Imposte

Mini-Ires anche con utili distribuiti infragruppo

Le proposte di Assoholding:superamento Irap in linea con la global minimum tax. Sull’aliquota ridotta al 15% per investimenti e lavoro la logica dell’impresa unica

di Alessandro Germani

Nell’ambito del dibattito che si è sviluppato a livello di delega fiscale in relazione all’articolo 6 del Ddl che prevede la revisione dell’Ires, giocano un ruolo fondamentale sia la sovrimposta destinata al superamento dell’Irap sia il fenomeno della distribuzione dei dividendi. In questo contesto le proposte di Assoholding (quaderno 1/2023) vanno nella direzione di un meccanismo di superamento dell’Irap che si lega alle regole della global minimum tax (si veda anche l’articolo di Nt+ Fisco).

È evidente, infatti, che nel dibattito del superamento dell’Irap mediante un’addizionale dell’Ires o una sovrimposta il Governo abbia optato per la seconda soluzione. Mentre l’addizionale costituisce semplicemente un aumento dell’imposta (in questo caso l’Ires), la sovrimposta è autonoma sebbene abbia presupposto e imponibile della prima. Ecco allora che la scelta per la sovrimposta andrebbe coniugata con le regole proprie del Globe (Global anti-base erosion), calcolandosi come si fa per la Top up tax che serve a ricondurre il gettito alla soglia minima del 15%, applicandola soltanto agli extra profitti. Questi andrebbero individuati in quella parte di reddito che eccede i profitti routinari, che costituirebbero una sorta di fascia di esenzione, premiando tutte quelle imprese che impiegano le loro risorse economiche (e non) in fattori produttivi quali, ad esempio, i dipendenti. In questo modo si manterrebbe il principio della «presa diretta» dal bilancio che consente di semplificare il calcolo della sovrimposta. In relazione alla global minimum tax, bisognerà ripensare le agevolazioni dando spazio a quelle che non impattano in modo negativo sul calcolo dell’Etr (Effective tax rate) e che determinano una Top up tax. In questo senso si pone un interrogativo sul patent box, mentre probabilmente andrebbero potenziati i crediti d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, eventualmente con la previsione di aliquote maggiorate laddove si utilizzi personale a tempo indeterminato. Inoltre, vista la sempre maggiore importanza, occorrerebbe riflettere in crediti d’imposta specifici su fattori Esg.

L’altro punto degno di attenzione riguarda le condizioni che sono poste per poter fruire della riduzione dell’aliquota dal 24% al 15 per cento. Ricordiamo infatti che devono essere rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

● una somma corrispondente, in tutto o in parte, a tale reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni

● gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

In questo contesto per ciò che concerne investimenti qualificati e nuove assunzioni non bisognerebbe ragionare a livello di singola impresa ma di impresa unica, secondo quella logica che si utilizza, ad esempio, per gli aiuti di Stato. Tale ragionamento andrebbe poi esteso anche alle distribuzioni di dividendi. Perché se tali distribuzioni avvengano a favore della holding che poi, nei successivi due anni di recapture, utilizza quelle risorse per capitalizzare altre entità controllate che procedano all’effettuazione di investimenti qualificati, nella sostanza lo scopo della norma sarebbe salvaguardato. Ma coniugandolo con le normali esigenze dei gruppi societari. E distinguendo la base imponibile in due panieri: quello da assoggettare ordinariamente a Ires e quello invece che potrà beneficiare della riduzione di aliquota per via degli investimenti qualificati effettuati dalla controllata o dal gruppo.

Infine occorrerebbe ripensare anche ai meccanismi di riporto delle perdite fiscali. Oggi esiste solo quello di carry forward, per cui le perdite sono riportate in avanti senza limiti temporali. Ma forse occorrerebbe innestare anche un carry back, ovvero di utilizzo a ritroso andando a riliquidare le imposte del passato e ottenendo il rimborso delle somme già versate, come avviene ad esempio in Francia, Germania, Regno Unito e Usa.

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