I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 9 al 18 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Corrispettivi

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 3

Corrispettivi giornalieri: risposte a quesiti sulla trasmissione

In relazione alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, tramite il tracciato in formato xml, di cui all'articolo 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, l'agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di utilizzo del nuovo tracciato informatico. Poiché la versione 7.0, da adottare dal 1° gennaio 2022, ha sostituito la precedente (versione 6.0), eventuali file trasmessi tramite la precedente versione (non più utilizzabile) sono accettati solo se riferiti ad operazioni aventi data fino al 31 dicembre 2021, purché in ogni caso inviati nei termini di legge, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In caso di invio oltre i termini si ha, infatti, un'omessa trasmissione dei corrispettivi, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni.Vengono, altresì, fatte le seguenti precisazioni: 1) i soggetti che operano in regime forfetario (legge 190/2014) e i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva (es. in applicazione del regime monofase di cui all'articolo 74, comma 2, Dpr 633/1972) utilizzano il codice natura N2; 2) coloro che adottano il metodo della ventilazione possono indicare nel documento commerciale, in luogo dell'apposito valore «VI» (istituito allo scopo), l'aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell'operazione cui non si applica l'Iva; 3) le cessioni della strumentazione per la diagnosi del Covid-19 e dei relativi vaccini (nonché le prestazioni strettamente connesse a tali attività) sono esenti da Iva (ai sensi dell'articolo 1, commi 452 e 453, legge 178/2020) con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, Dpr 633/1972), pertanto nel campo 4.1.2 «Natura» del documento commerciale dovrà essere riportato il codice N4; 4) circa le cessioni della strumentazione per la diagnosi del Covid-19, viene anche chiarito che, se diversi dai farmaci, non rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi (a tal fine viene fatto rinvio alla Cm 26/E/2020, paragrafo 2.14 secondo cui i soggetti passivi che adottano tale meccanismo sono tenuti a «espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l'Iva»); 5) il campo 4.1.15 «Codice Attività» (finalizzato a ricostruire correttamente i ricavi di ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione Iva) può essere utilizzato per indicare separatamente i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, «anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva». Oppure è possibile emettere il documento commerciale che riporti le operazioni riferite a differenti attività, purché il Registratore Telematico riesca a ricostruire correttamente «il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO»; 6) nell'ambito della lotteria degli scontrini, l'esercente rilascia un documento commerciale contenente un codice lotteria. Se il cliente richiede l'emissione della fattura, il documento commerciale, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato (posto che la lotteria riguarda i soli acquisti da parte di privati consumatori); 7) la circolazione dei voucher multiuso, antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, non è soggetta a Iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel documento commerciale.

Imposte dirette/Campione d'Italia

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022

Redditi prodotti a Campione d'Italia: riduzione forfetaria del cambio per i residenti

L'articolo 188-bis, commi 1 e 2, del Tuir stabilisce una riduzione forfetaria del 30% del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti e con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all'articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune (e/o in Svizzera) in franchi svizzeri. L'articolo 1, comma 632, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto – a seguito delle modifiche operate dall'articolo 129-bis, comma 2, Dl 34/2020 – che la riduzione forfetaria sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione non può, comunque, arrivare a quote inferiori al 30%.Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia, sono pari per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L'aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Pertanto, con il Provvedimento in esame, su parere conforme della Banca d'Italia (pervenuto con Nota 8 febbraio 2022, n. 204611), viene determinata nel 30% la riduzione forfetaria del cambio.

Canoni demaniali/Concessioni marittime

Dm Infrastrutture e Trasporti 13 dicembre 2021, GU 10 febbraio 2022, n. 34

Canoni per le concessioni demaniali marittime: stabilita la misura per il 2022

Sono state aggiornate, per l'anno 2022, le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. L'adeguamento è pari al 7,95% rispetto alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la misura minima di canone (fissata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, Dl 14 agosto 2020, n. 140) di euro 2.500 è aggiornata a euro 2.698,75. La nuova misura minima si applica anche alle concessioni per le quali la misura annua di canone dovesse risultare inferiore a detto importo. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare: a) alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) alle concessioni in vigore anche se rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022. Ricordiamo che la tariffa minima è stata prevista in attesa degli aggiornamenti disposti dell'articolo 1, comma 677, lettera e), legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

