Controlli e liti

Raddoppio dei termini, controlli sui paradisi fiscali non retroattivi

Per la Ctp di Reggio Emilia 25/1/2022 l’articolo 12 del Dl 78/2009 ha carattere sostanziale

di Stefano Sereni

Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione di capitali nei cosiddetti paradisi fiscali non ha efficacia retroattiva, essendo la relativa norma di carattere sostanziale. Questo è il principio contenuto nella sentenza n. 25/1/2022 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 23 febbraio.

La vicenda trae origine da un atto di contestazione sanzioni, per oltre un milione di euro, in relazione all’anno 2007, derivante dall’omessa compilazione del quadro RW. In particolare, secondo l’ufficio alla contribuente era riferibile un trust con sede in un paradiso fiscale, contenente delle proprie partecipazioni di due finanziarie lussemburghesi.

Nel ricorso contro l’atto impositivo, oltre la contestazione nel merito della pretesa, si eccepiva preliminarmente la decadenza dal potere accertativo, in quando l’ufficio non avrebbe potuto beneficiare del raddoppio dei termini previsto all’articolo 12 del Dl 78/2009.

La Ctp ha accolto la domanda della contribuente. Tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento, una presunzione legale in base alla quale le disponibilità estere in Paesi a fiscalità privilegiata non dichiarate dal contribuente, sono costituite mediante redditi sottratti a imposizione in Italia.

Secondo il collegio emiliano, l’ufficio era decaduto dal potere di accertamento per inapplicabilità della norma a violazioni verificatesi prima del 1° luglio 2009, ossia la data di entrata in vigore della disposizione.

Il giudice, in proposito, ha rilevato che le presunzioni sono collocate nel Codice civile tra quelle di carattere sostanziale.

Tanto più che se si optasse per la tesi dell’efficacia retroattiva della presunzione di evasione con riferimento agli investimenti ed attività di natura finanziaria nei territori a regime fiscale privilegiato, si porrebbe un problema di incompatibilità e violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. In tal modo, infatti, risulterebbe pregiudicata l'effettività del diritto di difesa del contribuente, il quale ignaro della norma, potrebbe non aver conservato documentazione utile a sostenere la propria tesi.

In tale contesto, va segnalato che anche la Cassazione (tra le ultime sentenze, si veda la n. 8653/2022) ha confermato la natura sostanziale del comma 2 della citata norma, relativa alla presunzione legale in base alla quale i redditi in paesi a fiscalità privilegiata non dichiarati sono stati costituiti con disponibilità sottratte a tassazione in Italia. In riferimento, invece, ai commi successivi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 12, che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e degli atti sanzionatori, secondo i giudici di legittimità, si tratta di disposizioni di natura procedurale e pertanto applicabili retroattivamente. In concreto, quindi, sembra di comprendere che per tali ipotesi, l’Agenzia pur potendo beneficiare del raddoppio dei termini, non può limitarsi alla presunzione legale, ma deve dimostrare la propria tesi con ulteriori elementi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©