Controlli e liti

Fatture inesistenti, costi deducibili anche se è nota la frode dell’operazione

Per la Cassazione se i beni acquistati non sono stati utilizzati per “commettere il reato” ma per essere commercializzati non basta a escludere la deducibilità

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

In presenza di fatture soggettivamente inesistenti il costo ai fini delle imposte sui redditi è deducibile anche se l’interessato è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni.

A ribadire questo importante principio è Cassazione con l’ordinanza nr. 25474.

Una società era coinvolta in una frode “carosello” caratterizzata da operazioni soggettivamente inesistenti fatturate da società cartiere.

Nel conseguente procedimento penale veniva acclarata la consapevolezza dell’impresa della partecipazione alla frode.

Ai fini fiscali veniva contestata l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti e l’indeducibilità del costo ai fini del reddito. La Ctp accoglieva il ricorso, mentre la Ctr confermava la rettifica sia per l’Iva, sia per le imposte sui redditi.

L’interessato ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, l’illegittimità della ripresa a tassazione del costo.

La Suprema Corte, sul punto, ha condiviso l’eccezione difensiva, ricordando che in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, solo per l’Iva il contribuente ha il diritto di detrarre l’imposta provando di non aver saputo o di non poter sapere, di aver preso parte ad un’operazione fraudolenta. Tale regola non vale però ai fini delle deducibilità del costo.

Nella specie, secondo la sentenza, la Ctr non ha distinto gli effetti della condotta del contribuente in funzione della detraibilità Iva da un lato, e della deducibilità dei costi dall’altro.

E infatti avendo accertato la consapevolezza del contribuente della frode fiscale la Ctr ha escluso la detraibilità Iva, ma, si è posta in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non utilizzati direttamente per commettere il reato. Anche se consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo si tratti di costi che, a norma del Tuir, contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Tra le tante: Cassazione 11020/2022; 8480/2022; 25249/2016; 24426/2013).

La sentenza ribadisce che nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, e di conseguenza non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore, per escludere la deducibilità.

Si spera che questa ennesima pronuncia possa far desistere alcuni uffici da simili contestazioni ancora formulate nonostante la norma sia stata modificata nel 2012. L’indeducibilità riguarda esclusivamente i costi per l’acquisto di beni e servizi utilizzati direttamente per commettere il delitto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©