I temi di NT+Modulo 24

Interpello nuovi investimenti con risposta vincolante per il Fisco

La circolare 7/E/2023 ha chiarito alcuni aspetti discriminanti sulla corretta applicazione dell’interpello destinato ai soggetti intenzionati a realizzare piani di investimento in Italia

L’articolo 2 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 consente ai soggetti, privati o imprese, che intendano realizzare un piano di sviluppo sul territorio italiano, contestualmente alla realizzazione di investimenti, di presentare al Fisco un’istanza di interpello preventiva. La disciplina di tale istituto è contenuta nel Dm (Mef) del 29 aprile 2016.

L’Agenzia ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di presentazione dell’interpello nel contesto della circolare n. 25/E/2016. Tuttavia, molti elementi della disciplina restavano ancora dubbi, motivo per cui l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di pubblicare la circolare n. 7/E/2023 con lo scopo di colmare le lacune operative pendenti (si veda il precedente articolo «Interpello nuovi investimenti, parere alle Entrate anche per il reshoring»).

In particolare, il Fisco si sofferma espressamente:

sulla documentazione da allegare all’istanza di interpello.

sulla nozione di investimento rilevante;

sulle ricadute occupazionali degli investimenti;

sul carattere preventivo dell’istanza di interpello;

sui punti di interrelazione con altri strumenti di Tax Compliance.

Le peculiarità dell’interpello ex Dlgs n. 147/2015

L’interpello in esame presenta caratteristiche originali rispetto al format disciplinato dall’articolo 11 della legge n. 212/2000. Da quest’ultimo, esso si distingue innanzitutto per il fatto di avere un ambito applicativo più esteso, non essendo necessario che la questione sottoposta al vaglio del Fisco sia caratterizzata da obiettive condizioni di incertezza; in tal senso, è possibile fondare l’interpello anche su tematiche che, invece, sono formalmente escluse dalla disciplina ordinaria.

Inoltre, l’interpello di cui si discorre vincola più fortemente il Fisco in relazione alla risposta data, essendo contemplata una revisione della stessa solo al mutare delle condizioni di fatto e di diritto che sussistevano al momento della presentazione.

La normativa dettata dal Dlgs n. 147/2015 individua, quali soggetti istanti, non solo le imprese nazionali o estere, anche senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, interessate ad ottenere linee guida sulla fiscalità degli investimenti da effettuare in Italia, ma anche i soggetti non esercenti attività commerciali interessati alla realizzazione di un investimento propedeutico alla creazione, all’ampliamento di una nuova attività imprenditoriale oppure alla partecipazione al patrimonio di un’impresa già esistente.

L’interpello non può avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico né accertamenti di fatto che dovranno essere sottoposti preventivamente a parere tecnico di altre Amministrazioni dello Stato o enti.

Il concetto di piano di investimento

Uno dei punti centrali del documento delle Entrate è certamente rappresentato dalla corretta definizione di “piano di investimento” funzionale all’applicazione della disciplina in esame.

Stando al documento dell’Agenzia esso si sostanzia in un progetto finalizzato alla:

realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, che comporta l’immissione di nuova liquidità;

ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di complessi aziendali già esistenti, che comporti il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa.

Nell’ambito delle iniziative di share deal, ossia di partecipazione al capitale di un’impresa esistente, esso può invece comportare:

la realizzazione di nuove attività economiche;

l’ampliamento di attività economiche preesistenti;

la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente;

la ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;

la mera partecipazione in un’impresa.

Presentazione dell’istanza

Per sottoporre l’interpello al Fisco, il documento di prassi ricorda che è necessario che l’investimento sia realizzato successivamente alla risposta dell’Agenzia (carattere preventivo dell’istanza) e che esso sia implementato nel territorio nazionale per un minimo di 15 milioni di euro e con ricadute occupazionali significative e durature.

L’istanza deve essere presentata, in carta libera in lingua italiana, all’ufficio Divisione Contribuenti di Roma, direttamente, tramite raccomandata A/R oppure tramite Pec all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it .

Nel caso di non residenti che non hanno eletto domicilio in Italia, sarà possibile inviare l’istanza anche tramite posta elettronica ordinaria, utilizzando l’indirizzo mail div.contr.interpello@agenziaentrate.it .

La sottoscrizione dell’istanza deve avvenire a cura dell’istante o del suo legale rappresentante o di un procuratore incaricato, allegando la procura o riportandola in calce o a margine dell’istanza.

La circolare si sofferma poi sul contenuto essenziale dell’istanza. Fra i dati identificativi dell’istante e di tutti i soggetti partecipanti all’investimento andranno precisati la denominazione, la sede o domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale), il codice fiscale o la partita Iva, nonché i dati identificativi del legale rappresentante e i recapiti del domiciliatario per la procedura di interpello presso cui si richiede di inoltrare le comunicazioni.

Andranno poi evidenziati:

l’ammontare dell’investimento;

la metodologia seguita per la quantificazione monetaria dell’investimento;

i tempi e le modalità di realizzazione;

le ricadute occupazionali significative e durature, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento;

i riflessi, anche quantitativi, dell’investimento sul sistema fiscale italiano.

La questione controversa può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. Al riguardo sarà indispensabile, spiega il Fisco, evidenziare con chiarezza il trattamento fiscale che si ritiene corretto in relazione al piano di investimento, indicando le soluzioni e i comportamenti che si intende adottare in relazione alla sua attuazione. Vanno poi evidenziate le disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione e quelle per le quali si chiede di valutare l’eventuale abusività connesse al piano di investimento. Da inserire, infine, le disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e i regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso.

All’istanza va espressamente allegato:

l’ammontare dell’investimento prospettato;

il dettaglio delle ricadute occupazionali;

la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall’attuazione del piano di investimento;

l’esplicitazione del carattere preventivo del quesito, allegando documentazione attestante la novità della presenza sul territorio.

La risposta del Fisco sarà resa nei successivi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine prorogabile, per non più di ulteriori 90 giorni, nel caso in cui fosse necessario acquisire ulteriori informazioni, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Decorsi i 120 giorni di cui sopra senza ricevere risposta, è operativo il c.d. silenzio-assenso.

L’esito dell’interpello non è impugnabile, salvo che la natura dell’istanza non sia a carattere disapplicativo, circostanza per la quale l’istante può fornire la dimostrazione dell’assenza di effetti elusivi.

La risposta, come detto, è vincolante anche per il Fisco; pertanto, ogni atto da questa emanato in difformità al contenuto della risposta è nullo. Prima di redigere atti di contestazione o altri atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, ogni ente accertatore è tenuto a interpellare l’Ufficio che ha redatto la risposta, per verificare se l’accertamento in corso riguardi la stessa fattispecie già risolta in sede di interpello sui nuovi investimenti.

L’agenzia delle Entrate può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività se ritiene di dover prendere conoscenza di ulteriori elementi informativi sulla domanda. Può anche effettuare verifiche circa l’assenza di variazioni e la corretta applicazione della risposta tramite gli ordinari poteri istruttori.

La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Infine, gli istanti che si conformano alla risposta resa dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, possono accedere al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3-7 del Dlgs n. 128/2015, sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti normativamente.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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