Imposte

Il Fisco esclude i limiti per i servizi (non accessori) di carico e scarico

Le conclusioni delle entrate paiono disallineate rispetto alla Corte di giustizia Ue

I trasporti internazionali sono non imponibili solo se resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere. Nel caso dei servizi di carico, scarico e delle altre prestazioni di cui al numero 5) del primo comma dell’articolo 9 del decreto Iva, non rileva invece il soggetto destinatario degli stessi, tranne nell’ipotesi in cui siano accessori al trasporto.

Sono queste le conclusioni, basate su un’interpretazione rigorosamente letterale, cui è giunta la risposta 229/2022 e che, a ben vedere, non paiono perfettamente allineate alla sentenza Ue C-288/16. I giudici comunitari, infatti, hanno stabilito che (tutte) le prestazioni di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112, tra cui i trasporti internazionali, non possono beneficiare dell’esenzione laddove non siano fornite direttamente a uno dei soggetti individuati dalla norma.

La qualificazione dei servizi

L’agenzia delle Entrate – facendo leva sul fatto che il comma 3 dell’articolo 9 del decreto Iva, introdotto con effetto dal 2022 per adeguare la disciplina interna alla sentenza dei giudici comunitari, esclude la non imponibilità solo per i servizi di trasporto resi a operatori diversi da quelli espressamente individuati dalla norma – ha invece sostanzialmente affermato che la limitazione soggettiva opera soltanto per i trasporti.

Secondo tale impostazione, in caso di committente e fornitore entrambi residenti, mentre il subvettore di un trasporto internazionale emette fattura con Iva nei confronti del vettore, il soggetto cui sia subappaltato il servizio di carico (o uno degli altri servizi previsti dall’articolo 9, comma 1, n. 5, del Dpr 633/1972) emette invece fattura non imponibile, ovviamente a condizione che la prestazione riguardi beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, ovvero beni in importazione sempreché tassati in dogana.

Bisogna però fare attenzione. Questo vale solo quando i servizi in questione (carico, eccetera) non siano qualificabili come accessori rispetto al trasporto: nel qual caso, seguirebbero la disciplina prevista per l’operazione principale.

Infine, come anticipato, l’interpretazione delle Entrate pare discostarsi dai principi della Corte di Giustizia Ue che non sembrano riferiti ai soli trasporti internazionali, riguardando anche le prestazioni “connesse”. Ne dovrebbe derivare che non sia contestabile la detrazione dell’Iva eventualmente applicata dagli operatori che si allineino all’orientamento dei giudici comunitari. Così come nulla dovrebbe essere eccepito (né sanzioni, né interessi e neppure l’imposta) se l’orientamento della risposta 229/2022 dovesse in futuro essere riconosciuto difforme rispetto alle indicazioni comunitarie. E ciò per garantire una tutela piena del legittimo affidamento.

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