Controlli e liti

Alla Corte Ue l’assetto della giustizia fiscale

La Corte di II grado del Lazio rimette la legge 130 all’esame del Lussemburgo

di Maria Carla De Cesari

La nuova organizzazione della giustizia tributaria, dopo la legge 130/2022, arriva alla Corte di giustizia del Lussemburgo.

L’ordinanza è stata pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio,sezione 12, riunita in udienza il 21 febbraio 2023 (Pietro Perla, presidente e relatore, Roberto Antonio Brigante e Luigi Ambrosio) prendendo le mosse da un’istanza di astensione relativa a due componenti del collegio chiamati a decidere anche su un’altra causa relativa alla stessa società destinataria dell’appello.

Il tema centrale è l’indipendenza e l’autonomia del giudice tributario. Questioni che sono già state il perno dell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia 144/2022, che ha evidenziato il rafforzamento del ruolo del ministero dell’Economia sulla giustizia tributaria, con un possibile conflitto di interesse. Su questo interrogativo la Corte costituzionale si pronuncerà il 24 maggio. Nella stessa scia di Venezia anche l'ordinanza 1481/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia. Tuttavia, più volte - ante riforma del 2022 - la Corte costituzionale ha avallato l’assetto della giustizia tributaria e le censure sono state respinte.

A questo punto la Corte del Lazio ha scelto di percorrere la strada diversa della giustizia europea richiamando le normative sul lavoro e i principi di non discriminazione. Innanzi tutto al vaglio della Corte del Lussemburgo sarà, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia trubutaria (l’organismo che ha compiti di governo sui giudici e soprattutto poteri disciplinari) . Su 15 componenti, infatti, siederanno quattro membri di nomina parlamentare e quattro magistrati tributari dipendenti dal ministero dell'Economia con nomina “diretta” in base a disposizione di legge, secondo l’ appartenenza a una delle quattro categorie di magistrati togati che hanno scelto di transitare nel nuovo ruolo di magistrati tributari. In questo modo, si prospetta nell’ordinanza «il potere disciplinare, la progressione professionale e l'assegnazione degli incarichi direttivi, il potere ispettivo» appartengono a magistrati tributari dipendenti dall’Economia e di nomina non concorsuale.

Si chiede poi alla Corte del Lussemburgo se i giudici non togati che svolgono il compito in modo non esclusivo rientrino nella nozione di lavoratori subordinati (al ministero dell’Economia). Se così fosse si dovrebbe applicare loro la regolamentazione dell’attività a tempo parziale con il diritto alla parità di trattamento su orario e (in proporzione all’orario) su compenso economico e ferie. In caso di risposta affermativa della Corte si prefigurerebbe la discriminazione dei giudici non togati rispetto ai magistrati. Nel mirino, tra l’altro, anche la disciplina del pensionamento, la cui età si abbasserà progressivamente da 75 a 70 anni.

Il comitato direttivo dell’Associazone magistrati tributari ha deliberato un intervento adesivo alla Corte Ue sul piano dell’indipendenza, in particolare rispetto al personale amministrativo che è dipendente del ministero dell’Economia, parte sostanziale del processo

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