Imposte

Regime impatriati, chance al rientro in Italia anche per i non iscritti all’Aire

Nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento gli interessati devono aver avuto la residenza in un altro Stato in base a una Convenzione contro le doppie imposizioni

I lavoratori impatriati beneficiano di un regime fiscale di favore qualora in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015 e, pertanto:

• abbiano trasferito la residenza in Italia;

• non abbiano risieduto in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni;

• svolgano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In virtù del successivo comma 2, potranno accedervi anche tutti i cittadini dell’Ue e di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, lavoro autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il regime risulterà applicabile per il quinquennio decorrente dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza in Italia e perdurerà per i quattro periodi d’imposta successivi.

Risultano agevolabili i redditi prodotti nel territorio dello Stato di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo (in forma individuale o associata), nonché quelli prodotti da imprenditori individuali che abbiano avviato l’attività d’impresa in Italia successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Se il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa sono collegati, l’agevolazione riguarderà anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma entro il quinquennio agevolabile).

Possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’Aire, rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento abbiano avuto la residenza in un altro Stato in base a una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (articolo 16, comma 5-ter, del Dlgs 147/2015).

I redditi ammessi all’agevolazione concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nella misura del 30%, mentre per coloro che trasferiscono la residenza nel mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), il reddito concorrerà alla formazione della base imponibile nella misura del 10 per cento. La circostanza che l’attività lavorativa venga svolta in un comune diverso da quello di residenza non preclude la fruizione del beneficio.

Il lavoratore potrà accedere al regime agevolato mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, oppure fruendone direttamente in dichiarazione dei redditi.

Opera un’estensione temporale del beneficio per ulteriori cinque anni nel caso in cui l’impatriato abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, nato prima del trasferimento in Italia, oppure successivamente, purché entro la scadenza del primo quinquennio. In tale caso il reddito verrà tassato nella misura del 50%, che potrà ridursi al 10% nel caso i figli, minorenni o a carico, siano almeno tre.

L’estensione quinquennale opera anche nel caso di acquisto dell’intera proprietà (o con il coniuge e i figli) a titolo oneroso di un immobile residenziale in Italia nei dodici mesi precedenti al rientro, oppure successivamente, purché entro e non oltre i primi 5 periodi d’imposta e permanga per tutto il periodo agevolato. Non preclude il beneficio l’essere già proprietario di altro immobile in Italia, mentre non opererà l’estensione nel caso di acquisto solo della nuda proprietà o dell’usufrutto, nonché la sottoscrizione di un preliminare di compravendita.

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