Agevolazioni/Neo residenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 83

Regime agevolato dei neo residenti: decorrenza dell'opzione

L'agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti circa l'efficacia dell'opzione per il regime fiscale dei neo residenti di cui all'articolo 24-bis del Tuir, nonché le modalità di individuazione del reddito prodotto all'estero, assoggettato all'imposta sostitutiva forfetaria di 100.000 euro. Quanto al primo aspetto, viene affermato che il beneficio fiscale dell'imposizione sostitutiva non opera con riguardo al reddito del periodo che intercorre tra il trasferimento della residenza e il perfezionamento dell'opzione (quest'ultima, si ricorda, è esercitata con la dichiarazione dei redditi, attraverso il quadro NR del modello Redditi PF) relativa al periodo d'imposta del trasferimento della residenza in Italia o con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Il dubbio attiene ai redditi di un soggetto che si trasferisce fisicamente a febbraio 2022, vengono percepiti nel 2022 e fino al 30 novembre 2023, data in cui si suppone sarà presentata la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2022. Secondo l'agenzia, il sostituto d'imposta può applicare la ritenuta di cui all'articolo 23, Dpr 600/1973 esclusivamente sui redditi prodotti in Italia, garantendo quindi la fruizione del beneficio dell'imposizione sostitutiva per quelli prodotti all'estero, solo dopo l'esercizio dell'opzione in dichiarazione. A tal fine, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi in cui lo stesso ha esercitato l'opzione, nonché copia del modello F24 che attesta il versamento dell'imposta sostitutiva (sul punto si era già espressa la Risposta Interpello 178/2020). Pertanto, nel caso di specie, le ritenute effettuate in relazione al reddito di fonte estera nel periodo del trasferimento nonché nel periodo prima dell'esercizio dell'opzione, possono essere recuperate mediante istanza di rimborso. Quanto alla determinazione del reddito estero, va tenuto presente che si tratta di lavoratori dipendenti destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine, costituiti in parte da bonus monetari e in parte da bonus in azioni del gruppo societario per il quale lavorano. In considerazione del fatto che, anche a fronte dell'assunzione presso la società italiana del gruppo, è garantita la possibilità di beneficiare di piani di incentivazione di cui hanno già ricevuto l'assegnazione nei precedenti anni, si verifica un disallineamento tra la società che ha garantito il bonus e la società di cui il soggetto è dipendente al momento di erogazione dello stesso. In merito all'individuazione della quota parte di reddito che si considera prodotto all'estero, pertanto, l'agenzia ritiene che, per quanto riguarda i bonus in denaro, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione è stata esercitata nello Stato estero e il numero totale dei giorni in cui è stata fornita, fermo restando che numeratore e denominatore vanno individuati secondo criteri omogenei. Mentre per l'assegnazione dei bonus in azioni, strutturati sotto forma di assegnazione del diritto a ricevere i titoli in un determinato anno (grant) e la relativa erogazione in un periodo successivo, al raggiungimento di determinati obiettivi (vesting), occorre fare riferimento al rapporto tra il numero dei giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata effettuata nello Stato estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni, in linea con quanto stabilito dal paragrafo 12.14 del Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE, imputando come denominatore il totale dei giorni dell'anno, pari a 365, e non unicamente i giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi (Cm 17/E/2017, paragrafo 2.1). In ogni caso, l'obbligo di effettuare la ritenuta non può venir meno in virtù di un'autocertificazione del lavoratore riguardante i giorni lavorativi prestati all'estero.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Avviso ministero del Turismo 16 gennaio 2022

Tax credit alberghi: istanza dal 28 febbraio 2022

Mediante un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il ministero del Turismo avverte che, a partire dal 28 febbraio 2022, sarà possibile presentare le istanze ai fini del contributo e del credito d'imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall'articolo 1, commi 1-17, Dl 152/2021. Si tratta degli incentivi destinati alle imprese turistico-ricettive in relazione a interventi edilizi e di digitalizzazione effettuati, in linea generale, dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 152/2021) e fino al 31 dicembre 2024. L'elenco delle spese ammissibili è rinvenibile nell'Avviso ministero del Turismo 4 febbraio 2022 (integrato con il successivo Avviso 11 febbraio 2022). Le istanze dovranno essere presentate tramite piattaforma presente sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda. Prima di tale data (dal 21 febbraio 2022), sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il fac-simile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati. L'invio assume la forma di un click day, in quanto gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili (ai sensi dell'articolo 8, Avviso pubblico 23 dicembre 2021). Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il ministero del Turismo pubblicherà l'elenco dei beneficiari. Il sostenimento delle spese: 1) si considera effettuato secondo il principio di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir; 2) deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del Caf.

