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Aiuti di Stato, il tribunale Ue condanna il Regno Unito per i vantaggi «selettivi»

Secondo i giudici sono illegittimi gli accordi fiscali privilegiati stipulati tra il Regno Unito e alcune multinazionali, per l’esenzione alle società stabilite nel Paese

di Giorgio Emanuele Degani

Regno Unito condannato a restituire i benefici erogati alle imprese multinazionali Itv, Lsegh e London Stock Exchange. Il Tribunale Ue, con sentenza dell’8 giugno (cause T-363/19 e T-456/19) ha infatti respinto il ricorso proposto dall’ex Stato membro contro la decisione presa nel 2019 dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato.

I giudici hanno ritenuto illegittimi gli accordi fiscali privilegiati stipulati tra il Regno Unito e le citate imprese multinazionali, volti unicamente a garantire un regime di esenzione d’imposta circa il finanziamento di società stabilite nel Regno Unito e che facevano parte di un gruppo multinazionale operante in diversi Stati membri. Ciò avrebbe determinato un vantaggio a favore di tali società, ed era di per sé idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, le esenzioni potevano rafforzare la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto alle altre imprese concorrenti, falsando o minacciando di falsare la libera concorrenza.

Agevolazioni e vantaggi economici

L’articolo 107 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) dispone che una misura statale può essere considerata aiuto di Stato quando quest’ultimo, direttamente o mediante l’impiego di risorse statali, introduce delle misure in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, concedendo un vantaggio selettivo a un beneficiario che sia in grado di alterare, in concreto o solo potenzialmente, la concorrenza.Nel caso di misure fiscali, l’esistenza di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito “normale”: una misura conferisce un vantaggio economico al suo beneficiario nel momento in cui alleggerisce gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, pur senza costituire una sovvenzione in senso stretto, ha la stessa natura e produce i medesimi effetti.

Secondo i giudici, la Commissione non ha commesso alcun errore nel ritenere che le esenzioni d’imposta al finanzamento tra varie società di un gruppo conferissero un vantaggio selettivo ai beneficiari, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa unionale per considerare la misura un aiuto di Stato.

Inoltre, i giudici hanno anche avallato l’operato della Commissione, la quale ha rilevato che gli aiuti concessi dal Regno Unito non agevolerebbero in concreto lo sviluppo di talune attività economiche o di regioni economiche, e pertanto non possono essere considerati compatibili con il mercato interno, in base alle disposizioni eurounitarie.

In assenza di una violazione dei principi di diritto dell’Unione europea, è dunque disposto il recupero, presso i beneficiari, degli aiuti concessi nell’ambito del regime contestato. Il Regno Unito dovrà quindi dare attuazione alla decisione dei giudici, salvo la possibilità di ricorrere alla Corte di Giustizia Ue chiedendo una revisione della decisione della Commissione e della pronuncia emessa dal Tribunale.