Controlli e liti

Processo tributario telematico, sì alla firma digitale «massiva» dei documenti

di Massimo Romeo

L’informatizzazione del processo tributario prosegue con passo spedito. Il processo tributario telematico (Ptt), già una realtà in Lombardia dal 15 aprile 2017, completerà il percorso di attivazione delle procedure telematiche il 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria) è il nucleo del processo tributario telematico, sviluppato sull’esperienza derivante dai sistemi telematici già utilizzati nelle altre giurisdizioni (il Pct nel processo civile e il Pat nel processo amministrativo) dai quali si differenzia in modo sensibile in quanto è una piattaforma web , dotata di applicativi (Ptt per il deposito degli atti e Telecontenzioso per la ricerca e la consultazione del fascicolo informatico), che non necessita di installazione di alcun software e che consente di effettuare le attività di deposito da remoto semplicemente avendo a disposizione una connessione internet e un dispositivo di firma digitale, a qualunque ora del giorno e della notte ed in qualsiasi posto del mondo; è basato su un sistema di upload (caricamento) e non di download (scaricamento) che consente l’allegazione diretta del ricorso e dei relativi allegati ricevendo sulla propria pec, in tempo reale, sia la ricevuta di accettazione (detta sincrona) che quella di iscrizione a ruolo (Rgr per il primo grado di giudizio o Rga per il secondo grado).

Registrazione al Ptt
Per accedere alla piattaforma predisposta sul portale della giustizia tributaria ( www.giustiziatributaria.gov.it ) le parti devono registrarsi e ottenere le credenziali di accesso (userid e password) selezionando l’apposita voce «processo tributario telematico» ed accedendo alla funzione «Registrazione al Ptt». Viene quindi richiesto l’inserimento di alcuni dei dati personali, fra cui la casella di Posta elettronica certificata (Pec) e di una firma digitale valida. Al termine dell’operazione vengono visualizzati i primi quattro caratteri della password e gli altri quattro vengono recapitati all’indirizzo Pec indicato al momento della registrazione; le credenziali di accesso così ottenute consentono l’accesso ai servizi del Ptt e del Telecontenzioso.

Ogni singolo atto e documento depositato non può essere superiore a 5 mb (megabyte) e va caricato a sistema dopo essere stato firmato digitalmente (tipologia firma Cades – estensione file .p7m); l’atto principale (ricorso, appello...) deve essere nativo digitale e trasformato in formato pdf/A (1a o 1b) mentre gli allegati possono essere anche scansioni per immagine in formato Tiff; solo per gli allegati sono consentite altre tipologie di formati per le quali però, se utilizzate, non ne viene garantita la conservabilità del documento informatico nel rispetto delle regole previste dal Cad (Codice dell’amministrazione digitale: Dlgs 82/2005). Durante la procedura di deposito il sistema potrebbe, in casi limitati, restituire delle anomalie che possono essere bloccanti in presenza di virus, di superamento del limite dimensionale del file, di non validità della firma digitale o di non integrità del file (corrotto); in tale ipotesi non viene effettuata l’iscrizione a ruolo del ricorso/appello ovvero, per gli altri atti, non viene rilasciata la ricevuta di deposito e viene comunicato dal sistema il dettaglio dell’anomalia alla pec dell’utente. Vi sono altresì delle anomalie non bloccanti (formato non conforme del file) che rendono comunque valido il deposito con l’acquisizione dell’atto al fascicolo informatico senza tuttavia garantire la conservabilità del documento ai sensi del Cad.

Su queste prime istruzioni è importante sottolineare che la firma digitale di ogni singolo atto e documento nonché la dimensione di ogni file non superiore a 5mb è stata segnalata dagli operatori un onere gravoso rispetto agli altri processi. Tale criticità in realtà viene superata in quanto è consentita sia la firma digitale massiva dei documenti che, per quanto concerne le dimensioni, la suddivisione degli stessi in più file; pertanto il Ptt diventa ancora più funzionale e vantaggioso rispetto alle procedure telematiche degli altri processi in quanto consente l’invio di infiniti file purché per ciascuno non si superi il limite di 5 mb. Nel processo civile, ad esempio, la busta di trasporto contenente i file trasmessi all’organo giudicante non può superare i 20 mb complessivamente.