Redditi di impresa/ACE

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 febbraio 2022, n. 82

ACE: la base non si riduce per il conferimento di azienda

L'agenzia delle Entrate ritiene che non rilevi, ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva speciale di cui dell'articolo 10, comma 3, lettera b), Decreto Mef 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), il conferimento di azienda ricevuto. In particolare, per le società beneficiarie di conferimenti di aziende, il corrispettivo dell'operazione (consistente nella partecipazione attribuita al socio conferente) non va a ridurre la base di calcolo dell'ACE, in quanto la situazione descritta è analoga a quella contemplata dall'articolo 10, comma 3, lettera a) del medesimo Dm, che prevede una riduzione (permanente) della base ACE quantificata nel corrispettivo dovuto per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo. Con riferimento a quest'ultima ipotesi è stata esclusa la riduzione della base ACE nel momento in cui l'acquisizione della partecipazione di controllo, o l'incremento della partecipazione stessa, avvengano non con un corrispettivo in denaro, ma in natura (tipicamente, azioni), non essendo possibile che si generino fenomeni di proliferazione della base ACE se non esiste una movimentazione di denaro (Cm 21/E/2015, paragrafo 3.6). La stessa soluzione vale per il conferimento di azienda, in cui per principio non vi sono movimentazioni di denaro, in quanto il corrispettivo spettante alla società conferente è l'attribuzione in una partecipazione, il che esclude obblighi di riduzione della base ACE per la conferitaria medesima.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 febbraio 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di impresa/Patent box

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022

Nuovo Patent box: disposizioni attuative

Il Provvedimento contiene le disposizioni attuative del nuovo Patent box, che consente una super deduzione (maggiorazione del 110%) per le spese di ricerca e sviluppo (articolo 6, Dl 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234). Vengono individuate: le attività rilevanti e le spese agevolabili; la documentazione da predisporre e conservare per la disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, viene precisato che possono fruire della detassazione solo i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestano la qualifica di investitore, cioè i soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizzano gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della propria attività d'impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Non rientrano nel perimetro agevolativo, quindi, coloro che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non sostengono i costi per l'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti. Quanto a quest'ultimo aspetto (attività rilevanti), il rinvio è fatto al Decreto Mise 26 maggio 2020 relativo al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, con l'effetto che rilevano: a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del Dm; b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del Dm; c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del Dm; d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. Circa le spese agevolabili – imputate a ciascun periodo d'imposta in applicazione del principio di competenza, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse – nel novero vi rientrano: 1) le spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese del personale subordinato assume rilevanza la retribuzione lorda (inclusi contributi, Tfr e ratei di mensilità aggiuntive) limitatamente alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede; 2) le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate; 3) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti; 4) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività di ricerca e sviluppo; 5) le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi. Sono escluse le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa. Il Provvedimento definisce la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta. A tal fine, occorre predisporre un documento articolato in due sezioni: la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell'agevolazione, la seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell'agevolazione e, quindi, le spese rilevanti.

Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022, n. 8/E

Superbonus: fino al 2025 per gli immobili danneggiati da eventi sismici

Il documento chiarisce che il Superbonus spetta fino al 2025 per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, ai sensi dell'articolo 119, comma 8-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il comma 8-ter dispone che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento». In sostanza, la norma prevede che, a determinate condizioni, la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119. Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso articolo 119 comporta che l'aumento previsto del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici, nell'ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni richiamati nel comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi, riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La maxi-detrazione spetta, però, solo per interventi effettuati su edifici residenziali per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo (con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare inagibilità del fabbricato) – il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (a nulla rilevando l'eventuale mancata proroga dello stesso). Infatti, il comma 8-ter fa esplicito riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, che regolano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Per effetto di tale richiamo, secondo l'agenzia la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, detti contributi sono esclusi nei casi in cui: 1) il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; 2) il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F). Diversamente, il comma 8-ter non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma, non hanno subìto danni derivanti da tali eventi. Infine, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» dello stesso articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura del 110% riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all'impresa (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022

Interventi edilizi: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria

Viene modificato il Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2017, n. 19969 al fine di implementare nuovi codici da inserire nella Comunicazione da effettuare all'Anagrafe tributaria, per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata. I dati da trasmettere sono quelli relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Le nuove specifiche tecniche riguardano i dati delle spese sostenute nel 2021 e recepiscono le novità normative di cui agli articoli 119 e 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), mediante la creazione di un nuovo codice per la comunicazione dei dati relativi all'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di individuare gli interventi che possono beneficiare, a partire dalle spese effettuate dal 2021, della detrazione al 110% con relativa opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto, e al fine di individuare il caso in cui, nell'ambito di un singolo intervento, il contribuente ha optato in parte per lo sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022

Interessi passivi su mutuo: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria

Viene modificato il Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2014, n. 160358 (già modificato con il Provvedimento 27 gennaio 2017, n. 19985 e il Provvedimento 6 febbraio 2019, n. 28219) che disciplina la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo, a partire dalle informazioni relative all'anno 2021. Il fine è il reperimento dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni: ad esempio è stata introdotta una nuova sezione che dev'essere compilata dagli operatori che, essendo coinvolti in operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d'anno, devono comunicare i dati riferiti a un medesimo rapporto giuridico solo per una parte dell'anno d'imposta di riferimento.

