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Impianti fotovoltaici a isola senza rilevanza fiscale

L’impianto a isola non comporta alcuna attività economica e, pertanto, non sussiste alcun rilievo fiscale collegato alla produzione di energia elettrica

di Alessandro Sacrestano

Il recente conflitto in Ucraina ha dato una nuova enfasi al tema delle energie rinnovabili. In tale contesto, il nostro Paese ha sensibilizzato ormai da tempo alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare rilievo al fotovoltaico, disponendo anche una particolare disciplina fiscale per gli stessi, nonché prevedendo il riconoscimento di alcuni particolari incentivi. Si pensi, ad esempio, alla materia disciplinata dall’articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica degli edifici.

Ebbene, per datare nel tempo l’attenzione per la tematica, basta riferirsi alla direttiva comunitaria 2001/77/Ce del 27 settembre 2001, dedicata alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, secondo cui «gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali».

Dato per inciso che la disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici collegati alla Rete elettrica nazionale è ormai nota (si vedano, tra le altre, la Risoluzione n. 33/E/2019 e le circolari nn. 32/E/2009 e 36/E/2013), non altrettanto può dirsi di alcune casistiche particolari la cui diffusione si è riscontrata negli anni successivi all’installazione dei primi impianti.

Solo in questi giorni, ad esempio (risposta a interpello n. 319 del 1 giugno 2022) il Fisco ha chiarito che può essere considerato come connesso all’attività agricola il reddito prodotto da impianti fotovoltaici installati all’interno del fondo agricolo di una società agricola. Tuttavia, pur nella chiarezza della risposta, le precisazioni delle Entrate hanno chiarito quanto sia difficile, a volte, dare una qualifica altrettanto chiara di fattispecie simili ma non identiche. Nella risposta dell’amministrazione finanziaria, infatti, si legge che la connessione al reddito agricolo è possibile solo se viene rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia e se gli impianti soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati (articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007), realizzati su strutture aziendali esistenti;

il volume d’affari derivante dall’attività agricola, con eccezione della produzione di energia fotovoltaica, è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW, calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

l’imprenditore dimostri di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW.

Considerate le menzionate incertezze, scopo del presente lavoro, quindi, è quello di soffermarsi sul trattamento fiscale della produzione di energia elettrica attraverso gli impianti «isola».

La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici tradizionali

Facendo riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di prassi indicati in precedenza, va sottolineato che il trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici dipende strettamente della potenza dell’impianto e del soggetto che ne è titolare.

In particolare, per un impianto di potenza fino a 20 kwp, che produce energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i propri consumi, realizzato da un soggetto al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, non esiste un rilievo fiscale della fattispecie. Qualora, infatti, ci si avvalga della procedura dello «scambio sul posto», l’energia non utilizzata ed immessa in rete genera a favore del soggetto responsabile solo un “credito” in termini di energia nei confronti del gestore della rete. Gli impianti fotovoltaici in regime di scambio sul posto potranno poi richiedere la liquidazione delle eccedenze maturate da gennaio a dicembre di ogni anno direttamente al Gse entro il 31 gennaio di ogni anno, all’interno del portale informatico Ssp.

Viceversa, nel caso di vendita dell’energia in esubero, qualora l’impianto, per la sua collocazione risulti installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici del proprietario, lo stesso si considererà utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico, con la conseguenza che la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizza lo svolgimento di alcuna attività commerciale abituale. Ciò nonostante, la casistica non è scevra da rilievi fiscali. Pur non rientrando la stessa in ipotesi di reddito d’impresa, le somme corrisposte per l’acquisto dell’energia in esubero costituiranno un reddito diverso, rilevante ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (Dpr n. 917/86).

Diversamente, qualora l’impianto fotovoltaico, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio di un immobile, l’energia prodotta e ceduta dovrà essere considerata ceduta alla Rete nell’ambito di un’attività commerciale, ed è perciò rilevante sia ai fini dell’Iva che delle imposte dirette; la qualifica, pertanto, non sarà più quella di reddito diverso, ma di un vero e proprio reddito d’impresa.

