Controlli e liti

Niente risposte ultrarapide alle richieste dei verificatori

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di Antonio Zappi

Il Fisco non ha il potere amministrativo-tributario di pretendere risposte immediate od esibizioni documentali istantanee da parte dei contribuenti sottoposti a controllo.

La Guardia di Finanza ha chiarito a Telefisco 2018 una questione non marginale relativa agli obblighi comportamentali del contribuente in corso di verifica, affermando che, al di fuori degli inviti all’articolo 32, comma 1, del Dpr 600/1973 (per i quali il contribuente dispone di un termine non inferiore a 15 giorni per rispondere), non è previsto un termine legale per corrispondere alle richieste degli organi di controllo.

La traduzione operativa di quanto correttamente riconosciuto dalle Fiamme gialle è che, fuori dall’eventuale esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (che l’Agenzia delle entrate, peraltro, non ha), i nuclei verificatori non potranno pretendere immediatezza nelle risposte richieste ai contribuenti, né che questi ultimi forniscano una disponibilità incondizionata alla velocizzazione delle attività di controllo per mere esigenze organizzative del Fisco, poiché nell’unica previsione che disciplina i tempi degli inviti al controllo è indicato che il contribuente ha diritto ad almeno 15 giorni di tempo per rispondere a richieste che, per legge, devono essere formulate per iscritto.

Nel corso della verifica i controllori spesso richiedono di rispondere immediatamente a specifici questionari, indicando dati inerenti dinamiche aziendali ed il funzionamento di processi produttivi. Altresì, per effettuare ricostruzioni indirette dei ricavi, chiedono informazioni sui ricarichi applicati e sui consumi di merce nell’ambito di quelli che, a volte, rischiano di trasformarsi in “interrogatori” di verifica ed è ben noto come, seguendo un percorso ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la valenza delle dichiarazioni rese dal contribuente nel corso di un controllo fiscale sono “apprezzabili” alla stregua di confessioni stragiudiziali. È, quindi, a tutela del contribuente che deve essere assegnato un tempo minimo necessario per poter rispondere in maniera non avventata e con serenità alle richieste formulate dal Fisco.

E ora è lo stesso Fisco ad ammettere che se il contribuente non risponde immediatamente alle richieste dei controllori, o chiede un differimento, non incappa in ipotesi di reazioni accertatrici per ostruzionismo o reticenza.

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