Imposte

Iva, applicazione dello split payment da delimitare

Anche sul reverse charge necessaria una riduzione per evitare effetti distorsivi sul mercato

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di Benedetto Santacroce

La delega fiscale proposta in materia Iva dal Governo dovrebbe sfruttare il passaggio parlamentare per arricchirsi di alcuni ulteriori criteri che possano rispondere meglio al riallineamento della normativa interna a quella unionale. In particolare, gli interventi non espressamente inclusi, ma più che necessari riguardano:

• l’abolizione di tutti quei regimi che determinano delle distorsioni del principio di neutralità;

• la sospensione della riforma Iva prevista dal 2024 per gli enti associativi, per raccordarla con la semplificazione degli adempimenti voluti dalla delega per gli enti del terzo settore;

• la previsione di specifiche modifiche che intervengano in materie in cui la prassi e la giurisprudenza ha creato nel tempo delle forti incertezze applicative: si pensi, ad esempio, ad una revisione della portata di nozioni quali l’accessorietà ovvero la base imponibile;

• la razionalizzazione delle aliquote, ma con una particolare attenzione alla fissazione di regole più collegate agli scopi sociali e generali che alla semplice trasposizione della nomenclatura combinata doganale.

In effetti, l’attuale norma contenuta nella delega definisce, da una parte, principi di adeguamento del tutto generali che consentirebbero in astratto l’inserimento di tutte le modifiche di allineamento alla direttiva e alle pronunce delle corti di legittimità e, dall’atro, prevede puntuali interventi che cercano di risolvere casistiche che hanno dato luogo nel tempo a specifici problemi di incompatibilità unionale ovvero di applicazione operativa.

L’approccio casistico è sicuramente utile per dare concretezza all’intervento e per consentire a chi sarà chiamato a scrivere i decreti delegati di definire delle priorità nella stesura delle norme, ma proprio in relazione a questo secondo approccio che sarebbe necessario la previsione di qualche ulteriore specifica è sicuramente indispensabile.

Split payment e reverse charge

Entrando più sullo specifico con qualche esemplificazione del caso, sembra di assoluta necessità un immediato coordinamento delle misure introdotte in modo estemporaneo con la volontà di combattere pericolosi fenomeni di frode che, in relazione al nuovo assetto nazionale e unionale risultano incoerenti. Il riferimento è in particolare ai regimi dello split payment (su cui il Governo ha appena annunciato una nuova proroga in arrivo) e del reverse charge. Istituti che hanno una specifica motivazione ma che sono stati di fatto superati dall’introduzione della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e dall’estensione per transazioni dell’esterometro, nonché dalle previsioni unionali tendenti a rafforzare il sistema di protezione dell’erario dei singoli Stati membri.

Su questo senza voler entrare nel dettaglio la delega dovrebbe prevedere un criterio specifico di revisione delle attuali regole che imponga al governo se non la soppressione dei tali regimi almeno una sostanziale riduzione delle attuali ipotesi che hanno effetti distorsivi sul mercato e, inquinando, il principio di neutralità dell’imposta determinano effetti di squilibrio finanziario a molte realtà imprenditoriali.

Rettifiche dell’imponibile in caso di errore

Inoltre, entrando maggiormente in dettaglio un ulteriore criterio da inserire nella delega riguarda le regole delle rettifiche dell’imponibile in caso di errore o di diversa qualificazione dell’operazione ovvero nel caso di semplice modifica di realizzazione dell’operazione. In particolare, è ormai non differibile una riscrittura dell’articolo 26 che sganci, in particolare, la variazione dell’imponibile dalle regole di applicazione del diritto a detrazione. Questo vincolo, oltre a non essere previsto a livello unionale, pone dei problemi sia all’emittente della nota di variazione che al ricevente e per quest’ultimo in particolare nel caso in cui la nota sia riferita ad una operazione in reverse charge.

Pro rata e separazione delle attività

Infine, anche se l’elenco potrebbe essere sicuramente più ampio, anche per i criteri inseriti nella delega sarebbe necessario puntualizzare meglio alcune fattispecie considerate. La previsione, ad esempio, di un intervento in materia di prorata generale che è sicuramente auspicabile dovrebbe rendere maggiormente flessibile l’entrata e l’uscita dall’attuale regime della separazione delle attività, riscrivendo l’articolo 36 del Dpr 633/72.

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