Per riepilogare:

Casistica (impianti0Kwp)

Scambio sul posto:
- Rilievo fiscale: No
- Natura del reddito: ---

Impianti posti a servizio di un immobile:
- Rilievo fiscale: Sì
- Natura del reddito: Reddito diverso

Impianti non posti a servizio di un immobile:
- Rilievo fiscale: Sì
- Natura del reddito: Reddito d’impresa

Gli impianti di potenza superiore a 20 kwp, invece, non hanno accesso al servizio di Scambio sul posto e, pertanto, possono solo vendere l’energia esuberante alla Rete locale; qualunque sia la sua collocazione, però, in tal caso si determinerà sempre una vera e propria attività commerciale, rilevante sia ai fini Iva che delle imposte dirette.

Casistica (impianti>20Kwp)

Impianti posti a servizio di un immobile:
- Rilievo fiscale: Sì
- Natura del reddito: Reddito d’impresa

Impianti non posti a servizio di un immobile:
- Rilievo fiscale: Sì
- Natura del reddito: Reddito d’impresa

Il caso degli impianti fotovoltaici a isola

L’impianto fotovoltaico a «isola», detto anche stand alone, si caratterizza per il fatto di non essere connesso ad alcuna rete di distribuzione; lo stesso, infatti, si avvale di dispositivi, le batterie, che svolgono la funzione di accumulare e conservare l’energia prodotta. Rispetto alla tradizionale fattispecie degli impianti fotovoltaici, quindi, l’energia prodotta e accumulata è destinata a sopperire al fabbisogno energetico del fabbricato in cui è collocato e non ad alimentare la rete in generale.

Nel classificare tali impianti ai fini fiscali, va ricordato che la disciplina tributaria degli impianti alimentati con fonti rinnovabili trova il suo caposaldo nella sentenza della Corte di giustizia Ue C-219 del 2013, provvedimento con cui è stato stabilito il principio in forza del quale è obbligato ad avviare un’attività produttiva di reddito d’impresa chiunque produca energia con pannelli fotovoltaici se vende stabilmente tutta la quantità prodotta, anche se inferiore a quella poi consumata dal soggetto stesso.

Le conclusioni della Corte sovra-comunitaria si basano sulle direttive comunitarie che si sono succedute nel corso del tempo e che, allo stato, non hanno mutato la sostanza del ragionamento. Nel dettaglio, la normativa comunitaria stabilisce che:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono prodotte nell’ambito di un’attività d’impresa;

b) si considera «soggetto passivo» chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività d’impresa, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività;

c) sono attività economiche tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità;

d) si considera cessione di bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, precisandosi che l’energia elettrica è considerata un bene materiale;

e) risulta assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che chi produce energia attraverso un impianto a «isola ibrida»:

a) non effettua alcuna cessione a titolo oneroso;

b) non sfrutta alcuna risorsa allo scopo di ricavarne introiti;

c) non trasferisce ad alcuno il diritto di disporre del bene (l’energia elettrica).

Conseguentemente, nell’ipotesi prospettata non si svolge alcuna attività economica e, per tale ragione, non sussiste alcun rilievo fiscale collegato alla produzione di energia elettrica.

In ogni caso, per gli impianti con potenza nominale maggiore di 20 kWp risulta sempre obbligatorio presentare la denuncia di officina elettrica all’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dell’agenzia delle Dogane (Utif) competente per territorio per il pagamento delle accise sull’energia elettrica prodotta. Inoltre, il produttore è tenuto alla compilazione di un registro di produzione, al pagamento annuale del diritto di licenza e alla presentazione all’agenzia delle Dogane della dichiarazione sui consumi energetici annuali. Invero, i soggetti obbligati al versamento dell’accisa, ai sensi dell’articolo 53 del Tua, sono non solo coloro che commercializzano i prodotti sottoposti al regime delle accise, ma anche i produttori che realizzano consumi propri. Tale particolarità non impone alcun adempimento ai fini reddituali.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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