Controlli e liti

Ravvedimento speciale, bivio sui controlli formali

Per le violazioni dichiarative è centrale capire se si rientra nell’articolo 36-bis o 36-ter. Zero chance per accertamenti da 36-bis, basati su dati già in possesso del Fisco

Ravvedimento speciale in cerca di una bussola. A pochi giorni dalla scadenza per avvalersi della definizione spontanea, che prevede forti benefici in termini di riduzione delle sanzioni (1/18 del minimo) e delle modalità di pagamento (otto rate trimestrali), occorre decidere come muoversi.

Per le Entrate (circolare 2/E/2023) non rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. Una posizione espressa in modo tranciante e per questo opinabile, visto che la norma afferma solo che il ravvedimento speciale è fruibile per le violazioni «diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 della legge n. 197/2022». Come già segnalato sul Sole 24 Ore del 31 gennaio, infatti, non tutte le riprese ex articolo 36-bis e 54-bis confluiscono in un avviso bonario, che è l’oggetto della definizione agevolata con la sanzione ridotta al 3% disciplinata dai commi citati. Inoltre, la definibilità agevolata dell’avviso bonario liquidatorio presuppone l’avvenuta notifica della comunicazione: il che dovrebbe quindi legittimare la possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale prima della notifica dell’avviso stesso.

Le tipologie di violazione

Se le violazioni ex articolo 36-bis sono inibite al ravvedimento speciale, altrettanto non si può dire per le violazioni intercettabili ex articolo 36-ter del Dpr 600/73. Salvo, ovviamente, l’avvenuta notifica dell’avviso bonario o della cartella di pagamento. Dunque, per capire se si possa fruire del ravvedimento speciale per le violazioni dichiarative da controllo automatizzato, è centrale capire se la violazione commessa rientri nel “bis” o nel “ter”. Cosa solo apparentemente semplice.

Le violazioni ex articolo 36-bis attengono a quanto può emergere dal controllo, effettuato solo «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria». Siamo quindi in presenza di situazioni nelle quali il sistema procede a controlli formali e di ricalcolo come: errori materiali; riduzioni di detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quelle previste dalla legge o non spettanti sulla base dei dati dichiarati; rispondenza con la dichiarazione e tempestività dei versamenti delle imposte (saldi e acconti), dei contributi e delle ritenute.

Le violazioni ex articolo 36-ter rientrano invece in un controllo formale che attiene alla verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alla documentazione conservata dal contribuente, avendo riguardo principalmente a ritenute detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Per marcare il confine tra le due disposizioni, quindi, l’evidenza potrebbe essere questa: nel controllo liquidatorio da 36-bis la procedura si basa su informazioni già in possesso del Fisco; nel controllo formale da 36-ter il focus riguarda partite dichiarative il cui riscontro richiede dati e/o informazioni in possesso dei contribuenti.

Il tema dei crediti d’imposta

Un ruolo di estrema attualità lo assumono i crediti d’imposta. Le riprese dichiarative automatizzate di questi bonus sono infatti disciplinate sia nell’ambito del 36-bis, in cui si prevede la possibilità di «ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione»; sia nel 36-ter, che disciplina la possibilità di «determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti». In questa sottile differenza risiede la possibilità di intervenire su un errore con il ravvedimento speciale.

Ad esempio, un errore commesso nella misura del tax credit per l’acquisto di un registratore di cassa nel 2021, fruito per più di 250 euro che è il massimale di legge, dovrebbe rientrare nel 36-bis e quindi non essere correggibile con il ravvedimento speciale. Al contrario, un errore nella gestione di un credito investimenti “ordinari”, ad esempio per la mancata entrata in funzione del bene, dovrebbe rientrare invece nel 36-ter ed essere perciò correggibile grazie al ravvedimento.

Il ravvedimento speciale in sintesi


1. Le violazioni sanabili
Il ravvedimento speciale si applica ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate concernenti violazioni «riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» (articolo 1. comma 174, della legge 197/2022).Non sono quindi sanabili le violazioni relative a errori commessi con riferimento al periodo d'imposta 2022. Si deve trattare di violazioni ancora accertabili al 31 dicembre 2021.

2. Gli adempimenti per sanare
La procedura si perfeziona se, entro il 31 marzo 2023, si provvede al versamento dell'intero importo dovuto o della prima delle otto rate, e alla rimozione delle irregolarità o omissioni ravvedute, anche tramite una dichiarazione integrativa qualora dovuta (da presentarsi anch'essa entro il 31 marzo 2023).

3. Il costo della regolarizzazione
Chi si avvale della procedura, oltre all'imposta e agli interessi legali dovuti, deve provvedere al pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, anche in riferimento alle violazioni prodromiche.Non operano il cumulo giuridico e la continuazione di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/97.

4. Le scadenze per pagare
Il versamento degli importi dovuti va effettuato entro il 31 marzo 2023, tramite modello F24 (con possibilità di compensazione), utilizzando codici tributo istituiti dalla risoluzione 6/E del 14 febbraio 2023. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, si può scegliere di dilazionare in otto rate trimestrali di pari importo (maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo). Le scadenza delle rate successive alla prima sono: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2023, e poi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. 5 decadenzaLe rate non pagateIl mancato assolvimento, anche solo in parte, di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute e l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo residuo a titolo d'imposta, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (pari al 4% annuo) con decorrenza dal 31 marzo 2023.

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