Imposte

Forze armate Ue, acquisti esenti se il fornitore è identificato

La circolare 8/E/2023 chiarisce i termini dell’agevolazione Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi con destinatari le forze militari di altri Stati Ue che operano nell’ambito della Psdc

Sono esenti dall’Iva anche gli acquisti intraUe in Italia effettuati nei confronti delle forze armate Ue, ma con obbligo di identificazione da parte del fornitore. Con la circolare 8/E/2023, l’agenzia delle Entrate chiarisce i termini dell’agevolazione Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi come destinatari le forze militari di altri Stati Ue che operano nell’ambito della Psdc (Politica di sicurezza e di difesa comune).

Dallo scorso 1° luglio, in recepimento della direttiva 2019/2235/Ue, l’articolo 72 del Dpr 633/1972, che già equiparava alle cessioni non imponibili le operazioni nei confronti delle forze Nato, estende il regime di non imponibilità alle forze armate Ue. L’obiettivo è evitare che queste ultime restino incise dall’Iva nello Stato membro (diverso da quello di appartenenza) in cui sono stanziate.

Sono considerate non imponibili, pur conservando il diritto alla detrazione sul lato acquisto:

cessioni di beni e prestazioni di servizi (effettuate in Italia) destinate alle forze armate di altri Stati membri;

cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate dall’Italia verso un altro Stato membro, a favore delle forze armate di ogni altro Stato membro diverso da quello di destinazione.

I limiti del regime di non imponibilità, come sottolineano le Entrate, riguardano sul piano oggettivo la destinazione all’uso di tali forze nonché del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense. Sul piano soggettivo, le sole forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Psdc.

L’Agenzia ricostruisce con attenzione la norma, offrendo anche una serie di casi pratici al fine di coglierne il funzionamento. Dalla soluzione di uno di esso, sembrerebbe evincersi che la cessione di beni effettuata da fornitore Ue nei confronti di uno dei soggetti ex articolo 72, sebbene considerata quale vendita a distanza intraUe, vada gestita (al superamento della soglia del 10.000 euro), con un identificativo Iva del fornitore Ue in Italia, senza possibilità di ricorrere al regime Oss (One stop shop).

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