Controlli e liti

Controlli sul bonus formazione 4.0: documenti sotto esame del Fisco

L’Agenzia invita i beneficiari a esibire gli elementi a supporto dell’agevolazione. Il riepilogo dei dati da fornire: dal contratto collettivo al report sull'attività svolta

di Roberto Lenzi

Partono gli accertamenti per la formazione 4.0. L’agenzia delle Entrate inizia a invitare alcuni dei beneficiari a presentarsi di persona, entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente. Il beneficiario può presentarsi direttamente o per mezzo di un rappresentante: è invitato a produrre una serie di documenti, tra cui il contratto collettivo aziendale o territoriale, dal quale deve risultare esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti.

Questo documento aveva creato dubbi all’inizio dell’operatività, ma poi le organizzazioni di categoria hanno collaborato con le imprese per renderlo fruibile. Il contratto doveva inizialmente essere stato depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, pena il recupero dell’agevolazione. La stipula doveva essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2018. Per effetto della legge di Bilancio 2020, tuttavia, dal 2020 l’obbligo di stipula e deposito non è stato più necessario.

Un altro documento richiesto consiste nella dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative.

Deve poi essere prodotta la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. La stessa è invitata a produrre tutta l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento Ue 651/2014.

Le imprese che hanno dubbi su quanto fatto devono utilizzare bene questa opportunità, in quanto l’Agenzia fa presente che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno essere presi in considerazione a favore dell’impresa ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La documentazione da consegnare deve prevedere anche una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione svolte. Questa deve essere predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso l’attività formativa sia stata commissionata ad un soggetto esterno, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.

Nella richiesta l’Agenzia specifica che, per le imprese appartenenti ad un gruppo, tale relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo. Questo deve indicare gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo. L’ultimo documento richiesto è quello relativo al registro dei nominativi ove devono essere riportati gli orari e i giorni di svolgimento delle attività formative, sottoscritto dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno. La comunicazione specifica che, per le imprese appartenenti ad un gruppo, è possibile predisporre un unico registro didattico nel quale, oltre alle informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata, per ciascun partecipante, la società di appartenenza.

All’inizio della richiesta dell’Agenzia è riportato che la comunicazione viene inviata per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento avviato nell’ambito dei controlli dei crediti d’imposta utilizzati indebitamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.

Su questo è opportuno richiamare il lavoro svolto da Aidc (riportato su «Il Sole 24 Ore» dello scorso 11 maggio), nel caso in cui l’impresa debba andare in contenzioso. Il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso. Viceversa, il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

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