Controlli e liti

Sottrazione fraudolenta, per il delitto non basta lo svuotamento del conto

La sentenza 35295/2022 della Cassazione: al vuoto parziale del conto societario vanno uniti gli atti fraudolenti

di Antonio Iorio

Il parziale svuotamento del conto societario non è sufficiente di per sé a sostenere la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto per l’integrazione del delitto necessitano atti fraudolenti. A fornire l’importante interpretazione è la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 35295 depositata il 21 settembre.

Ad una società venivano sequestrate somme ricevute da altra impresa poi fallita. Secondo la Guardia di Finanza, le operazioni apparivano anomale: nonostante l’importo elevato non avevano causali circostanziate. Veniva così contestato il delitto di sottrazione fraudolenta con conseguente sequestro dell’asserito profitto del reato quantificato in importo pari alle stesse somme.

Il tribunale del riesame confermava la legittimità della misura reale. L’interessato ricorreva per cassazione evidenziando, in estrema sintesi, l’omessa motivazione dell’ordinanza in ordine agli atti simulati posti in essere.

Secondo la difesa si trattava di pagamenti per l’acquisto di beni e pertanto i rapporti commerciali tra le due imprese non erano simulati ma reali. L’articolo 11 del Dlgs 74/2000 sanziona penalmente chiunque per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e Iva, o sanzioni e interessi, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Secondo il costante orientamento di legittimità l’illecito ha natura di reato di pericolo concreto ed è integrato allorché l’azione sia idonea a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione in base ad un giudizio “ ex ante”

La Cassazione, nella specie, ha ritenuto fondato il ricorso. Per la configurabilità del delitto in questione non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere inefficace le procedure di riscossione ma è necessario che gli stessi si caratterizzino anche per la loro natura simulatoria o fraudolenta.

Deve trattarsi, in altre parole, di comportamenti, quand’anche formalmente leciti, connotati da inganno o artificio o menzogna, in modo da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione.

Nella specie, era stato solo accertato un parziale svuotamento del conto societario senza approfondire le singole operazioni compiute e dunque i singoli atti onde valutarne l’eventuale natura fraudolenta. Il tutto, peraltro, a fronte delle allegazioni difensive secondo cui si trattava di regolari rapporti commerciali. In conclusione, l’idoneità degli atti ad eludere la procedura di riscossione non è di per sé sufficiente a configurare la natura ingannatoria o artificiosa degli atti stessi.

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