Imposte

Operazioni transfrontaliere con certificato preliminare dello Stato di partenza

La documentazione attesta la validità e l’efficacia dei controlli effettuati

di Alessandro Germani

La circolare 16/2023 di Assonime affronta il decreto legislativo 19/23, che abroga e sostituisce il precedente 108/08, per recepire la direttiva Ue 2121/2019 che mira ad armonizzare le operazioni straordinarie intraeuropee, con la finalità di favorire la mobilità delle società europee.

Dal punto di vista oggettivo la disciplina riguarda le operazioni di fusione, scissione e trasformazione. Chiaramente il decreto in questione riguarda le società italiane. Così se una società italiana si trasforma in una francese si applica la disciplina italiana fino al rilascio del certificato preliminare e quella francese dopo.

Similmente in caso di trasformazione da francese in italiana la disciplina italiana si applica dal ricevimento del certificato preliminare (dalla Francia) in avanti. Restano sempre prevalenti le discipline speciali quali il Tub, il Tuf, il Codice delle assicurazioni private, le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato e sull’esercizio dei golden powers. Circa la fase preparatoria, il progetto di fusione e di scissione conterrà tutte le previsioni della norma nazionale più quelle degli altri ordinamenti interessati. La relazione dell’organo amministrativo è la medesima per tutte e tre le operazioni. Ad essa possono rinunciare i soci come pure i lavoratori. È parimenti oggetto di rinuncia, da parte del socio e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, la relazione degli esperti.

A livello di pubblicità i progetti devono essere depositati presso il Registro delle imprese competente o pubblicati nel sito internet nei trenta giorni che precedono l’assemblea, oltre al deposito in copia presso la sede della società. Il rilascio del certificato preliminare è di fondamentale importanza, perché viene rilasciato dall’autorità di controllo dello Stato membro ed attesta la validità e l’efficacia dei controlli operati nello Stato di partenza. È previsto che nei controlli il notaio debba verificare le operazioni effettuate a scopo abusivo o fraudolento. Il certificato va rilasciato senza indugio e comunque nei trenta giorni.

L’operazione prosegue poi con il controllo di legalità in entrata da parte dello Stato di destinazione. Se questo coincide con l’Italia, il controllo sarà effettuato dal notaio, se si tratta di altro Stato membro, il controllo sarà effettuato dall’autorità designata da tale Stato. Infine l’atto pubblico a seconda dei casi sarà redatto dal notaio italiano o dall’autorità competente dell’altro Stato.

La direttiva europea armonizza gli istituti a tutela dei soci ovvero da un lato il diritto di recesso e dall’altro il diritto di contestare il rapporto di cambio e il valore di liquidazione. Fondamentale poi è la tutela dei lavoratori come partecipazione degli stessi, il diritto di informazione e consultazione, l’applicazione delle regole sul trasferimento d’azienda. Ciò in quanto vi sono Paesi (Germania, Paesi Bassi) in cui vige una partecipazione forte, che va salvaguardata anche nello Stato di destinazione in caso di operazione transfrontaliera. Altra finalità della direttiva è di armonizzare le tutele dei creditori.

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