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Tregua fiscale, i software si allineano al cambio del calendario

Necessario non solo l’adeguamento alle nuove scadenze, ma anche il ricalcolo delle rate non versate per i piani di rateazione già in essere, qualora il contribuente avesse già versato una delle tranche

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Nei mesi scorsi, molte fra le software house di area fiscale associate ad AssoSoftware hanno predisposto e distribuito ai propri clienti appositi tool di gestione delle diverse definizioni agevolate delle controversie tributarie contenute nella legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), che hanno in comune la necessità di attivare un piano di rateazione degli importi dovuti, da versare con il modello F24 (si veda anche il precedente articolo «Software da aggiornare alle nuove rateizzazioni decise con la manovra») .

Tramite questi tool è possibile indicare le informazioni necessarie a generare in modo automatico il piano rate e a predisporre le relative deleghe F24 con la periodicità prevista dal piano di rateazione. In questo modo gli intermediari fiscali possono, in alternativa:

• consegnare tutte le deleghe in formato cartaceo o Pdf al proprio cliente, che le pagherà via via in base alla loro scadenza;

• trasmettere telematicamente sul portale Entratel, al momento della loro scadenza, gli F24 delle diverse rate direttamente dal proprio software gestionale.

Le modifiche al calendario

Nei giorni scorsi il decreto Bollette (Dl 34/2023) ha poi ulteriormente prorogato i termini di versamento realativi ad alcune di queste norme e altresì variato le scadenze dei piani di rateazione.

In particolare si tratta dei termini relativi alle seguenti regolarizzazioni:

regolarizzazione delle violazioni formali (commi 166-173 della legge n. 197/2022), termine della prima rata differito al dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 (articolo 19 del Dl n. 34/2023);

ravvedimento speciale (commi 174-178 della legge n. 197/2022), termine della prima o unica rata differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e termini delle 7 rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024 (articoli 19 e 21, del Dl n. 34/2023);

definizione liti pendenti (commi 186-205, della legge n. 197/2022), termine della prima o unica rata differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 e i termini delle 19 rate successive il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno successivo (articolo 20, comma 1, lettera da a) ad e) e articolo 17, del Dl n. 34/2023);

conciliazione giudiziale (commi 206-2012, della legge n. 197/2022), termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (articolo 20, comma 1, lettera f, del Dl n. 34/2023);

rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione (commi 213-218 della legge n. 197/2022), termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (articolo 20, comma 1, lettera g), del Dl n. 34/2023).

Riallineamento scadenze e ricalcolo rate

Di conseguenza le software house si sono trovate nella condizione di dover procedere:

• da una parte, al mero allineamento delle nuove scadenze, per i nuovi piani di rateazione, nel caso il contribuente non avesse ancora versato nessuna delle rate;

• dall’altra, al ricalcolo delle rate non versate, per i piani di rateazione già in essere, qualora il contribuente avesse già versato almeno una delle rate.

In particolare, per il ravvedimento speciale, per il quale la prima rata scadeva originariamente il 31 marzo 2023, il ricalcolo delle rate successive dovrà tener conto degli interessi da ratezione. Mentre occorrerà capire se possano non essere ricalcolati gli interessi legali, perlomeno per i contribuenti che hanno versato la prima rata entro il 31 marzo 2023, che dovranno invece quasi sicuramente essere rideterminati nel caso di mancato versamento della prima rata entro il suddetto termine originario, in virtù del posticipo dello stesso al 30 settembre 2023.

Tenendo conto che i contribuenti dovrebbero presumibilmente optare:

• per poter continuare a effettuare i versamenti utilizzando il piano di rateazione già precedentemente iniziato;

• per poter effettuare i versamenti delle sole rate mancanti, non ancora scadute, utilizzando le nuove scadenze.

In quest’ultimo caso gli interessi dovranno quindi essere calcolati in modo coerente con le nuove scadenze.

Alcune software house - nel dubbio - hanno quindi preferito attendere eventuali quanto auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia prima di procedere all’adeguamento delle proprie procedure.

Solo qualora tali chiarimenti non dovessero pervenire in tempo utile, le procedure verranno allineate in base alle indicazioni fornite dai propri esperti, nonché in base alle indicazioni che verranno eventualmente fornite da AssoSoftware.

Le software house forniranno in ogni caso le necessarie indicazioni ai propri clienti, in base alle soluzioni tecniche e funzionali adottate.