Imposte

Esenzione ai fondi istituiti in Paesi terzi collaborativi nel solco tracciato dalla Ue

Un intervento legislativo può completare il percorso avviato con la manovra 2021

di Raffaele Villa

Con la sentenza relativa alla causa C-545/19 del 17 marzo 2022 si consolida l’orientamento della Corte di giustizia che legittima il rimborso ai fondi Ue delle imposte prelevate sui dividendi in violazione della libera circolazione di capitali dell’articolo 63 del Tfue (C-303/07, C-338/11, C-190/12, C-480/16 e C156/17). Tale sentenza decide la lite tra un Oicvm di tipo aperto conforme alla direttiva 2009/65/Ce istituito in Germania e l’Amministrazione portoghese riguardante il rimborso di ritenute in uscita subite su dividendi portoghesi (esenti invece in capo a Oicvm domestici).

In senso conforme anche la sentenza 49/1/2022 della Ctp di Pescara (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 febbraio) concernente la controversia per il rimborso di ritenute su dividendi in uscita subite in Italia da un Oicvm lussemburghese armonizzato discriminato rispetto agli omologhi Oicvm italiani (esenti in base all’articolo 73 del Tuir).

La giurisprudenza segnalata e il regime di esenzione dell’articolo 1, comma 631-633, della legge 178/2020, evidenziano una maturità culturale raggiunta dai giudici e dal nostro legislatore con riguardo a tematiche di diritto tributario internazionale di matrice europea di livello certamente avanzato. Tuttavia, sono ancora necessari alcuni sforzi per una perfetta conformità del diritto tributario domestico alla libera circolazione di capitali del Tfue con riguardo alla fiscalità italiana gravante sui dividendi (e plusvalenze su partecipazioni qualificate) degli Oicr istituiti fuori dalla Ue.

Procedendo con ordine, la base giuridica delle decisioni dei casi in questione è il principio sancito dall’articolo 63 del Tfue secondo il quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi»; si tratta dell’unica tra le libertà fondamentali a trovare applicazione non solo tra Paesi membri ma anche rispetto a Paesi terzi. La stessa non è illimitata in quanto, oltre ad essere fatte salve le note eccezioni basate sulle ragioni imperative di interesse generale (sempre che le stesse siano necessarie e proporzionali), risultano legittime le restrizioni subite dai non residenti se le ragioni del differente trattamento sono ascrivibili al differente luogo della propria residenza o di collocamento del loro capitale ai sensi dell’articolo 65(1)(a) del Tfue. Tuttavia, quanto precede incontra il limite dell’articolo 65(3) del Tfue in base al quale tali restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libertà in parola. In massima sintesi e secondo costante giurisprudenza della Corte, tali restrizioni potrebbero dunque giustificarsi nel caso in cui la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili.

Ebbene, i giudici europei nella causa C-545/19 ritengono che la situazione in cui versa un Oicvm residente beneficiario di una distribuzione di dividendi è paragonabile a quella di un Oicvm beneficiario non residente, considerato che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, costituire oggetto di doppia imposizione o di imposizioni a catena, cosicché la differenza nella residenza fiscale non rivela una differenza di situazione oggettiva.

Risulta evidente che l’attuale esenzione dei fondi Ue/See della legge 178/2020 è solo parzialmente rispettosa dell’ambito geografico di applicazione dell’articolo 63, non estendendosi a Oicr similari istituiti in Paesi terzi; a questo proposito si auspica un intervento legislativo o di prassi che completi il processo di omologazione del diritto tributario domestico al diritto europeo attraverso l’estensione di tale esenzione anche ai fondi istituiti in Paesi terzi collaborativi che siano assimilabili a Oicr europei e il cui modello di vigilanza sia similmente efficace rispetto alle forme di vigilanza previste dalle direttive 2011/61/Ue e 2009/65/Ce (si veda la sentenza resa nella causa C-190/12 riguardante la discriminatoria tassazione subita in Polonia da un fondo americano su dividendi polacchi, richiamata anche nella causa C-545/19).

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