolo 177 comma 2 del Tuir.

Esiste poi anche la possibilità che l’istante trasferisca il controllo della holding alla propria figlia, mediante patto di famiglia ex articolo 768-bis del Codice civile, al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.

La risposta dell’Agenzia è positiva, in quanto viene confermato che l’acquisto dell’1% da parte dell’istante è propedeutico al raggiungimento del controllo che consentirà di effettuare il conferimento in neutralità. Ad avviso delle Entrate non ci può essere abuso del diritto in quanto la manovra è tesa a perseguire una più efficiente governance dell’azienda, essendo questa una valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale, in quanto riconducibile appunto a delle finalità organizzative che sono sicuramente approvate dal sistema. Per inciso la risposta conferma anche che l’holding period della Pex, in caso di successiva cessione della partecipazione, resta quello dei dodici mesi e non passa a cinque anni, perché si è in presenza di un conferimento di controllo in base al comma 2, e non di un conferimento di minoranza qualificata in base al comma 2-bis che prevede, invece, l’inasprimento dell’holding period (in tal senso si veda già la risposta 199 del 22 marzo 2021).

La risposta 374 è importante perché non v’è dubbio che si possa giungere ad un conferimento di controllo dalle posizioni di partenza più disparate, ma rileva il fatto che sia espressamente chiarito come l’integrazione di una situazione iniziale, del 50%, che porta a raggiungere il controllo col 51% e quindi ad effettuare un conferimento neutrale in una holding, non è mai abusiva. Perché l’intero disegno è quello di una riorganizzazione e quindi, come tale, non potrà mai essere dovuto solo a una motivazione fiscale. Dipende dunque dal contesto e dalle ragioni alla base delle operazioni, ma l’Agenzia già altre volte aveva espresso questo pensiero. Ad esempio, già nella risposta 568 del 9 dicembre 2020 era stato dato semaforo verde ad un conferimento di controllo neutrale, nonostante a latere di questo fosse fatto un aumento di capitale per riequilibrare le sorti e le posizioni dei soci. In quella circostanza l’Agenzia aveva confermato che tale aumento di capitale non metteva a repentaglio la neutralità del conferimento effettuato ex articolo 177, comma 2, del Tuir.

Ma anche nell’ambito dei conferimenti di minoranza qualificata, per cui in presenza di una serie di partecipazioni a valle occorre effettuare un check per verificare che sia mantenuta la qualificazione su tutte le partecipazioni detenute, attraverso lo strumento della demoltiplicazione, la tematica della risistemazione è stata affrontata nella risposta 429 del 2 ottobre 2020. Laddove le Entrate hanno confermato che è lecito dismettere alcune partecipazioni per far sì che si rispetti il requisito della qualificazione. In altre parole, il contribuente potrà precostituirsi la condizione necessaria. E ciò non è mai abusivo.

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