Imposte

Il principio di inerenza può escludere costi correttamente iscritti a bilancio

Deducibili le spese di quotazione, stop invece per quelle legate a illeciti

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

In sede di calcolo dell’Ires, la valutazione della deducibilità dei costi tiene conto anche dell’applicazione del principio di inerenza, dal rispetto del quale potrebbe derivare la necessità di operare eventuali variazioni per la corretta determinazione dell’imponibile.

L’articolo 109, comma 5, del Tuir prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi – tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale – sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. In questo passaggio una tesi minoritaria rinviene il principio di inerenza, mentre la dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che tale principio sia «inespresso» e immanente alla nozione stessa di reddito d’impresa.

Nel tempo, l’applicazione pratica di tale principio ha generato alcuni dubbi interpretativi ai quali la prassi ha dato risposte valide sia per i soggetti Oic che per quelli Ias/Ifrs adopter. Ciò detto, può capitare che alcuni costi imputati in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili – sia nazionali (Oic) che internazionali (Ias/Ifrs) – vengano censurati sotto il profilo dell’inerenza. Infatti, il principio di derivazione rafforzata (che dà rilevanza fiscale a scelte contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione) non opera per i costi non inerenti.

Le spese di quotazione, ad esempio gli oneri per servizi professionali e consulenze sostenuti nell’ambito della procedura, sono inerenti all’attività d’impresa della società quotanda (principio di diritto dell’agenzia delle Entrate n. 19/2018). L’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, infatti, apporta un’utilità per l’impresa con benefici tra cui, ad esempio, il più agevole reperimento delle risorse senza fare ricorso all’indebitamento bancario, nonché una maggiore visibilità presso possibili investitori. Questo vale anche se l’operazione richiede, in quota parte, lo smobilizzo delle partecipazioni possedute dai suoi soci; in tal caso, pertanto, sono deducibili anche i costi di quotazione riferibili alle azioni alienate dai soci in sede di offerta pubblica di vendita (Opv), pur in assenza di un aumento di capitale. Anche in tal caso, infatti, considerato che la cessione costituisce parte integrante della quotazione, è la società quotanda a trarre un beneficio dalla cessione delle azioni.

Ci sono, poi, i costi per l’acquisto di beni o servizi sostenuti nell’esercizio di un’attività lecita, nella quale sono stati commessi uno o più atti illeciti. Questi sono deducibili se i relativi beni e servizi non sono stati direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività criminosa (circolare 32/E/2012).

L’Agenzia ha esaminato il caso di una società autorizzata all’attività di smaltimento di rifiuti che ha, tuttavia, smaltito anche rifiuti rientranti in categorie non autorizzate e, per questo, ha sostenuto costi diretti alla commissione del relativo delitto ambientale. In tale ipotesi, l’ufficio potrà procedere al recupero dei soli costi correlati al delitto ambientale; saranno, invece deducibili, in quanto inerenti all'attività lecita, i componenti negativi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti autorizzati.

La necessità di individuare, ai fini del recupero, i soli costi sostenuti e direttamente associabili al compimento di delitti non colposi, ricorre anche nelle ipotesi di reato omissivo, in relazione alle quali potranno ritenersi deducibili, secondo le regole generali, i componenti negativi sostenuti nell'ordinaria attività d'impresa.

Le Entrate hanno esaminato il caso di una impresa che, nello svolgimento della propria attività industriale commette il reato di inquinamento ambientale, non provvedendo all’acquisto e installazione di un depuratore: non essendo stati sostenuti costi diretti alla commissione del delitto non colposo, tutti i costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo dei fattori produttivi dovranno ritenersi deducibili.

GLI ESEMPI

Dividendi e finanziamenti

Finanziamenti ricevuti in prossimità della distribuzione di un dividendo : sì all’inerenza

Sono inerenti gli interessi relativi a un finanziamento contratto da una società e finalizzato ad effettuare una distribuzione di dividendi a favore del socio. Si tratta di scelte di impresa seppur non direttamente legate alla produzione di ricavi

Merger Leverage Buy Out

Operazioni Mlbo in cui si costituiscono società veicolo che si indebitano, acquisiscono le partecipazioni della società target, e, infine, si fondono: sì all’inerenza

Gli interessi passivi derivanti sono deducibili, nei limiti di legge (articolo 96 del Tuir e regole del transfer pricing, ove applicabile). Ipotesi valida sia in presenza di soci e finanziatori residenti in Italia sia non residenti (circolare 6/E/2016)

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