Dichiarazione dei redditi/Modello 730

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022

Modello 730: istruzioni per l'assistenza fiscale 2022

Dopo l'approvazione dei vari modelli dichiarativi – avvenuta a metà gennaio 2022 – l'agenzia delle Entrate ha approvato anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2022, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Con il medesimo provvedimento (cfr. Allegato C) vengono approvate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Dichiarazione dei redditi/Invio telematico

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2022, n. 84

Trust: abilitazione ai servizi telematici per l'invio delle dichiarazioni

Circa la richiesta di abilitazione al servizio telematico per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte di un soggetto non residente diverso da una persona fisica (articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322), viene affermato che le credenziali di accesso non possono essere rilasciate dal Consolato, procedura ammessa soltanto per le persone fisiche, né dall'ufficio territoriale, ma dev'essere inviata specifica richiesta all'agenzia delle Entrate. Nello specifico, il trust residente a Cipro ha due possibilità per ottenere l'abilitazione a Fisconline e inviare online (autonomamente) la dichiarazione dei redditi per gli immobili del fondo situati in Italia: 1) presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto «Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline»; 2) trasmettere la domanda tramite delega a un procuratore. In questo caso l'interessato (il rappresentante legale per enti, associazioni e società) deve conferire una procura speciale a un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al procuratore. La delega dev'essere conferita secondo le modalità di cui all'articolo 63, Dpr 600/1973, ossia sottoscritta con firma autenticata. L'attestazione di autenticità della firma del delegante dev'essere prodotta dal procuratore mediante apposizione della propria firma digitale. L'intera documentazione (domanda e procura) dev'essere inviata dal procuratore dalla propria Pec allo stesso indirizzo e con lo stesso oggetto sopra riportato.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, n. 7/E

Imprese turistiche: codici tributo per il riversamento del contributo non spettante

La Risoluzione istituisce i codici tributo per la restituzione spontanea (con sanzioni ed interessi), tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all'articolo 182, comma 1, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). La restituzione potrebbe derivare dai controlli effettuati a seguito del Dm 24 agosto 2021. I codici tributo di nuova istituzione sono i seguenti: 8140 – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243»; 8141 – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243»; 8142 – «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243».

Previdenza/Gestione Separata Inps

Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25

Gestione Separata Inps: fissate le aliquote contributive 2022

Sono individuate le misure delle aliquote nonché i valori di reddito da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2022 dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/1995). Queste le novità: 1) viene modificata l'aliquota di finanziamento DIS-COLL, come disposto dall'articolo 1, comma 223, legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) che ha introdotto il comma 15-quinquies nell'articolo 15, Dlgs 22/2015 in materia di DIS-COLL, prevedendo che, dal 1° gennaio 2022, sia dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva della stessa misura di quella prevista per la NASpI, ossia pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%; 2) sono stati incrementati i valori relativi ai minimali e massimali di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, pari all'1,9%. A seguito del quadro normativo, dal 2022 la contribuzione è la seguente:

- collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (co.co.co., amministratori e sindaci di società, ecc.): 33% (come previsto, a partire dal 2018, dall'articolo 2, comma 57, legge 92/2012). A tale valore va aggiunta la predetta aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, per un totale di aliquota contributiva – per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie – del 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, e del 33,72%;

- liberi professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,23% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO; quanto a quest'ultima quota, si ricorda che l'articolo 1, comma 398, legge 178/2020 ne ha disposto l'incremento dallo 0,26% allo 0,51% per il biennio 2022/2023);

- titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24% (invariata rispetto alla misura dello scorso anno).

Sono mutati anche: il massimale di reddito (articolo 2, comma 18, legge 335/1995), ossia il reddito fino al raggiungimento del quale si applicano le aliquote sopra viste, che passa da 103.055 euro a 105.014 euro; il minimale di reddito, che passa da 15.953 euro a 16.243 euro. Di conseguenza, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: a) 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%; b) 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%; c) 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%. Restano invariate le regole generali: 1) la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi; 2) l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e F24 EP per le Amministrazioni pubbliche. Un'eccezione riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata, relativamente ai quali l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022); 3) i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cd. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2021.

Previdenza/Previdenza complementare

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 febbraio 2022, n. 9/E

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: regime fiscale applicabile

Vengono forniti chiarimenti sul regime fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) di cui all'articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies, Dlgs 252/2005. La RITA rappresenta una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato dall'interessato, la cui erogazione, dal momento dell'accettazione della richiesta e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale. L'agenzia chiarisce i seguenti aspetti: 1) anche in caso di erogazione di un'anticipazione anteriormente all'erogazione della RITA, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull'anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione; 2) la prestazione definitiva è costituita dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA parziale oppure dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA totale; 3) nel caso in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, il conguaglio dell'imposta versata sull'anticipazione può essere effettuato, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA; 4) circa l'aliquota di cui al comma 4-ter della norma citata, l'agenzia precisa che la misura della stessa non si cristallizza all'accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.