Il fascicolo informatico e il regime agevolativo
Tutti i file relativi agli atti processuali depositati tramite il Ptt vanno a costituire ed implementare il fascicolo informatico che contiene altresì le ricevute di Pec ed i messaggi di sistema.
Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle:
■fascicolo del ricorrente;
■fascicolo del resistente;
■fascicolo d’ufficio che contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
■fascicolo delle altre parti resistenti (il terzo intervenuto volontariamente nel giudizio o il chiamato in causa).

La gestione del fascicolo informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie. La circolare 2/DF ha fornito importanti chiarimenti che impattano sull’operatività del regime transitorio misto (cartaceo/telematico). In particolare ha chiarito che , in presenza di scelte diverse operate dalle parti, ovvero se una parte (ricorrente e/o resistente) effettua il deposito mediante il sistema informatico e l’altra parte (ricorrente e/o resistente) deposita con modalità cartacee, il personale di Segreteria cura la scansione dell’atto cartaceo per l’abbinamento al fascicolo informatico formatosi con il deposito telematico effettuato dell’altra parte; ciò sia allo scopo di agevolare la parte che ha utilizzato la procedura telematica che per rispettare il dettato normativo del Testo unico spese di giustizia (Dpr 115/2002) che esenta dal pagamento dei diritti di copia gli atti estrapolati direttamente dal fascicolo informatico.
Ciò rappresenta un grande vantaggio per la parte che sceglie la modalità telematica in quanto può stampare gli atti comodamente dal pc di casa o del proprio ufficio senza alcun pagamento dei diritti per le copie e senza doversi recare in Commissione, cosa che invece deve continuare a fare la parte che sceglie la modalità cartacea.

Il regime transitorio di facoltatività
Il Ptt è disciplinato da un ristretto complesso di norme e di prassi, fra loro coordinate, che può essere così sintetizzato: il Dlgs 546 del 1992 (fonte primaria – articolo 16-bis, comma 3) , il Dm 163/2013 (fonte secondaria - regolamento) , il Ddg del 4 agosto 2015 (specifiche tecniche) , la circolare esplicativa n. 2 del Dipartimento delle Finanze dell’11 maggio 2016 ed infine i decreti del Direttore Generale delle Finanze di giugno e dicembre 2016 che hanno esclusivamente previsto il progressivo completamento dell’attivazione del processo tributario telematico su tutto il territorio nazionale che si concluderà il 15 luglio 2017.
L’infrastruttura tecnologica è stata realizzata allo scopo primario di adattarla alle norme che regolano il processo tributario, ponendosi accanto, senza modificarle, innovarle o integrarne i contenuti precettivi, nel rispetto del rapporto gerarchico che deve essere garantito fra fonte primaria e fonte secondaria.

La procedura telematica si può utilizzare (facoltà e non obbligo) se la notifica del ricorso alla controparte è avvenuta a partire dal giorno di attivazione del Ptt nella Regione ove ha sede la Commissione tributaria adita (in Lombardia dal 15 aprile 2017); a tal proposito è opportuno precisare che per ricorso, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento, è da intendersi non solo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio alla Commissione tributaria provinciale (primo grado) ma anche dei gravami successivi presentati alla Commissione tributaria regionale (appello, revocazione, ottemperanza, eccetera). Pertanto, a titolo esemplificativo, può essere utilizzato il deposito telematico per la proposizione di un appello anche se la controversia ha avuto origine con il ricorso introduttivo notificato in data antecedente all’attivazione del Ptt.

Il Ptt è caratterizzato dal principio della facoltatività in base al quale ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali nelle Commissioni Tributarie con le modalità tradizionali (cartacee) oppure con quelle telematiche laddove risultino attivate tali modalità.

Il regolamento tuttavia pone un vincolo: qualora la parte abbia utilizzato le modalità telematiche nel procedimento di primo grado è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nei gradi di giudizio successivi al primo, tranne l’ipotesi in cui la parte abbia sostituito il difensore che a sua volta può operare nuovamente la scelta tra la procedura telematica oppure quella cartacea.

Il principio di facoltatività opera per entrambe le parti; per cui la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, può avvalersi delle modalità telematiche per il deposito delle controdeduzioni. Va tenuto ben presente che la scelta della modalità telematica inizia per il ricorrente con la notifica via pec del ricorso alla controparte e con il successivo deposito in Commissione Tributaria tramite il Ptt; pertanto se si notifica via pec non ci si può costituire con modalità cartacea e viceversa, altrimenti si può andare incontro ad una sanzione processuale d’inammissibilità irrogata dal giudice tributario.

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