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Dagli enoturismi ai regimi speciali: i nuovi campi nella dichiarazione Iva 2023

Esonerati i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7mila euro di cui almeno due terzi derivante dalla cessione di prodotti agricoli

I contribuenti obbligati in agricoltura iniziano a prendere confidenza con la dichiarazione Iva 2023. Il modello, che deve essere trasmesso mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio e non oltre il 2 maggio 2023, contiene tutti i campi necessari per riepilogare i dati e determinare il saldo annuale relativamente all’imposta sul valore aggiunto, sia per i contribuenti ordinari, che per i produttori agricoli.

Tutte le imprese agricole sono tenute alla presentazione del modello con la sola eccezione dei produttori agricoli esonerati con volume d’affari inferiore a 7mila euro di cui almeno due terzi derivante dalla cessione di prodotti agricoli (articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972) e i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee con volume d’affari non superiore a 7mila euro.

La revoca dell’opzione

Rispetto al modello dell’anno precedente, è stato inserito il campo 2 al rigo VO35, per comunicare la revoca dell’opzione per la determinazione ordinaria dell’imposta da parte delle imprese agricole che svolgono attività enoturistica. Il regime naturale per tali soggetti, infatti, consiste nella detrazione forfettaria dell’imposta nella misura del 50% dell’importo complessivo dell’Iva applicata alle operazioni attive, con facoltà di opzione per la determinazione dell’Iva secondo le regole ordinarie, ma in tale caso l’opzione ha durata triennale.

La detrazione dell’imposta

La scelta di liquidare l’imposta secondo criteri forfettari è strettamente connessa inoltre alla compilazione del rigo VF30 relativo alle modalità di detrazione dell’imposta. Per le imprese agricole tale rigo è fondamentale perché consente di dare indicazione dei regimi speciali che caratterizzano il settore. In particolare, il campo 8 è quello relativo al regime speciale agricolo previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, mentre i campi 4,7,9 e 10 sono quelli specifici rispettivamente per l’attività di agriturismo, lo svolgimento delle attività connesse, l’enoturismo e infine l’oleoturismo.

Il regime speciale

I produttori agricoli in regime speciale devono compilare sia la sezione 1 del quadro VF dando indicazione degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio, sia la sezione 3-B dando indicazione dell’imposta detratta calcolata sulla base delle percentuali di compensazione.

Nel caso in cui questi svolgano occasionalmente anche attività connesse, come la prestazione di servizi agricoli, devono darne indicazione nel rigo VF62. Nel caso invece di svolgimento di operazioni occasionali non agricole devono indicare imponibile e imposta nei righi VF38 e VF53 al fine di poter detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. Infatti, l’articolo 34, comma 5, dispone che in presenza di operazione diverse è detraibile l’imposta, diversa da quella relativa ai beni ammortizzabili, sostenuta per le operazioni medesime.

L’attività connessa

Le imprese agricole che svolgono oltre all’attività agricola principale, anche un’attività connessa utilizzando due diversi metodi di determinazione dell’imposta, devono tenere divise le attività con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva e devono altresì compilare due diversi intercalari Iva. Se invece l’impresa ha adottato il regime normale sia per l’attività agricola che per l’attività connessa, allora non è obbligatoria la separazione delle attività.

La compilazione dell’intercalare relativo all’attività connessa svolta in regime di detrazione forfettizzata prevede di indicare nel quadro VE relativo alle vendite, nei righi VE20 – VE26, le operazioni attive riepilogate per aliquota e di indicare nel rigo VF71 l’imposta corrispondente al 50% dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata sulle cessioni e riportata nel rigo VE26.

Le percentuali di compensazione

La prima sezione del quadro VE è riservata ai produttori agricoli che hanno effettuato operazioni attive utilizzando le percentuali di compensazione. Si tratta dei casi relativi ai conferimenti a cooperative agricole che applicano a propria volta il regime speciale e ai produttori agricoli esonerati che hanno sforato il limite dei due terzi di prodotti agricoli.