Imposte

La società neocostituita non può entrare da subito nel gruppo Iva

Partecipazione dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Applicazione dei principi unionali anche nei rapporti fra il gruppo Iva extraUe e le branch italiane e rispetto del vincolo temporale previsto dalla norma per la partecipazione al gruppo Iva di società neocostituite.

L’agenzia delle Entrate torna sul tema del gruppo Iva con due distinte risposte a interpello, rispettivamente la 756 e la 757.

In particolare, nella prima, l’Agenzia risponde al quesito posto dalla branch italiana di un soggetto Uk che partecipa nel suo paese al gruppo Iva, ribadendo che anche a seguito della Brexit restano applicabili ai rapporti fra il gruppo Iva e le branch di società partecipanti, i principi unionali fissati con la sentenza Skandia secondo cui l’appartenenza della casa madre ovvero della branch ad un gruppo Iva costituito in uno Stato membro spezza il nesso di identità soggettiva che intercorre fra i due soggetti. Nel caso di specie, quindi, dove la branch italiana non effettua operazioni imponibili in Italia ma realizza solo operazioni passive di acquisto, la stessa può procedere autonomamente a richiedere a rimborso l’Iva assolta sugli acquisti, senza che detta istanza debba essere presentata dalla casa madre Uk, in quanto soggetto distinto, facente parte del gruppo Iva, sempreché quest’ultimo continui ad integrare la nozione di gruppo Iva riconosciuta in ambito unionale.

Nella seconda risposta delle Entrate si tratta di valutare se, successivamente alla nascita del gruppo Iva, due società neocostituite, entrambe controllate integralmente da una società partecipante al gruppo Iva, possano parteciparvi sin dalla nascita.

Sul tema, l’Agenzia precisa che nel caso prospettato dall’istante non si producono sul piano sostanziale i medesimi effetti di continuità riconosciuti in altre operazioni straordinarie (citando ad esempio le ipotesi di conferimento di ramo di azienda ovvero di scissione). L’ingresso di tali società all’interno del gruppo determina, infatti, non solo una modificazione del perimetro dei soggetti coinvolti, ma un ampliamento delle attività svolte dal gruppo, quale soggetto giudico unitario. Ne deriva quindi che l’ingresso dei nuovi soggetti non può avvenire immediatamente, determinandosi una cesura temporale fra il momento in cui si verifica l’instaurazione dei vincoli finanziario, economico e organizzativo e quello in cui il nuovo soggetto partecipa al regime. Ciò in quanto, precisa l’Agenzia, la condizione temporale dettata dalla norma deve essere rispettata, poiché assolve alla funzione antielusiva di impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo Iva entità legate da vincoli occasionali e temporanei. Le società neocostituite, quindi, parteciperanno al gruppo Iva a decorrere dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati.

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