Controlli e liti

Se l’ente è «fittizio» sanzioni fiscali estese alle persone fisiche

di Laura Ambrosi

In ambito tributario, l’amministrazione di fatto comporta conseguenze sotto il profilo penale ed amministrativo.

Con riguardo alla responsabilità penale, la Cassazione anche recentemente (sentenza 1590/2018), ha fornito importanti indicazioni. È stato così precisato che l’amministratore di fatto risponde del delitto tributario, quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale: è l’unico infatti nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta.

L’amministratore di diritto, invece, è un mero prestanome, e pertanto è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento.

La Suprema corte, però, ha precisato che tale concorso interviene a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma e, quindi, che il prestanome abbia agito con il fine specifico di evadere le imposte o consentire l’evasione fiscale di terzi. Nella maggior parte delle ipotesi, tuttavia, il prestanome non ha alcun potere di ingerenza nella gestione della società e quindi per addebitargli il concorso, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente il dolo eventuale.

Il prestanome, quindi, accettando la carica accetta anche i rischi connessi a tale carica (Cassazione, 1590/2018).

In un’altra recente pronuncia (Cassazione, 4745/2018), i giudici di legittimità hanno ritenuto amministratore di fatto chi gestiva le email della società. Nella specie, l’imputato attraverso tali email gestiva una fantomatica società priva di strutture, personale e mezzi, la cui sede era presso lo studio di un professionista.

La Suprema corte ha così evidenziato che anche solo tali email potessero dimostrare il ruolo gestorio effettivo, dato che ben rappresentavano gli elementi sintomatici dell’inserimento nella realtà sociale.

Sotto il profilo fiscale, vige nel nostro ordinamento l’articolo 7 del Dl 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. Ne consegue, in via generale, l’esclusione della punibilità della persona fisica avente un qualsiasi rapporto con la società.

Un’eccezione a tale generale principio di non punibilità è stata recentemente individuata dalla Corte di cassazione con la sentenza 5924/2017. Secondo i giudici di legittimità la responsabilità di un terzo rispetto alla società interviene quando l’ente sia stato costituito artificiosamente a fini illeciti e quindi la persona fisica risulti anche il beneficiario delle contestate violazioni.

Sul punto la Suprema corte ha chiarito che la norma di esclusione della responsabilità regolamenta le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente. Se invece c’è coincidenza delle figure di trasgressore e contribuente nella persona dell’amministratore di fatto, in quanto materiale beneficiario dell’attività fraudolenta, non è possibile invocare l’esclusione delle sanzioni prevista dalla disposizionecitata .

Si tratta infatti di società costituite artificiosamente a fini illeciti con la conseguente possibilità di irrogare le sanzioni anche in capo alla persona fisica.

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