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Prestiti e mutui a favore dei dipendenti, l’impatto del fringe benefit a 3mila euro

L’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3mila euro riaccende l’interesse per la concessione ai dipendenti dei compensi in natura

di Cristian Valsiglio

La nuova soglia di esenzione dei fringe benefit portata a 3mila euro dal Dl Aiuti quater (Dl 176/2022) riaccende l’interesse per la concessione ai dipendenti dei compensi in natura.

Il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir prevede la non concorrenza al reddito nel limite di 258,23 euro per i compensi in natura concessi ai dipendenti. Solo per l’anno 2022, tale importo è stato innalzato a 3mila euro.

All’interno del predetto limite rientrano anche i prestiti concessi ai dipendenti secondo le regole dettate dal comma 4 dell’articolo 51 del Tuir.
Per ciò che riguarda le agevolazioni sui prestiti concessi al dipendente, la lett. b) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir prevede che, ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente “in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. La gestione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti deve essere affrontata considerando due aspetti fondamentali:

le condizioni di applicazione dell’agevolazione fiscale e contributiva;

l’applicazione delle ritenute fiscali mese per mese e a conguaglio.

In merito al primo aspetto è possibile identificare le seguenti possibili gestioni:

il datore di lavoro concede direttamente il prestito agevolato (per esempio, gli Istituti di credito che prevedono dei tassi agevolati per la costituzione di mutui ai propri dipendenti ovvero il datore di lavoro che concede l’importo direttamente a titolo di prestito);

il datore di lavoro consente al lavoratore di usufruire di prestiti agevolati concessi in virtù di accordi e/o convenzioni stipulati tra datore di lavoro e istituto di credito (“anche in assenza di oneri specifici” da parte del datore di lavoro);

il datore di lavoro provvede ad erogare direttamente nel conto corrente del dipendente l’importo degli interessi oggetto di agevolazione.

Quest’ultimo caso è sicuramente quello più complicato a livello gestionale, infatti, come rilevabile dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 46/E/2010, il beneficio fiscale potrà essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

i dipendenti liberamente dovranno stipulate con l’istituto di credito dallo stesso prescelto un contratto di finanziamento;

il datore di lavoro non stipulerà alcun accordo o convenzione con l’Istituto di credito prescelto dal dipendente;

il datore di lavoro dovrà contribuire in misura percentuale all’abbattimento del tasso di finanziamento;

il datore di lavoro dovrà corrispondere il contributo direttamente sul conto corrente del dipendente nel quale la banca preleva le rate del mutuo il predetto contributo;

il contributo concesso dal datore di lavoro istante sarà accreditato sulla base delle scadenze e dei giorni di valuta previsti nel piano di ammortamento del mutuo;

la certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento, rilasciata periodicamente dall’istituto di credito e presentata dal dipendente all’azienda entro il 31 gennaio, dovrà confermare che le somme accreditate sono state utilizzate per sostenere gli oneri finanziari attinenti al mutuo.

In merito alla determinazione dell’imponibile fiscale da assoggettare a ritenuta si deve tener presente che:

il momento impositivo dell’eventuale fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di ammortamento;

l’eventuale reddito imponibile, nei periodi di paga mensili deve essere determinato considerando il Tur (attualmente stabilito nella misura del 2%) vigente al 31 dicembre dell’anno precedente;

in sede di conguaglio di fine anno, occorrerà procedere alla rideterminazione del reddito imponibile utilizzando il Tur vigente al 31 dicembre dell’anno in corso (misura generalmente stabilita dalla Bce i primi di dicembre) effettuando eventuali conguagli rispetto alle somme considerate imponibili mese per mese;

l’eventuale differenza retributiva (fringe benefit imponibile) in più o in meno andrà utilizzata unitamente alla retribuzione relativa al mese di conguaglio.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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