Imposte

Telefisco 2022, le risposte delle Entrate su patent box, Irap e agevolazioni

Ecco le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2022 ad alcuni quesiti in materia di patent box, Irap e agevolazioni per le imprese. Si tratta di una selezione dei tanti chiarimenti forniti durante il convegno annuale da parte delle Entrate, Mef e Gdf interamente consultabili su Nt+Fisco.

1 - Patent box – decorrenza del recapture

Se un’immobilizzazione immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale nel 2021, si applica il nuovo meccanismo previsto dal comma 10 bis dell’articolo 6 del dl 146/2021 (recapture dei costi). Quindi l’impresa può recuperare la maggiorazione per i costi sostenuti a partire dal 2013 (ottavo periodo di imposta precedente)?

Si, nel caso in cui, per un’immobilizzazione immateriale agevolabile, si ottenga il titolo di privativa industriale nel 2021, ai sensi del comma 10 bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 146/2021, è possibile usufruire della maggiorazione del 110 per cento delle spese sostenute in periodi d’imposta precedenti, in vista della creazione dell’immobilizzazione immateriale agevolabile, purché si tratti di spese sostenute non oltre l’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello in cui sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Pertanto, nel caso prospettato, si potrà applicare il meccanismo del recapture dei costi sostenuti a partire dal 2013.

2 - Irap e imprese familiari

Si chiede conferma che dal 2022, per effetto della legge di bilancio, le imprese familiari – anche se con diversi collaboratori familiari e dipendenti – non sono più soggetti passivi Irap.

L’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (d’ora in avanti anche legge di bilancio 2022), prevede che: «A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».

L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua, con riferimento alle persone fisiche, quelle «esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico» (oggi, articolo 55 del Tuir).

In base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del Tuir, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap le persone fisiche esercenti imprese commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 55 del Tuir. In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare rientra nell’ambito dei soggetti esclusi da Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.

L’impresa familiare, infatti, come chiarito dalla risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, «ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi».

In tal senso, anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, in cui l’agenzia delle Entrate, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, ha chiarito che l’unico soggetto in una impresa familiare, ex articolo 230-bis del codice civile, avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.

3 - Bonus locazioni e compensazione

Si chiede la conferma che il bonus credito di imposta sulle locazioni (immobili a uso non abitativo ex decreto Rilancio, Dl 34/2020) possa essere compensato, tramite il modello F24, con i crediti erariali del contribuente anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La risposta è positiva, in quanto il divieto di utilizzare in compensazione crediti per tributi erariali in presenza di ruoli per i medesimi tributi (ex art. 31 del Dl n. 78/2010) non si applica ai crediti di natura agevolativa, come il credito di cui trattasi (credito relativo ai canoni di locazione, di cui all’articolo 28 del Dl n. 34 del 2020).In tal senso, si è espressa l’Agenzia nella recente risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021. In tale sede, ancorché con riferimento ad una fattispecie analoga, l’Agenzia ha, infatti, chiarito che «… i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale».

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