Adempimenti

Più flessibilità nell’autodichiarazione degli aiuti Covid

Al contribuente le Entrate riconoscono ampi margini di manovra nell’allocazione degli importi. Favorito l’utilizzo di nuovi contributi

Ampia flessibilità nella gestione in autodichiarazione degli aiuti fiscali ricevuti. È possibile, infatti, usufruire della Sezione 3.12 per allocare un aiuto del “regime ombrello” sia in parte che totalmente e senza che ci sia coincidenza temporale tra periodo ammissibile e aiuto. Questi alcuni dei chiarimenti che sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate nelle Faq di risposta dei giorni scorsi e che aiutano le imprese a fare ulteriori riflessioni per sfruttare al massimo l’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid e non procedere a riversamenti.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto particolarmente importante che riguarda la possibilità di spostamento dell’aiuto del “regime ombrello” nella Sezione 3.12 del Temporary Framework. Viene riconosciuta la facoltà per il contribuente, che ha fruito di aiuti del “regime ombrello”, di optare per l’allocazione degli aiuti nella Sezione 3.12 più aderente alla propria situazione potendo decidere di spostare solo una parte dell’aiuto oppure l’intero importo. Esiste addirittura la possibilità di spostare l’aiuto nella Sezione 3.12 in mancanza di splafonamento. L’esempio che viene proposto è quello di un’impresa che ha fruito di aiuti del “regime ombrello”, senza aver rilevato alcuno splafonamento, che ritiene di allocare l’aiuto per l’intero importo nella Sezione 3.12. In tale ipotesi, il contribuente barrerà la casella «Sezione 3.12» del Quadro A, senza compilare il quadro D.

Questo potrebbe essere utilizzato dalle imprese per liberare spazio nella Sezione 3.1. e poter usufruire di nuovi aiuti che devono ancora ricevere (o che avevano congelato) perché avevano superati i nuovi massimali introdotti dalle modifiche al Temporary Framework (si pensi alla de-contribuzione prevista per i mesi di aprile e maggio 2022 o al credito d’imposta Imu per comparto turistico).

Altro chiarimento importante riguarda la non necessaria coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione/fruizione dell’aiuto del regime ombrello che si vuole spostare. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa di riferimento non impone che vi sia coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione dell’aiuto di cui al cd. “regime ombrello” fruito dell’operatore economico.

Pertanto, ad esempio, l’esenzione Irap la cui data di concessione è il 19 maggio 2020 e la cui competenza è riferibile all’anno 2020, potrà essere spostata in qualsiasi periodo ammissibile più conveniente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

È poi chiarito che possono essere allocati nella Sezione 3.12 anche per gli aiuti del “regime ombrello” ricevuti prima del 13 ottobre 2020 come, per esempio, l’esenzione dal versamento Irap.

È evidente che la Sezione 3.12 può essere utilizzata solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti introdotti dalla Commissione UE con la quarta modifica al Temporary Framework (ottobre 2020). Le regole di base per usufruire di questa sezione, e che debbono essere certificate con l’autodichiarazione, possono essere così riassunte:

1 gli aiuti soggetti a monitoraggio devono essere stati concessi entro il 30 giugno 2022;

2 la verifica dei limiti va operata tenendo conto di tutti gli aiuti ricevuti nell’ambito della “impresa unica”;

3 l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese in detto intervallo prescelto dal contribuente – deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;

4 l’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo sopra individuato, tranne che per le micro e piccole imprese, per cui la percentuale sale al 90%;

5 gli aiuti ricevuti non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Non è semplice la dimostrazione dei requisiti dei n. 3 e n. 4; al riguardo risultano di grande aiuto due schemi riportati all’allegato 1 delle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva e, a quanto risulta, approvati dalla stessa Commissione Ue.

Va ricordato che, con questi obiettivi, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione (per esempio gli affitti), i quali per essere definiti come «non coperti», devono eccedere i ricavi del periodo (nettizzati dai costi variabili) e gli introiti derivanti da assicurazioni, altri aiuti di Stato e misure di sostegno. Per il calcolo, le perdite subite nel periodo ammissibile (anche stimate ma da confermare successivamente sulla base dei conti certificati o, in mancanza, di quelli fiscali) sono considerate costi fissi non coperti.

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