Imposte

La stabile organizzazione detrae l’Iva anche in assenza di operazioni

È sufficiente la connessione funzionale dei costi all’attività della casa madre

Alla stabile organizzazione di un soggetto non residente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva, anche nel caso in cui non ponga in essere operazioni soggette a Iva. Per fruire del diritto, infatti, è sufficiente la connessione funzionale dei costi sostenuti dalla stabile organizzazione con l'attività d'impresa svolta dalla casa madre. È questa la sintesi della norma di comportamento n. 217 emessa dalla commissione dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

Le ragioni per le quali è attribuito il diritto alla detrazione anche in ipotesi di assenza di operazioni imponibili della stabile organizzazione sono rinvenibili, anzitutto, nell'articolo 168 della direttiva Iva (2006/112/CE), il quale prevede che il soggetto passivo abbia diritto di portare in detrazione l'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle proprie operazioni soggette a Iva, ove siano rispettati i requisiti di inerenza e afferenza. Il successivo articolo 169 stabilisce poi che il soggetto passivo abbia il diritto di detrarre l’Iva per i beni e i servizi utilizzati per le attività economiche, svolte al di fuori dello Stato in cui è sostenuto il relativo costo. In tal caso, peraltro, è disposto che i requisiti di inerenza e afferenza siano valutati con riferimento all'attività svolta dalla casa madre nel proprio Paese di stabilimento e tenendo conto dell'eventuale pro rata Iva ivi maturato.

Inoltre, l'articolo 9 della direttiva Iva dà una definizione ampia di soggetto passivo, al quale è riconosciuto il diritto alla detrazione Iva, qualificando come tale chiunque eserciti una attività, senza limitazioni territoriali (in “qualsiasi luogo”).

In argomento, la commissione Aidc richiama il regolamento Ue 282/2011 (articolo 11) che ammette l'esistenza della stabile organizzazione solo “passiva”, ovvero di un soggetto che svolga la funzione di mero centro di imputazione di acquisti di beni e servizi, fattispecie esaminata dall'agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 52/E/2021. La configurabilità di una “stabile” solo passiva discende dai principi che regolano i rapporti interni tra casa madre e branch, in base ai quali sono escluse dal campo di applicazione Iva le prestazioni rese dalla seconda nei confronti della prima (Corte di giustizia Ue, sentenza del 23 marzo 2006 nella causa C-210/04, sentenza del 21 giugno 2016 nella causa C-393/15 e sentenza del 24 gennaio 2019 nella causa C-165/17). Ecco che, in presenza di costi soggetti Iva a monte e di operazioni a valle legittimamente escluse da Iva, deve essere ammessa la detrazione.

Infine, Aidc pone correttamente in evidenza che la negazione della detrazione sarebbe lesiva della neutralità, principio inderogabile in ambito Iva. Si consideri, infatti, che si configura una stabile organizzazione quando il soggetto estero disponga nello Stato di strutture materiali e personali destinatarie di beni o servizi. Ebbene, in tale ipotesi, è negata la possibilità di recuperare l'Iva tramite altri canali (ulteriore partita Iva o facoltà di rimborso). Di conseguenza, ove fosse negato alla branch il diritto alla detrazione, il soggetto non residente si troverebbe definitivamente inciso dell'onere dell'Iva, effetto non legittimo, in quanto lesivo del principio di neutralità.

La massima

È “passiva” la stabile organizzazione che non genera operazioni attive rilevanti ai fini IVA, essendo deputata solo ad acquisire beni e servizi in favore dell'impresa non residente. Tale connotazione non preclude il diritto al rimborso dell'IVA assolta sui beni e servizi territorialmente rilevanti, con valutazione dei requisiti di inerenza e afferenza da ascrivere all'attività svolta dall'impresa non residente.

La commissione:

Componenti: Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (Consigliere Aidc)

Esperti: Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (Presidente

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