Consorzi, ai fini del «ribaltamento» rilevano lo statuto e le modalità di svolgimento del rapporto
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Per la Cassazione è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole da interpretare complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio

Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ambito del consorzio il ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati dev’essere effettuato qualora il consorzio stesso, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica (Cassazione 12 novembre 2020, n. 25518).
Ciò, hanno spiegato i giudici, avviene ad esempio nelle seguenti ipotesi:
① spese di gestione generale, che vanno ripartite tra i singoli consorziati...