Controlli e liti

La virata della giurisprudenza sulle pene per gli illeciti tributari

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La pronuncia della Corte di Giustizia sull’eventuale duplicazione in tema di sanzioni (tributarie e penali) per gli omessi versamenti dell’Iva segue l’interpretazione rigorosa affermata ultimamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu).

Negli anni la questione è stata trattata dalle Corti europee in modo abbastanza altalenante: prima si è assistito ad un crescente garantismo, volto ad evitare la doppia sanzione, successivamente sono state individuate varie cause, normalmente rimesse alla valutazione del legislatore e del giudice nazionale, per ammettere la compatibilità del doppio binario. Ciò soprattutto allorchè in discussione vi fossero le sanzioni fiscali e, segnatamente, quelle sull’Iva.

Inizialmente la Corte di giustizia (sentenza C-617/10) e quella dei diritti dell’uomo (sentenza 4/3/ 2014) pur con alcune differenze, avevano di fatto interpretato in modo garantista i canoni di applicazione del ne bis in idem proiettandolo verso una massima espansione.

La questione era centrata oltre che sul necessario concetto di “idem factum” su quello di “matière penale” intesa in chiave sostanzialistica, da individuarsi secondo criteri che prescindessero dalla “denominazione” conferita dal legislatore nazionale.

La posizione della Cedu al riguardo era già pacifica (sentenza Engel): al fine di determinare la natura della sanzione occorreva fare riferimento a determinati criteri (denominati Engel dal nome del ricorrente) quali la classificazione legale (formale) dell’illecito; la natura sostanziale dell’illecito, la severità della sanzione.

La sentenza Grande Stevens aveva poi stabilito che uno stesso fatto non potesse essere sanzionato due volte (penale e amministrativo), in quanto nella specie il procedimento amministrativo (in materia di abusi di mercato) è caratterizzato da una tale afflittività della sanzione da essere senza dubbio ricompreso nella «materia penale» individuata secondo i citati criteri. A queste pronunce ne sono seguite altre di analogo tenore, con riguardo a doppie sanzioni presenti negli Stati Ue, soprattutto in materia fiscale. Così da più parti era stato auspicato un intervento legislativo su alcuni ambiti normativi ove maggiormente si registravano criticità sulla possibile duplicazione (penale e amministrativa) dell’illecito. Tra questi spiccava il diritto penale tributario rispetto alle sanzioni tributarie.

In questo contesto, si è inserita la pronuncia della Cedu del 15 novembre 2016 che non ha ritenuto il sistema del “doppio binario” sanzionatorio tributario norvegese una duplicazione di procedimento. La sentenza segna un deciso passo indietro rispetto al passato. La novità, in estrema sintesi, è consistita nell’introduzione di un ulteriore parametro valutativo (oltre all’idem factum e “matiére pènale”) rappresentato dalla connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti.

Infine la Corte Ue, che ora introduce l’interesse generale a base del cumulo dei procedimenti e delle sanzioni e la presenza di norme di coordinamento di tali procedimenti

A questo proposito, come rileva la sentenza, in Italia, l’articolo 21 del Dlgs 74/2000 prevede espressamente l’irrogazione della sola sanzione ritenuta speciale (in genere quella penale tributaria rispetto alla fiscale) in presenza di analoga violazione. Tuttavia tale norma è di fatto inapplicata dalla amministrazione. Nel caso dei reati omissivi secondo la Cassazione si tratterebbe di fattispecie differenti tra illecito tributario e penale, tuttavia nei reati dichiarativi si ritiene che si verifichi una sovrapposizione con la conseguenza che applicando tale norma la questione del ne bis idem si proporrebbe solo raramente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©