I temi di NT+Modulo 24

Sigit in black out, come tutelarsi se scadono i termini

Pubblicata l’attestazione di malfunzionamento che fa scattare la proroga dei termini

di Laura Ambrosi

Da tre giorni ormai il portale Sigit della giustizia tributaria annuncia che «A causa di un guasto imprevisto il servizio non può ancora essere riaperto. Ci scusiamo per il disagio». Da domenica 10 ottobre 2021, il sito annunciava un fermo per manutenzioni ed aggiornamenti.
Purtroppo però da allora, il portale non funziona. Non è possibile accedere al servizio ed è così impossibile depositare atti o visionare fascicoli.

Questa situazione sta preoccupando non poco gli operatori, soprattutto per l’impossibilità di deposito dei documenti nel fascicolo, atteso che il ritardo potrebbe pregiudicare la regolarità della costituzione delle parti ovvero la difesa.
Si pensi ad esempio, alla scadenza dei 30 giorni per la costituzione del ricorrente: se scadesse in questi giorni di blocco del sistema, sarebbe impossibile rispettare tale termine. Così come se scadesse il deposito di memorie ovvero la richiesta di udienza in presenza o da remoto, l’interessato potrebbe non avere più la possibilità di depositare tali atti o richieste.

Cosa succede in caso di malfunzionamento

In tale contesto, la circolare 1/D del 2019 del Mef (paragrafo 9) prevede che il malfunzionamento del processo tributario telematico (Ptt) per il deposito degli atti e dei documenti, ovvero dei relativi servizi funzionali al diritto della difesa, sia reso pubblico mediante appositi avvisi sul portale della giustizia tributaria.

Non solo: in caso di eventi eccezionali che determinano l’indisponibilità del Ptt, la circolare prevede che sia emanato apposito decreto di accertamento del mancato funzionamento del sistema. In seguito all’adozione di tale decreto, i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

In proposito, nella sezione “servizi” del sito è presente nel menù sulla sinistra la voce «indisponibilità dei servizi del Ptt», dove risultano le attestazioni già emesse in passato per periodi passati di malfunzionamento. Qui è stata pubblicata il 12 ottobre anche l’attestazione di indisponibilità, rilasciata dal direttore della Direzione del Sistema informativo della fiscalità del Mef, per il malfunzionamento in corso: «i servizi telematici del processo tributario telematico (Ptt) – si legge nel provvedimento – non risultano utilizzabili dalle ore 13:53 del 9 ottobre 2021. Dopo la risoluzione del malfunzionamento con attestazione successiva sarà indicato l’intero periodo di indisponibilità, ai fini di una eventuale rimessione in termini».

La richiesta di rimessione in termini

Di conseguenza, l’interessato potrà attraverso tali documenti, chiedere la rimessione in termini per eventuali scadenze infruttuosamente decorse. Prudenzialmente, però, anche se non è previsto da alcuna norma o documento di prassi, potrebbe essere utile inviare gli atti o i documenti che si devono depositare alla Pec della relativa commissione tributaria, precisando che l’invio ha il solo scopo di ovviare al temporaneo blocco del sistema. Sebbene il deposito tramite Sigit non possa essere sostituito attraverso l’invio tramite Pec, si ritiene che con l’email si possa quanto meno dimostrare la tempestività dell’adempimento (in assenza del malfunzionamento).

Inoltre, poiché la norma (articolo 16 bis, Dlgs 546/92) prevede che l’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica, si potrebbe chiedere al collegio (ovvero al presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all'iscrizione a ruolo) che i documenti inviati tramite Pec siano considerati tempestivi e inseriti nel fascicolo.